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Attualità

Rete idrica a gettito ridotto

Applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

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I numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della tabella A, parte terza, del Dpr 633/72 stabiliscono l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento alla cessione di beni "finiti", alla prestazione di servizi e agli appalti in costruzione, relativi a particolari opere, frequentemente rientranti nelle attività degli enti pubblici.
In particolare, il numero 127-quinquies riconosce la suddetta aliquota alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell'articolo 4 della legge 847 del 1964, così come integrato dall'articolo 44 della legge 865 del 1971.

Tali disposizioni considerano tra le opere di urbanizzazione primaria le seguenti:
a) strade residenziali
b) spazi di sosta e di parcheggio
c) fognature
d) rete idrica
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
f) pubblica illuminazione
g) spazi di verde attrezzato.

Viceversa, le opere di urbanizzazione secondaria, individuate dal citato articolo 44 della legge 865 del 1971, sono:
a) asili nido e scuole materne
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo
c) mercati di quartiere
d) delegazioni comunali
e) chiese e altri edifici per servizi religiosi
f) impianti sportivi di quartiere
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
h) aree verdi di quartiere.

In relazione alle opere "sanitarie" di cui alla lettera g) delle opere di urbanizzazione secondaria, va rilevato che il comma 2 dell'articolo 9-undecies del Dl n. 397 del 1988 ha previsto che nel loro ambito debbano essere ricomprese "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate".

Si ricorda, inoltre, che il citato numero 127-quinquies annovera, tra le altre opere alle quali è applicabile l'aliquota agevolata, gli impianti di depurazione, collegabili a reti fognarie, nonché gli edifici di cui all'articolo 1 della legge numero 659 del 1961, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 408 del 1949 (case di abitazione non di lusso), nonché successive modificazioni.
Per edifici "assimilati" devono intendersi tutti quelli aventi una struttura che, seppure non destinata a ospitare esclusivamente collettività, è utilizzata per scopi relativi all'istruzione, cura, assistenza e beneficenza.

Nel medesimo numero sono poi comprese espressamente le linee di trasporto metropolitano e, in generale, quelle di trasporto "a impianto fisso", nonché gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare - fotovoltaica ed eolica.
Inoltre, devono considerarsi le opere espressamente assimilate a quelle contenute nel 127-quinquies, come, ad esempio, i parcheggi realizzati ai sensi della legge 122/1989 (legge Tognoli) e gli impianti cimiteriali (circolare 1/1994).
A tale proposito, si ricorda che la risoluzione n. 430377 del 1992 ha riconosciuto nell'ambito applicativo dell'aliquota agevolata anche l'appalto per la costruzione di una cappella per la sepoltura.

Quanto detto sembra all'apparenza non creare particolari problematiche, rispetto alla considerazione delle opere interessate, tuttavia già la circolare 14 del 1981 introdusse un criterio interpretativo di carattere generale.
Precisò, infatti, che per quanto riguarda le individuate opere di urbanizzazione primaria, esse sono tali quando sono costruite "nell'ambito e in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare".
Inoltre, l'aliquota agevolata è di natura "oggettiva" poiché si applica "indipendentemente dai soggetti (pubblici o privati) che realizzano le menzionate opere".
Peraltro, è del tutto irrilevante la natura della disposizione legislativa attraverso la quale le medesime opere vengono realizzate.

I medesimi criteri vennero riconosciuti per la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria, con l'aggiunta che queste devono essere considerate come opere che, se pur non immediatamente necessarie per la popolazione, risultano, tuttavia, "indispensabili per innalzare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato" (risoluzione n. 157/2001).
Ciononostante, nel tempo l'Amministrazione finanziaria è stata costretta a pronunciarsi su tutta una serie di opere, al fine di stabilire soprattutto se rientravano fra quelle definite di "urbanizzazione primaria e secondaria".

Esaminando tali pronunce, si rileva immediatamente la specificazione del concetto di "strade residenziali" (urbanizzazione primaria).
La risoluzione n. 139 del 1994, riprendendo quanto già rilevato in premessa dalla citata circolare 14/1981, ha ulteriormente specificato che con tale dizione devono intendersi "quelle strade che attraversano il centro cittadino o collegano il centro abitato ad una frazione".
Va da sé che in tal modo sono escluse dall'agevolazione le strade statali o provinciali di grande comunicazione e quelle interpoderali.
Inoltre, in precedenza, la risoluzione 550688 del 1989 aveva escluso dall'ipotesi agevolativa i lavori di allargamento di una carreggiata e relativa bitumatura, poiché queste prestazioni non si estrinsecano nella "realizzazione di nuove stradi residenziali".

Per quanto riguarda le fognature, la risoluzione n. 83 del 1999 ha specificato che anche le opere di completamento di un impianto fognario godono dell'aliquota agevolata, sebbene a seguito di apposita perizia di variante.
La progettazione di tali impianti è esclusa dall'applicazione della suddetta aliquota quando essa è resa "autonomamente" e non in dipendenza di un unico contratto di appalto, "avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera". In tal caso, sarà da applicarsi l'aliquota ordinaria.

Più innumerevoli e complesse sono le pronunce che si sono succedute in relazione alle opere di urbanizzazione secondaria.
La risoluzione n. 344478 del 1984, sebbene in un contesto applicativo dell'imposta diverso da quello attuale, risulta particolarmente interessante poiché definisce l'ambito concettuale del "mercato di quartiere".
Con quella nota di prassi, è stato evidenziato come tale definizione possa essere applicata in base alla classificazione che i Comuni assegnano all'opera in questione.
In tal senso, la fattispecie esaminata di "mercato ortofrutticolo all'ingrosso" non può rientrare fra i mercati di quartiere, atteso, altresì, che esso non è destinato alla pluralità dei cittadini ma esclusivamente a soggetti esercenti un'attività commerciale.

Per quanto riguarda la definizione di "delegazione comunale", essa deve essere intesa in senso restrittivo, poiché la stessa non può essere estesa a un qualsiasi edificio che in qualche modo si riferisca all'ente pubblico.
Ne consegue che la costruzione della sede municipale è soggetta all'aliquota ordinaria (risoluzione 175 del 1996).

Una ulteriore problematica nel tempo è stata quella costituitasi in relazione alla realizzazione degli impianti sportivi di quartiere. In questo caso, l'Amministrazione finanziaria ha sviluppato un concetto da un lato estensivo e dall'altro rigido.
Infatti, mentre è stato affermato che la definizione di "quartiere" può essere estesa anche alla popolazione di un piccolo centro, dall'altro è stato specificato che l'impianto deve avere la caratteristica di essere utilizzabile, seppure attraverso il pagamento di un corrispettivo, dall'intera popolazione e non da un ambito ristretto (ad esempio, società sportive), ovvero per soli fini agonistici, a meno che questa attività non sia del tutto "secondaria e residuale" (risoluzione n. 320947/1985, risoluzione n. 399263/1985, risoluzione n. 361922/1986, risoluzione n. 157/2001).

Da ultimo, nel concetto di "opere sanitarie", che come visto rientrano nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria, vanno senz'altro comprese le opere ospedaliere, ma anche tutti quegli impianti utili allo smaltimento, trattamento o riciclaggio dei rifiuti, solidi e liquidi (risoluzione n. 168/1997).
La risoluzione n. 107 del 1995 ha riconosciuto anche agli impianti di depurazione delle acque reflue la possibilità di accedere alla aliquota agevolata.

La medesima aliquota, inoltre, è stata riconosciuta alla costruzione e alla progettazione degli impianti necessari ai fini della bonifica di sostanze tossiche nocive (risoluzione n. 78/1997).
Infine, anche la realizzazione di un "termovalorizzatore" può usufruire della predetta agevolazione, in quanto lo smaltimento attraverso la combustione, con successiva produzione di energia elettrica, rientra nelle previsione normativa che permette di considerare tali impianti come essenzialmente atti allo smaltimento dei rifiuti (decreto Ronchi).

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