Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Restyling per la comunicazione annuale dati Iva

Esonerati i soggetti non comunitari che operano nel commercio elettronico Nuovi campi per le importazioni di rottami e altri materiali di recupero

Thumbnail



Pronto il nuovo modello di "Comunicazione annuale dati Iva" per l'anno 2004. Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è stata, infatti, pubblicata la versione definitiva, con le relative istruzioni, del nuovo modello ai fini Iva, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004. Tra le novità, si segnalano l'esonero dalla presentazione per gli operatori non comunitari che effettuano attività di commercio elettronico, l'indicazione di imponibile e imposta relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero, l'utilizzo della nuova codifica Atecofin 2004.

L'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva è stato istituito, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8-bis del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (introdotte dall'articolo 9 del Dpr n. 435/2001), con l'intento di semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari a carico dei contribuenti, nel rispetto comunque degli obblighi comunitari.
Infatti, come il soppresso obbligo di dichiarazione periodica anche quello della comunicazione dati Iva risponde all'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dettate dalla VI direttiva comunitaria in materia di obblighi dei debitori d'imposta. Tale adempimento, in sostanza, è stato introdotto al fine di ottemperare agli obblighi comunitari previsti dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva Cee n. 77/388 del 17 maggio 1977, e risponde alla necessità di fornire all'Amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno solare precedente, che serviranno come prima base di calcolo ai fini della determinazione delle "risorse proprie" che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.

Soggetti obbligati ed esonerati
La comunicazione dati Iva deve essere presentata dai soggetti che esercitano attività di impresa, arti o professioni ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr n. 633 del 1972, anche se non sono state effettuate nell'anno operazioni imponibili, ad eccezione dei casi di esonero previsti dal comma 2 del citato articolo 8-bis del Dpr n. 322/98. Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e quelli già esonerati dalla presentazione della periodica Iva. Inoltre, il predetto comma 2 dell'articolo 8-bis individua, tra i soggetti esonerati, anche quelli che effettuano operazioni esenti e che devono operare la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/72, nonché quelli sottoposti a procedure concorsuali.

In particolare, non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati Iva:

  • i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato elusivamente operazioni esenti dall'imposta, ai sensi dell'articolo 10 del Dpr n. 633/72, salvo che abbiano effettuato anche operazioni intracomunitarie. Inoltre, i soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell'articolo 36-bis e hanno effettuato solo operazioni esenti, ancorché tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale Iva in conseguenza dell'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72
  • i contribuenti che sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale Iva per effetto di specifiche disposizioni normative (e cioè, ad esempio, i produttori esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 34, comma 6, primo e secondo periodo, del Dpr 633/72; i soggetti esercenti attività di giochi e intrattenimento esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 6, del citato decreto Iva; le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, comprese le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che abbiano optato per l'applicazione di tale regime)
  • i soggetti di cui all'articolo 74 del nuovo Tuir (ex articolo 88), cioè gli organi e le Amministrazioni dello Stato, i Comuni e i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, eccetera
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
  • le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione dati Iva un volume d'affari inferiore o uguale a 25.822,84 euro, ancorché tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.

Tra le novità di rilievo della comunicazione dati Iva per l'anno 2004, per quanto concerne i soggetti esonerati, è l'introduzione dei soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva ai sensi dell'articolo 74-quinquies del Dpr 633/72 per i servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta, domiciliati in Italia o altro Stato membro della Comunità. Trattasi, in sostanza, dei soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea che effettuano attività di commercio elettronico, per i quali è disponibile uno speciale sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it, appositamente istituito per gli adempimenti riservati a tale particolare categoria di soggetti.

Modalità e termini di presentazione
Il modello di comunicazione annuale dati Iva deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322 del 1998, entro il mese di febbraio di ciascun anno; per il 2004, quindi, entro il 28 febbraio 2005.
La prova della presentazione del modello di comunicazione dati, che si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia stessa, che ne conferma l'avvenuto ricevimento. Tale attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia, tra le novità di rilievo delle istruzioni al nuovo modello di comunicazione dati Iva, la parte riguardante la modalità di presentazione telematica diretta per i soggetti non residenti che si sono identificati in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/72, non presente nel precedente modello. Questa categoria di soggetti presenta la comunicazione dati Iva tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando l'indirizzo Internet https://entratel.agenziaentrate.it.
L'abilitazione al servizio viene rilasciata dall'ufficio di Roma 6, contestualmente all'attribuzione del numero di partita Iva, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di identificazione diretta prevista dal citato articolo 35-ter del Dpr 633/72. Il predetto ufficio provvede, infatti, alla spedizione a mezzo posta della busta contenente i dati per l'accesso al servizio Entratel al richiedente o a un suo incaricato, quest'ultimo esibendo apposita delega unitamente a un valido documento di riconoscimento, proprio e del delegante.

Inoltre, si segnala, in tema di adempimenti dell'intermediario incaricato alla trasmissione telematica, nella parte riguardante la conservazione delle copie delle comunicazioni trasmesse da quest'ultimo, che è stato aggiunto un nuovo periodo relativo alla conservazione su supporto informatico delle stesse, attesa la necessità di un adeguamento alle esigenze di rinnovamento tecnologico del settore e, conseguentemente, normativo. A tal proposito, infatti, si è fatto espresso richiamo alle modalità operative previste dai recenti provvedimenti emanati in materia e, in particolare, al decreto ministeriale 23 gennaio 2004 "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto" e alla deliberazione del Cnipa n. 11 del 19 febbraio 2004 "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali".
Più precisamente, è necessario che le copie delle comunicazioni siano memorizzate su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico, non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta e siano consentite, allo stesso tempo, le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici dei soggetti interessati, ai fini di una eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria. La procedura di conservazione termina con l'apposizione della marca temporale e la sottoscrizione elettronica del documento. Gli stessi obblighi di conservazione devono essere rispettati dal singolo contribuente che decida di conservare i propri documenti fiscalmente rilevanti su supporto informatico.

Contenuto del modello: principali novità
Nella comunicazione dati Iva il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero annuali per i soggetti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'Iva dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio, il calcolo definitivo del pro-rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
Ai fini della compilazione del modello, non rilevano le compensazioni effettuate nel corso dell'anno, il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte di credito Iva annuale che il contribuente intende chiedere a rimborso: tali dati dovranno essere indicati esclusivamente nella dichiarazione Iva annuale ai fini della definitiva liquidazione dell'imposta.

Tutti gli importi, da indicare al netto delle variazioni di cui all'articolo 26 del Dpr 633/72, devono essere espressi in unità di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Il modello si compone di due facciate:

  • la prima, contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali
  • la seconda, contenente i dati generali del contribuente e i dati specifici che compongono il modello, suddivisi in cinque sezioni nei quali riportare i dati di specifico interesse.

Tra le novità si evidenziano, in primo luogo, le modifiche nell'informativa sul trattamento dei dati personali. Tale modifica si è resa necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Dlgs del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che ha abrogato la legge del 31 dicembre 1996, n. 675. E' stato introdotto, inoltre, un apposito riquadro dedicato alle "Finalità del trattamento" dei dati personali, non previsto nel precedente modello di comunicazione, e il riferimento normativo, nella parte riguardante i "Diritti dell'interessato", all'articolo 7 del Dlgs 196/2003, per quanto concerne le disposizioni relative ai diritti dell'interessato di accesso ai propri dati personali e altri diritti, quali l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione ovvero la cancellazione o l'opposizione per motivi legittimi dei dati stessi qualora siano stati trattati in violazione di legge.

Tra le altre novità delle istruzioni al modello, è da ricordare quella riguardante il codice attività. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata "Atecofin 2004", approvata con provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate del 23 dicembre 2003, che ha sostituito la precedente codifica delle attività economiche in vigore dal 1° gennaio 1992. Pertanto, in sede di compilazione della comunicazione dati Iva, relativa all'anno 2004, nel predetto campo il contribuente dovrà indicare il codice relativo all'attività svolta in via prevalente, desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, vigente, come indicato nelle nuove istruzioni, al momento della presentazione del modello. Le istruzioni ricordano, inoltre, che tale classificazione è comunque consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

Per quanto concerne, invece, le modifiche al modello di comunicazione dati Iva, si evidenzia una sola importante novità derivante dal nuovo meccanismo impositivo del commercio dei rottami e degli altri materiali di recupero, divenuti imponibili ai fini Iva, in luogo del previgente regime di non assoggettamento al tributo. Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 35 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n. 326, prevedono, infatti, l'obbligo di assolvimento dell'imposta da parte del cessionario, soggetto passivo d'imposta, secondo il meccanismo del "reverse-charge".
Inoltre, il medesimo articolo 35 ha aggiunto all'articolo 70 del Dpr 633/72, il nuovo comma 6, in base al quale è stato previsto per le importazioni di rottami e altri materiali di recupero, analogamente alle importazioni di oro cosiddetto industriale e argento puro, l'assolvimento dell'imposta mediante annotazione del documento doganale nel registro delle fatture emesse (articolo 23, Dpr 633/72) o in quello dei corrispettivi (articolo 24, Dpr 633/72) e, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti (articolo 25, Dpr 633/72). Tale ultima disposizione normativa ha comportato la necessità di prevedere, nel modello di comunicazione dati Iva, nuovi campi per la separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta relativa alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, del Dpr 633/72.
Pertanto, il rigo CD3 del modello è stato innanzitutto rinominato "Importazioni senza pagamento dell'Iva in dogana" e sono stati introdotti due nuovi campi, il 3 e il 4, rispettivamente per l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta relativi alle predette operazioni.

Sanzioni
Come illustrato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2002, n. 6, con riferimento alla natura e agli effetti del presente adempimento, la comunicazione annuale dati Iva non è una vera e propria "dichiarazione Iva", ma gli effetti sono quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto, la natura non dichiarativa della comunicazione in esame comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché delle disposizioni concernenti l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, così come previsto dall'articolo 11 del Dlgs n. 471 del 1997, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del Dpr 322/98.
Inoltre, non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, in caso di errori nella compilazione, i dati definitivi dovranno essere correttamente esposti nella dichiarazione Iva annuale.

Le novità della Comunicazione dati Iva 2004


URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/restyling-comunicazione-annuale-dati-iva