Rendite agrarie, termini più ampi
Ricorsi entro il 30 settembre. Slitta al 30 novembre il versamento delle imposte
Le nuove disposizioni hanno l'obiettivo di risolvere le problematiche sorte dalle novità introdotte dalla Finanziaria 2007, e dal relativo collegato, in materia di banche dati catastali e verifica di ruralità dei fabbricati.
L'articolo 2 del Dl n. 262/2006 ha stabilito, infatti, che dal 1° gennaio 2007 l'Agenzia del territorio, sulla base delle dichiarazioni contenenti i dati sul reddito dominicale e agrario degli agricoltori, fornite dall'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), provveda automaticamente a determinare le rendite catastali, verificando, inoltre, per i terreni, la presenza dei requisiti di ruralità ai fini fiscali e la loro iscrizione al catasto.
Le nuove rendite stabilite hanno effetti fiscali dal 1° gennaio 2006 e quindi vanno inserite nella dichiarazione dei redditi 2007.
L'Agenzia del territorio ha reso noto, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 aprile scorso, l'aggiornamento della banca dati catastale avvenuta per ciascun Comune, stabilendo come data ultima per presentare i ricorsi contro la variazione dei redditi, alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, il 1° giugno 2007 (sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato).
Termine differito, appunto, al 30 settembre 2007.
La proroga al 30 novembre 2007, invece, riguarda la possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, senza sanzioni e con interessi, per quei contribuenti che hanno presentato istanza di rettifica in autotutela all'Agenzia del territorio dopo aver riscontrato disallineamenti negli aggiornamenti dei redditi connessi alle variazioni colturali.