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Attualità

Il reverse charge si apre al "favor rei"

Sanzione al 3% anche per gli errori passati purché sia stata assolta l'imposta Come regolarizzare l'operazione quando il fornitore omette il versamento

reverse charge
La sanzione ridotta introdotta dalla Finanziaria 2008 per i casi di irregolare applicazione del reverse charge, con imposta comunque assolta dal cessionario o dal cedente, si applica, in virtù del principio del favor rei, anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, sempre che nel frattempo non sia stato emesso un provvedimento di irrogazione definitivo. Nel diverso caso in cui il cedente abbia irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento, il cessionario - per evitare l'applicazione della sanzione derivante dal comportamento fraudolento della controparte - può regolarizzare l'operazione presentando all'ufficio delle Entrate un documento integrativo.
Restano infine ferme le sanzioni vigenti (articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/1997) per le violazioni relative a operazioni escluse dal regime dell'inversione contabile. La disciplina sanzionatoria introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 6, comma 9-bis), infatti, si applica solo alle operazioni interessate dal reverse charge, indicate agli articoli 17 e 74 del decreto Iva (Dpr 633/72).
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dai tecnici dell'agenzia delle Entrate in occasione della diciassettesima edizione di "Telefisco", annuale convegno organizzato dal quotidiano Il Sole 24 ore. A sollecitare una risposta da parte dell'Agenzia anche il caso di una società che, avendo dato in uso dei cellulari aziendali ai propri dipendenti, chiede se sia corretto detrarre interamente l'imposta sia per il traffico "aziendale" (chiamate tra dipendenti o verso alcuni numeri di rete fissa aziendali) che per l'acquisto dei telefonini, dato che l'utilizzo privato da parte di dipendenti è assoggettato a Iva direttamente dalla compagnia telefonica.

Rispondendo a una società comunitaria che ha erroneamente assoggettato a Iva alcune locazioni di beni mobili (diversi dai mezzi di trasporto) nei confronti di una ditta italiana, addebitando l'imposta in fattura e versando regolarmente l'imposta, l'Agenzia precisa che, in applicazione del principio del favor rei, il nuovo regime sanzionatorio previsto per l'errata applicazione del reverse charge si applica anche alle violazioni commesse in precedenza. "L'ampliamento delle ipotesi di reverse charge - spiega l'Amministrazione finanziaria - per cui il cessionario o committente deve integrare con l'imposta a debito la fattura di acquisto di un bene o di un servizio emessa dal cedente o prestatore senza applicazione dell'Iva, ha indotto il legislatore a modificare l'impianto sanzionatorio del regime Iva del reverse charge". La logica è quella di punire in maniera incisiva le frodi e sanzionare in modo meno rigido le irregolarità formali, a maggior ragione quando dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all'operazione sottoposta a inversione contabile non scaturisce effettivamente alcun danno all'Erario.
Con la nuova disciplina, se l'imposta relativa all'operazione sottoposta al reverse charge è stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, l'errore viene punito "con la sanzione del 3% dell'imposta irregolarmente versata, con un minimo di 258 euro e comunque non oltre i 10mila euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle nuove disposizioni recate dal comma 9-bis), terzo periodo, e, in applicazione del principio del favor rei, per quelle commesse negli anni precedenti", sempre che non vi sia un provvedimento di irrogazione divenuto definitivo. Al pagamento della sanzione sono tenuti entrambi i contraenti.

Quanto alla seconda questione (irregolare addebito dell'imposta da parte del cedente o prestatore che ne omette il versamento), il cessionario può evitare la sanzione derivante dal comportamento fraudolento del fornitore - al cui pagamento sarebbe comunque tenuto, secondo le nuove norme, in quanto soggetto obbligato all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile - regolarizzando l'operazione. A questo fine, non dovrà far altro che presentare all'ufficio delle Entrate competente un documento integrativo in duplice copia, contenente l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e della relativa imposta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione. Avrà inoltre cura di non esercitare la detrazione dell'imposta erroneamente addebitata in fattura dal cedente; di annotare il documento emesso secondo le regole dell'inversione contabile (nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti); di liquidare l'imposta nei modi ordinari ed effettuare il versamento dell'eventuale imposta a debito al verificarsi di cause di indetraibilità.
Il fatto poi che con le nuove norme il cliente si trovi a dover sopportare l'applicazione di una sanzione derivante dal comportamento di un altro soggetto - precisano i tecnici dell'Agenzia - non appare in contrasto con il principio della personalità della pena sancito dal decreto legislativo 472/1997.

E' appena il caso si approfondire la terza questione. La disposizione che introduce, relativamente a operazioni in regime di reverse charge, una sanzione amministrativa pari al 3% dell'imposta nel caso in cui essa sia stata comunque assolta, per quanto irregolarmente, non costituisce affatto un superamento della disciplina che regola le sanzioni per altri tipi di violazioni (esempio: "erronea" emissione di fattura senza addebito d'imposta per operazioni non interessate dal regime dell'inversione contabile). In altre parole - spiega l'Agenzia - "resta esclusa dalla specifica disciplina sanzionatoria ogni altra ipotesi di regolarizzazione delle operazioni di acquisto soggette a Iva secondo le regole ordinarie che continuano, pertanto, a essere sanzionate secondo le consuete modalità".

Presto chiariti, infine, i dubbi di una società che, avendo dato in uso dei cellulari aziendali ai propri dipendenti, chiede se sia corretto detrarre interamente l'imposta sia per il traffico "aziendale" (chiamate tra dipendenti o verso alcuni numeri di rete fissa aziendali) che per l'acquisto dei telefonini, dato che l'utilizzo privato da parte di dipendenti è assoggettato a Iva direttamente dalla compagnia telefonica. Per effetto dell'ultima Finanziaria - risponde l'Agenzia - "scompare la limitazione al 50% della detrazione Iva sui telefoni cellulari e sulle relative spese di gestione". A partire dallo scorso primo gennaio, dunque, la detrazione può avvenire secondo la regola generale dell'inerenza contenuta nell'articolo 19 del decreto Iva. Riguardo al caso in questione, l'Agenzia conferma dunque l'integrale detraibilità dell'Iva relativa al solo traffico "aziendale", in quanto effettivamente relativo all'esercizio di impresa. "Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto dei cellulari aziendali, poiché è la stessa società a evidenziarne l'utilizzo promiscuo da parte dei dipendenti, dovrà essere operata una limitazione della detrazione, tenendo conto dell'effettivo utilizzo nell'ambito dell'attività di impresa".
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