Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Rettifica della detrazione Iva per i neo contribuenti minimi

Va “restituita” la parte d’imposta scalata afferente beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati

Il termine per il versamento del saldo annuale Iva (codice tributo 6099), per i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione in via autonoma, scade il 16 marzo; l’importo può essere versato in un’unica soluzione oppure ratealmente, suddividendolo in rate di pari importo e applicando, alle rate successive alla prima, gli interessi dello 0,33% mensile.
In alternativa, per i soli contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata, il saldo annuale può essere versato entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal modello Unico 2010, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Il versamento va effettuato se di importo superiore a 10,33 euro.
Gli interessi andranno esposti a parte nel modello F24, con l’apposito codice tributo 1668.

Per i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000), la scadenza del 16 marzo è l’unico adempimento connesso alla liquidazione Iva, nel senso che tali soggetti non sono tenuti alla liquidazione e all’eventuale versamento periodico mensile o trimestrale.

Con riferimento ai contribuenti che intendono avvalersi, con decorrenza dal corrente anno del “regime dei minimi” (articolo 1, commi 96-117, della legge 244/2007), è previsto, in conformità dell’articolo 19-bis2, 3° comma, Dpr 633/1972, il versamento dell’ammontare complessivo della rettifica dell’Iva già detratta in relazione al mutato regime fiscale.
Sulla base di tale disposizione, ai sensi del comma 101 dell’articolo 1 della legge 244/2007, “l’imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in un’unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497. L’unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine previsto per il versamento del saldo annuale Iva e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sostituiva”.

In pratica, si tratta di “restituire” all’erario la parte di Iva detratta afferente beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel periodo in cui il contribuente era in regime “ordinario”, in quanto con il “regime dei minimi” non si applica Iva sulle cessioni/prestazioni di servizi e non si detrae l’imposta sugli acquisti di beni e servizi.
Tale previsione è contenuta nella circolare 73/2007 (illustrativa del nuovo regime) che, richiamando l’articolo 19-bis2, recita: “l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni”. In altre parole, si tratta dei beni acquistati dal 2006 in poi e degli immobili acquistati o ultimati dal 2001 in poi.

Per il calcolo dell’Iva “da restituire”, va considerato che, per le rimanenze e i servizi non ancora utilizzati, va rettificato l’intero ammontare dell’Iva a credito detratta all’atto dell’acquisto. Naturalmente, con riferimento alle autovetture, è opportuno verificare l’ammontare detratto in sede di acquisto come anche l’eventuale presenza dell’istanza di rimborso Iva auto (non detratta) relativa agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 (in tal caso, andrà considerato il 40% dell’Iva a credito).
Per esempio, un professionista che passa al “regime dei minimi” nel 2010 e al 31 dicembre 2009 possiede un’attrezzatura tecnica acquistata nel 2005 per 5mila euro più Iva al 20% non deve effettuare alcuna rettifica; per un pc acquistato nel 2007 per 1.800 euro più Iva al 20% (pari a 360 euro), effettuerà una rettifica di imposta pari a 144 euro (pari ai 2/5 di 360), mentre, per un’autovettura acquistata nel 2006 per 20mila euro più Iva al 20% (pari a 4mila euro), detratta nella misura del 15% (600 euro), e in presenza di istanza di rimborso Iva auto, la rettifica sarà pari a 320 euro (4.000 x 40% x 1/5).

Nella dichiarazione Iva 2010, i contribuenti che intendono avvalersi del regime dei “minimi” devono compilare il rigo VA14; in particolare, va barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime. Al campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo della rettifica dell’Iva detratta, operata ai sensi dell’articolo 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale. L’importo di questa rettifica non va incluso nel rigo VF56 (totale rettifiche).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/rettifica-della-detrazione-iva-neo-contribuenti-minimi