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Attualità

Ricalcolo Assegno unico e universale,
invio nuovi Isee entro il 28 febbraio

La Dsu aggiornata permette di continuare a ricevere un importo superiore al minimo da marzo 2023. Non serve una nuova domanda di assegno se non per nuove condizioni sopraggiunte

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É nato un altro figlio, è cambiata la condizione di disabilità, è intervenuta la separazione dei genitori: sono alcune delle cause che, per fruire dell’Assegno unico e universale (Auu) in misura diversa, comportano la necessità di presentare una nuova domanda. L’operazione va effettuata entro la fine di febbraio, dal momento che a coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico accolta e in corso di validità, dal 1° marzo 2023 l’Inps erogherà gli importi automaticamente in continuità con il passato, senza l’obbligo di trasmettere una nuova richiesta. A situazione invariata, quindi, non bisogna presentare una nuova domanda di assegno per continuare a ricevere il beneficio anche nel nuovo anno.
Ma attenzione. Nella circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 l’Inps ha precisato che sussiste sempre l’onere di presentare la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per l’anno 2023 per ottenere da marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione Isee 2023 e di quanto previsto dai criteri per la determinazione dell’assegno in tema di importi maggiorati.

Tornando all’Assegno unico e universale, nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda “accolta” si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti, potenziali beneficiari del contributo in misura diversa da quella ricevuta nel passato, intervenire tempestivamente sull’istanza già acquisita dall’Inps e adeguarne i contenuti alla luce delle circostanze sopravvenute, come ad esempio:

  • la nascita di figli
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni)
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, che ha reso operativa la misura introdotta dall’articolo 2 della legge n. 46/2021.

Coloro che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato una domanda classificata dall’Istituto come “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, per vedersi riconosciuto il beneficio nell’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, dovranno trasmettere entro febbraio una nuova istanza.

Per la quantificazione dell’Assegno unico permane invece per tutti i beneficiari l’obbligo di presentare la nuova Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) per il rinnovo dell’Isee per il 2023. In questo modo è possibile ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione Isee 2023. In assenza di una nuova Dsu, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

Qualora la nuova Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) relativa all’Isee sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per il 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione dei importi dovuti arretrati.

Auu in sintesi
L’Assegno unico e universale per i figli, dal 1° marzo 2022:

  • è una prestazione erogata mensilmente dall’Inps a tutti i nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, in presenza di determinati requisiti, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni. Inoltre, è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età
  • spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito
  • ha un importo commisurato all’Isee, tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un Isee, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

La domanda di assegno unico e universale (anda)va presentata annualmente – ora solo in caso di variazione delle condizioni. La presentazione può avvenire attraverso uno dei seguenti canali: sito Inps, contact center dell’Istituto (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, ovvero numero 06 164.164, da rete mobile a pagamento), patronati.

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 357 e 358) ha incrementato del 50% gli importi vigenti per ciascun figlio di età inferiore a un anno e per ciascun figlio fino ai tre anni purché, in quest'ultimo caso, appartenente a nuclei familiari con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Incrementata del 50% anche la maggiorazione forfetaria per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli, che passa quindi da 100 a 150 euro. Vanno a regime, inoltre, le disposizioni particolari per i figli con disabilità che la norma originaria limitava all'anno 2022.
Per maggiori informazioni sull’argomento, vedi articoli “Assegno unico e universale: online le informative di dettaglio” e “Assegno unico universale: arrivano i chiarimenti dell’Inps”.

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