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Attualità

Retribuzioni convenzionali 2007 per dipendenti esteri

Si tratta di quelle applicabili, per il calcolo di contributi previdenziali obbligatori, ai lavoratori italiani operanti in Paesi extra Ue

Le predette retribuzioni, contenute nel decreto del ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007), trovano applicazione anche in campo fiscale, in base all’articolo 51, comma 8-bis del Tuir. Come ormai consuetudine, sono state pubblicate le nuove retribuzioni convenzionali, applicabili per l’anno 2007, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori per i lavoratori italiani operanti in paesi extra-comunitari.

Applicazione ai fini fiscali
Le predette retribuzioni, contenute nel decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 19 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007,) trovano applicazione anche in campo fiscale, in base all’articolo 51, comma 8-bis del Tuir. A partire dall’anno d’imposta 2001, il suddetto articolo 51, comma 8-bis del Tuir prevede un particolare meccanismo di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che pur soggiornando nello Stato estero nell’arco dei dodici mesi per un periodo superiore ai 183 giorni, continuano a essere qualificati come soggetti residenti in Italia. In particolare, ai fini della determinazione del reddito dei predetti soggetti, non si tiene conto della retribuzione effettivamente percepita, bensì si considerano le retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministero del Lavoro. Pertanto, sintetizzando, l’articolo 51, comma 8-bis, del Dpr 917/86, in deroga alle regole di determinazione della base imponibile fissate dai primi 8 commi dell’articolo stesso, dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero: in via continuativa; come oggetto esclusivo del rapporto; da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni; determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro.

Gli elementi aggiuntivi: i fringe benefit
Inoltre, si ricorda che la retribuzione convenzionale è comprensiva anche degli elementi aggiuntivi della retribuzione, quali i "fringe benefit", che vengono inseriti nel pacchetto retributivo del lavoratore inviato all’estero. Si segnala, infine, che la normativa di cui si discute non trova applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato un Trattato per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro dipendente esclusivamente nel Paese estero. E’ il caso di ricordare che se si presentassero eventuali situazioni di doppia imposizione derivanti dalla circostanza che il dipendente possa risultare fiscalmente residente sia in Italia sia nel Paese estero, ovvero dal fatto che uno stesso reddito risulti imponibile in entrambi gli Stati, è possibile ricorrere allo strumento del credito d’imposta (articolo 165 del Tuir) con apposita richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.

Requisito della continuità
Le ragioni che hanno ispirato l’introduzione del limite minimo di durata dell’impiego all’estero appaiono fondamentalmente due: introdurre un elemento di certezza in relazione alla durata minima degli impieghi dei lavoratori all’estero; evitare la tassazione del reddito di lavoro dipendente su base forfetaria nei casi in cui il reddito viene tassato esclusivamente in Italia in applicazione dei trattati per evitare la doppia imposizione; in particolare, della norma che prevede la tassazione solo nel Paese di residenza del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero per meno di 183 giorni. A tale proposito, con la circolare 207/E del 16 novembre 2000 è stato chiarito che, ai fini del computo dei giorni, il periodo non necessariamente deve risultare continuo "mentre è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi".

Requisito dell' esclusività
L’"esclusività" si realizza quando l’attività è prestata all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro in essere; il rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve quindi avere ad esclusivo oggetto lo svolgimento di attività lavorativa all’estero. In altri termini, lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero non deve essere accessorio rispetto ad un eventuale rapporto di lavoro in Italia, come accade ad esempio, per i brevi periodi di spostamento dall’abituale sede di lavoro in Italia per compiere missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all’estero. A tale proposito, la predetta circolare n. 207/E ha chiarito che il datore di lavoro deve: stipulare con il dipendente uno specifico contratto da cui risulti la esclusività (nonché il rapporto in via continuativa) della prestazione svolta all’estero; collocare il lavoratore su uno specifico ruolo estero (formalità che può essere adempiuta mediante la tenuta degli ordinari libri paga e matricola, regolarmente vidimati dagli enti previdenziali).

Applicazione ai fini previdenziali
Come già accennato, le retribuzioni convenzionali sono state previste inizialmente per fini previdenziali. Infatti, l’utilizzo delle stesse avviene nel caso in cui i dipendenti vengono inviati in Paesi extracomunitari con i quali l’Italia non ha siglato un accordo di sicurezza sociale, o limitatamente alle forma non coperte, anche nel caso in cui sia stato stipulato un accordo parziale. Invece, nel caso in cui è in vigore un accordo di carattere previdenziale tra l’Italia e il paese di destinazione, i contributi vengono calcolati sulla retribuzione effettiva determinata secondo gli ordinari criteri.

Aspetti operativi
Il datore di lavoro, al verificarsi delle condizioni previste dal citato articolo 51, comma 8-bis del Tuir, deve operare le ritenute ai fini Irpef per l’anno 2007, non sulla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore per il lavoro svolto all’estero, bensì sugli importi convenzionali contenuti nel decreto ministeriale del 19 gennaio 2007.

Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale del 19 gennaio 2007.

Applicabilità alle frazioni di mese
I valori convenzionali individuati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 19 gennaio 2007, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, devono essere divisi in ragione di ventisei giornate
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