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Attualità

Reverse charge per telefonini e pc. Dall'Ecofin il semaforo verde

L'obiettivo è porre rimedio al fenomeno delle "frodi carosello" e di quelle perpetrate tramite società cartiere

Il Consiglio Ecofin, composto dai ministri delle Finanze della Ue, ha dato il via libera all'Italia per l'applicazione del principio dell'inversione contabile per quanto riguarda il pagamento dell'Iva nei settori della telefonia mobile e dei computer, compresi i relativi componenti e accessori.
Nella sostanza, la decisione dell'Ecofin introduce, per l'imposta dovuta sui cellulari e sui dispositivi elettronici, l'applicazione del reverse charge, sistema che individua il responsabile obbligato a versare l'imposta sul valore aggiunto nel soggetto cessionario. In effetti, applicando il regime dell'inversione contabile alle transazioni di beni effettuate tra il fornitore e il cliente, si individua il soggetto passivo con modalità diverse da quelle ordinarie.
L'obiettivo è porre rimedio alla diffusione delle "frodi carosello" e di quelle perpetrate per mezzo di società cartiere.

I ministri delle Finanze della Ue hanno così accolto la richiesta delle amministrazioni fiscali di Italia, Austria e Germania, concordando che il provvedimento resti in vigore fino a tutto il 2013.

L'autorizzazione concessa dall'Ecofin dà applicazione all'articolo 17, comma 6, lettere b) e c) del Dpr 633/1972. La disposizione, infatti, era già stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento fiscale, ma non era operativa, perché subordinata a uno specifico intervento comunitario.
Si ricorda che la necessità di uno specifico provvedimento da parte di un organo dell'Unione europea è indispensabile ogni qual volta si voglia introdurre nel sistema una modifica che comporti una deroga all'applicazione ordinaria dell'Iva, essendo quest'ultima un'imposta di matrice comunitaria.

La richiesta di autorizzazione all'applicazione del reverse charge era stata fatta anche per la cessione di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (articolo 17, comma 6, lettera d), del Dpr 633/1972). Per questo settore, però, la deroga non è stata concessa: pertanto, si continua ad applicare il regime Iva ordinario.
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