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Attualità

Regole "ufficiali" per il bonus assunzioni

Entro trenta giorni il provvedimento delle Entrate per il via libero definitivo

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Trecentotrentatrè euro al mese, fino a tutto il 2010, per ciascun lavoratore - assunto nel 2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato - in più rispetto alla media degli occupati del 2007; 416 euro se si tratta di "lavoratrici svantaggiate". Questa l'entità del nuovo bonus assunzioni introdotto dall'ultima Finanziaria (articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 244/2007) a favore dei datori di lavoro per l'incremento occupazionale in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Le disposizioni attuative nel decreto 12 marzo 2008 del ministero dell'Economia e delle Finanze, approdato nella G.U. di ieri.

La misura, pur presentando indubbi caratteri di novità sia nella struttura sia nel meccanismo di funzionamento, nella sostanza rievoca la disciplina dell'agevolazione introdotta dall'articolo 7 della legge 388/2000, applicabile, pur se con successive modificazioni e integrazioni, fino al 31 dicembre 2006.
Le differenze tra le due agevolazioni sono tuttavia considerevoli. Il precedente incentivo, infatti, consisteva in un aiuto di carattere generale (in quanto si applicava alle imprese operanti su tutto il territorio nazionale), inquadrabile nel de minimis (relativamente alla sua applicazione nelle aree svantaggiate), mentre il nuovo incentivo rappresenta un aiuto riservato esclusivamente ai datori di lavoro operanti nelle aree svantaggiate ammissibili alle deroghe previste dal trattato Ce.

Dopo le modifiche apportate dal decreto "milleproroghe" (Dl 248/2007), la misura agevolativa è immediatamente fruibile da parte dei datori di lavoro. La compatibilità comunitaria dell'aiuto è, infatti, direttamente garantita attraverso l'espresso richiamo al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento Ce n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ivi compresi i massimali di intensità dell'aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

Il decreto ministeriale individua, dunque, le linee guida che consentiranno l'effettiva operatività del bonus assunzioni.

Soggetti beneficiari
Destinatari dell'agevolazione sono i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree "svantaggiate" delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a e c, del trattato Ce. Tali deroghe comportano la compatibilità con il mercato comune degli aiuti, concessi dagli Stati, destinati alle seguenti finalità:

 

  • sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure ove si abbia una grave forma di disoccupazione
  • agevolazione dello sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che detti aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

L'individuazione delle aree ammesse a beneficiare delle deroghe è stata effettuata dalla Commissione europea (decisione C(2007) 5618 def. cor. del 28/11/2007) per mezzo della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia per il periodo 2007-2013, in cui sono definite, tra l'altro, le cosiddette aree a soppressione graduale (o phasing - out) ammesse fino al 2008 e i relativi massimali di intensità degli aiuti, espressi in Esl (equivalente sovvenzione lordo).

Non possono fruire del bonus assunzioni, in quanto espressamente esclusi dalla norma, i soggetti di cui all'articolo 74 del Tuir:

  • organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica
  • regioni, province, comuni e comunità montane
  • consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi.

Calcolo dell'incremento della base occupazionale
Danno diritto al credito di imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, impiegati nelle aree svantaggiate, che costituiscono incremento del numero dei lavoratori dipendenti, sempre a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.
L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rilevato nel corso del 2008, rispetto alla media dell'anno 2007, è suscettibile di una doppia verifica:

  • rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato
  • rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate dall'impresa principale o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Riguardo all'individuazione dei lavoratori dipendenti, il decreto specifica che:

  • i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano, ai fini del calcolo della base occupazionale, in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale
  • i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per coloro che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta
L'importo del bonus è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" (cfr. articolo 2, lettera f, punto xi, del regolamento Ce n. 2204/2002). La norma da ultimo citata considera lavoratrice svantaggiata "qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II (classificazione delle unità territoriali per la statistica) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti".

La fruizione del credito d'imposta è subordinata, in ogni caso, al rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal regolamento, secondo il quale "quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'art. 87, paragrafo a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro". A tal fine, si rinvia alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo 2007-2013 che, come già evidenziato, reca i massimali fissati per le aree comprese nelle regioni cui è applicabile il credito di imposta per l'incremento occupazionale.

Il bonus spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e numero dei lavoratori a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre 2007).
Per le assunzioni a tempo parziale, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.

Condizioni di ammissibilità
Tre le condizioni per essere ammessi a fruire del credito d'imposta.
La prima prevede che i neo assunti debbano possedere uno dei seguenti requisiti:

  • non aver mai lavorato prima
  • aver perso l'impiego precedente
  • essere in procinto di perdere l'impiego precedente
  • essere portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992
  • essere lavoratrici donne rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato".

In secondo luogo, è richiesto il rispetto, da parte dei datori di lavoro, sia delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali con riferimento a tutto il personale impiegato (e non soltanto alle unità lavorative che danno diritto all'agevolazione) sia delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori, previste dalle vigenti disposizioni.

In ultimo, il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del raggiungimento dei limiti dell'età pensionabile, del collocamento a riposo e delle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.

In caso di affidamento in gestione (anche a privati) di un servizio pubblico, l'impresa subentrante beneficia del credito d'imposta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Iter procedurale
I potenziali beneficiari devono inoltrare al Centro operativo di Pescara, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica contenente i dati che saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, è previsto l'invio delle istanze di attribuzione del credito a partire dal primo giorno di attivazione della procedura. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il datore di lavoro interessato presenterà successive istanze.

L'agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma, ed entro trenta giorni ne comunica (sempre in via telematica) l'accoglimento, nel rispetto dei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è comunicata con provvedimento delle Entrate, da pubblicare sul sito internet della stessa Agenzia.
Se l'istanza viene accolta, i soggetti ammessi al beneficio devono inviare anche, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto del requisito dell'incremento della base occupazionale, previsto a pena di decadenza. Con la medesima comunicazione, il beneficiario è tenuto a indicare l'eventuale minor credito spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso.
L'invio della comunicazione negli anni 2009 e 2010 costituisce presupposto per fruire, nell'anno in cui deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l'istanza di attribuzione. Il mancato invio comporta la decadenza dal beneficio a partire dall'anno successivo.

Alle istanze non accolte per esaurimento dei fondi annualmente stanziati è riconosciuto un titolo di precedenza, ai fini della concessione del credito d'imposta. I soggetti non ammessi al beneficio, infatti, possono presentare dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza nella quale indicare un importo del credito non superiore a quello richiesto nell'istanza non accolta. Le nuove istanze sono ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di:

  • rinunce al credito richiesto
  • mancato invio della comunicazione annuale
  • indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.

Il credito d'imposta:

  • a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24, di imposte, contributi previdenziali e altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso
  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, né ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi.

Cause di decadenza
Il diritto al credito d'imposta viene meno:

  • se su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo determinato ovvero con contenuto formativo), risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007
  • se i posti di lavoro creati non sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni; detto periodo è ridotto a due anni nel caso di piccole e medie imprese
  • qualora siano accertate in via definitiva violazioni non formali, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5mila euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Sono previsti due diversi termini di decorrenza della decadenza: nel caso di cui al primo punto, opera dall'anno successivo a quello di rilevazione del mancato incremento della base occupazionale; nelle due ipotesi successive, invece, l'intervenuta decadenza comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza medesima, nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Incumulabilità
L'agevolazione non può essere cumulata con:

  • altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce
  • altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali concernenti le medesime unità lavorative che danno diritto alla fruizione del bonus, nei casi in cui tale cumulo comporterebbe il superamento dei massimali di intensità di aiuto consentiti dal regolamento Ce n. 2204/2002 sugli aiuti all'occupazione
  • altri aiuti a finalità regionale sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento, qualora detto aiuto sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali e immateriali.

La violazione del divieto di cumulo è sanzionata con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Controlli
Con riguardo all'attività di controllo, verifica e monitoraggio, è disposto che, che nei casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta (per il mancato rispetto delle condizioni previste o per il verificarsi di una o più cause di decadenza), l'agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, nonché degli interessi e delle sanzioni.

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