Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

La regola del vantaggio mutualistico

Le modalità della sua attribuzione ai soci. L'analisi di un caso concreto

_2160.jpg

La normativa fiscale, all'interno delle cooperative agricole a mutualità prevalente, distingue tra quelle che si occupano della diretta coltivazione del fondo o dell'allevamento di animali, ed eventualmente della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli propri (Dlgs 228/2001) e le cooperative agricole, ovvero quelle che trasformano, conservano, valorizzano e commercializzano prodotti conferiti dai soci-fornitori (articolo 10, Dpr 601/1973).
Queste ultime, se si avvalgono anche di prodotti acquistati da fornitori non soci, devono separare, contabilmente, la gestione mutualistica da quella speculativa. Alla chiusura dell'esercizio, determinato l'eventuale avanzo di ogni singola gestione, possono scegliere di attribuire ai soci l'avanzo di quella mutualistica. Le modalità ("ristorni") con cui ciò avviene, dipendono dalla tipologia della cooperativa considerata. In relazione a quelle agricole, la normativa prevede una ulteriore modalità, consistente nella valorizzazione dei prodotti, conferiti dai soci, a consuntivo. Infatti, queste, nel corso dell'anno, corrispondono ai soci-fornitori solo un "acconto". Alla chiusura dell'esercizio, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti, determinano il valore definitivo da attribuire ai conferimenti e, di conseguenza, l'importo di eventuali "conguagli".

Un caso concreto
La cooperativa agricola a mutualità prevalente "x" (la cui attività consiste nella trasformazione, sia del latte conferito dai soci sia di quello acquistato sul mercato, in mozzarella e nella vendita della stessa) aveva optato per la valutazione a consuntivo del conferimento di latte degli associati. Alla chiusura del bilancio, aveva determinato l'importo dei "conguagli" a favore dei soci-fornitori. Al fine di calcolare gli stessi, però, pur essendo la cooperativa caratterizzata dalla presenza sia di una gestione mutualistica sia di una speculativa (d'altronde prevalente), aveva confrontato i valori complessivi dei ricavi e dei costi, senza distinguere tra le diverse gestioni. In tal modo, attribuiva agli associati, indistintamente, gli avanzi di entrambe.

Le cooperative sono libere di scegliere le modalità che preferiscono per attribuire agli associati il vantaggio mutualistico ottenuto e, se agricole, possono anche optare per le modalità sopra sinteticamente descritte. In ogni modo, qualunque sia quella prescelta, il vantaggio attribuibile ai soci corrisponde solo ed esclusivamente all'avanzo della gestione riferibile alle transazioni intercorse con i soci stessi e non anche con i terzi.
Testualmente, la circolare 53//2002 così recita: "Ciò che può essere retrocesso è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci". La scelta dell'una o dell'altra modalità non incide sulla ratio del sistema. Retrocedibile ai soci, anche in ipotesi di cooperativa agricola, che valorizzi gli apporti degli associati a consuntivo, è sempre e soltanto il vantaggio mutualistico, che non può che essere misurato solo sui rapporti intercorsi con gli stessi.

Nel caso di specie, la cooperativa, evitando di separare le diverse gestioni, otteneva un duplice, non spettante, risultato. Infatti, utilizzando, non correttamente, la modalità di valutazione a consuntivo dell'apporto dei soci, non solo "retrocedeva" agli stessi anche l'avanzo della gestione riferibile ai fornitori terzi, quanto, qualificando detta attribuzione quale conguaglio del prezzo sul conferimento di latte, e quindi quale costo deducibile per l'acquisto di materia prima, abbatteva l'utile. Ciò considerato, al fine di determinare l'importo dei costi indebitamente dedotti, l'ufficio procedeva al calcolo dell'avanzo di gestione riferibile ai rapporti con i terzi fornitori.

1. Il calcolo dell'avanzo di gestione non attribuibile ai soci
La circolare 37/2003 afferma che i metodi da utilizzare, al fine di separare i risultati di diverse gestioni, si diversificano in relazione alla tipologia della cooperativa considerata. In particolare, se lo scambio mutualistico è misurato attraverso i costi (come nel caso di specie), "al fine di ottenere la quota parte dell'avanzo di gestione destinabile ai ristorni, dovrà correlarsi l'ammontare dei costi relativi ai rapporti con i soci con l'ammontare dei costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto economico". Ciò premesso, l'ufficio prima calcolava l'indistinto avanzo delle diverse gestioni (dato dalla somma tra l'utile esposto in bilancio e gli effettuati conguagli) e poi, sulla base del rapporto tra il costo complessivo, per l'approvvigionamento di latte, e quello per il conferimento dei soci, divideva lo stesso tra le due diverse gestioni (mutualistica e speculativa). Calcolato, in tal modo, l'avanzo della gestione non "retrocedibile" agli associati, e quindi non deducibile quale costo, determinava l'effettivo utile prodotto dalla cooperativa e, di conseguenza, il reddito da sottoporre a tassazione.

2. La tassazione dell'avanzo di bilancio non riferibile ai rapporti con i soci
L'articolo 10, Dpr 601/1973, che dispone l'esenzione dall'Irpeg per le cooperative agricole che trasformano, conservano, valorizzano e commercializzano prodotti conferiti prevalentemente dai soci, è stato oggetto di modifica a opera della Finanziaria per il 2004.
La formulazione in vigore fino al 31/12/2003 richiedeva che i prodotti oggetto di manipolazione, trasformazione e alienazione, fossero ottenuti prevalentemente dal terreno dei soci e dagli animali allevati su di essi, nei limiti delle potenzialità degli stessi terreni.

La Finanziaria 2004 ha modificato la formulazione dell'articolo 10, eliminando, tra l'altro, il riferimento alle potenzialità dei terreni dei soci, limitandosi a richiedere, quale requisito per l'accesso all'esenzione, che la cooperativa trasformi, valorizzi e commerci prodotti conferiti prevalentemente dai soci. È sufficiente, quindi, dall'1/1/2004, che il costo relativo ai conferimenti dei soci sia maggiore di quello inerente l'acquisto di materia prima sul mercato.
Nel caso di specie, l'ufficio ha ritenuto non soddisfatta tale condizione, dato che il latte conferito dagli associati non è "prevalente" rispetto a quello acquistato da fornitori terzi, derivandone la tassazione del reddito così come rideterminato dallo stesso.

In ultimo, si ricorda che la Finanziaria 2005 ha statuito che il 20% degli utili prodotti dalla cooperativa agricola a mutualità prevalente, anche in presenza dei requisiti previsti dal citato articolo 10, debba comunque essere sottoposto a tassazione.

Dall'affermazione che gli effettuati conguagli (relativamente alla quota non riferibile all'apporto dei soci) non attribuiscono agli associati, per i motivi su esposti, il vantaggio mutualistico, bensì costituiscono indebita distribuzione di utili, ne deriva, per la cooperativa, l'indetraibilità dell'Iva assolta dalla stessa in relazione alle fatture emesse dai soci-fornitori in corrispondenza degli stessi, essendo la distribuzione di utili fuori campo Iva.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/regola-del-vantaggio-mutualistico