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Attualità

Regime forfetario e sostitutiva 20%:
niente effetti distorsivi del mercato

In entrambi i casi l’accesso alle norme di favore si basa sulla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell’esercizio precedente, a nulla rilevando i costi sostenuti

mare calmo

Nel corso delle interrogazioni a risposta immediata presso la VI commissione Finanze della Camera, sono stati forniti chiarimenti su diverse questioni: tra le altre, esonero dalla e-fattura per gli operatori dei comuni terremotati del Centro Italia, effetti della nuova imposta sostitutiva del 20%, lavoratori frontalieri e tax credit alberghi.

 
Esonero dall’obbligo della fattura elettronica per coloro che operano nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016
 
Interrogazione 5-01483
È stata segnalata l’opportunità di prevedere l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica anche per i titolari di partita Iva residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. In queste aree, infatti, esercizi commerciali e strutture comunali sono ancora ospitati in container, con conseguenti difficoltà in termini di ripristino e allestimento di adeguate infrastrutture informatiche.
 
Risposta
Si sottolinea, innanzitutto, che le ipotesi di esonero dall’obbligo di emettere la fattura elettronica sono espressamente previste per determinate categorie di contribuenti, individuati in funzione del volume di ricavi o della tipologia di attività esercitata.
Peraltro, le difficoltà connesse alla assenza di adeguate infrastrutture informatiche sono state prese in considerazione dal legislatore nella misura in cui si è accordato un maggior termine per l’emissione della fattura, sia cartacea sia elettronica, che dal 1° luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla effettuazione dell’operazione (si veda l’articolo 21, Dpr 633/1972).
Inoltre, con l’obiettivo di rendere meno complessa l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nell’emissione:
- non trovano applicazione se il documento è emesso in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva
- sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo.
 
Queste misure di favore si applicano per il primo semestre 2019 e, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019 (si veda l’articolo 10, Dl 119/2018).


Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all’applicazione dell’imposta sostitutiva unica prevista dalla legge di bilancio 2019
 
Interrogazione 5-01486
Sono state segnalate alcune criticità circa la coesistenza del regime forfettario (previsto dalla legge di stabilità 2015 e recentemente modificato dalla legge di bilancio 2019) e della disciplina dell’imposta sostitutiva del 20% introdotta dalla stessa legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 17-22, legge 145/2018) per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000 euro, con decorrenza 1° gennaio 2020.
In particolare, è stato evidenziato che le nuove disposizioni, nel prevedere l’esonero dall’applicazione dell’Iva da parte di imprenditori e professionisti, fatto salvo l’obbligo di fatturazione elettronica, potrebbero provocare effetti distorsivi del mercato nelle contrattazioni in cui sono parti enti pubblici o privati che non portano in detrazione l’Iva.
 
Risposta
La legge di bilancio per il 2019 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro potranno applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%.
Coloro che opteranno per l’applicazione di questa nuova modalità di tassazione, determineranno il reddito con le modalità ordinarie (semplificato o ordinario) e non con le modalità previste per il regime forfettario.
La disciplina del regime forfettario, invece, prevede, ai fini della determinazione del reddito, un abbattimento dei ricavi in base a coefficienti di redditività.
Inoltre, viene sottolineato che i contribuenti ricadono nell’ambito di applicazione del regime forfettario ovvero dell’imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell’esercizio precedente, a nulla rilevando, quindi, i costi sostenuti né il reddito conseguito.
Peraltro, la legge di bilancio 2019, nel modificare il regime forfettario, ha eliminato i limiti previsti in precedenza per l’accesso al regime e relativi al valore dei beni strumentali e del costo del personale. Di conseguenza, dal 2019 potranno accedere al regime agevolato coloro che impiegano nell’attività dipendenti, collaboratori, nonché utilizzano beni strumentali di qualsiasi valore. La stessa previsione è contenuta nella disciplina dell’imposta sostitutiva del 20%.
Infine, nella risposta viene evidenziato che tanto il regime forfettario quanto l’imposta sostitutiva sono circoscritti alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei soggetti che esercitano tali attività in forma associata.
 
Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori frontalieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica
 
Interrogazione 5-01487
Sono stati chiesti chiarimenti in merito al numero dei lavoratori frontalieri residenti nel comune di Cerano di Intelvi, ma impiegati professionalmente in Svizzera ai fini della corresponsione del ristorno fiscale ai sensi dell’Accordo Italia- Svizzera del 1974.
 
Risposta
Sulla base delle normativa di riferimento (cfr Accordo Italia-Svizzera del 3 ottobre 1974 sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e sulla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, legge 386/1975, Dm 27 luglio 2018), le somme del ristorno fiscale versato dal Canton Ticino sono relative solo al numero dei frontalieri (ivi incluso quello riferito al comune di Cerano di Intelvi) calcolato dal dipartimento delle Finanze e dell’economia di Bellinzona, ed è su questi dati, forniti annualmente dallo stesso Cantone, che viene operata la distribuzione delle somme ai comuni della Lombardia, in base ai criteri stabiliti dalla stessa regione e recepiti nel Dm 27 luglio 2018.
 
Cessione del credito d’imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere
 
Interrogazione
Sono stati chiesti chiarimenti sul credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere riconosciuto anche in relazione alle spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo (articolo 10, comma 7, Dl 83/2014). In particolare, viene chiesto se il tax credit possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all’azienda o a un ramo d’azienda e l’avente causa continui l’attività.
 
Risposta
L’Amministrazione finanziaria, in più occasioni, ha precisato che la revoca dell’agevolazione non scatta in modo automatico in presenza di trasferimenti di beni agevolati effettuati nell’ambito di una più ampia operazione di riorganizzazione aziendale a condizione che i trasferimenti non si pongano in contrasto con la ratio antielusiva della disposizione. Quest’ultima, infatti, ha come obiettivo quello di impedire l’immissione solo temporanea dei beni nell’impresa al solo fine di fruire del tax credit. Ciò spiega perché il comma 7 dell’articolo, Dl 83/2014 vincola il riconoscimento del beneficio al mantenimento del bene agevolato per un determinato periodo temporale.
La questione evidenziata dagli interroganti può, in concreto, realizzarsi in casi specifici che necessitano di un esame puntuale, svolto in contraddittorio tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, finalizzato alla valutazione dei fatti e delle circostanze nell’ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito d’imposta.

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