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Attualità

Ricerca, non imponibili i contratti Ue

Forniture di beni e servizi ammesse al regime di favore anche quando l'ente agisce in via istituzionale

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L'articolo 72 del Dpr 633/72 recepisce, in via di principio, all'interno della normativa Iva nazionale le agevolazioni previste dagli accordi stipulati in sede internazionale. In virtù di ciò, le cessioni che possono annoverarsi nell'ambito dei suddetti accordi devono considerarsi come "non soggette" e assumono il carattere di non imponibilità, così come quelle espressamente individuate negli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/72 (esportazioni e operazioni ad esse assimilate, servizi internazionali).

Sempre l'articolo 72, inoltre, individua una serie di soggetti internazionali verso i quali in ogni caso le cessioni o le prestazioni di servizi debbono assumere la connotazione di operazioni non imponibili. Fra questi, il numero 3 del comma 3 del citato articolo 72 individua le Comunità europee "nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali", estendendo la non imponibilità anche alle cessioni e prestazioni di servizi rivolte a "imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi" con le medesime Comunità, nei limiti della partecipazione della Comunità stessa.

Con tale ultima affermazione, pertanto, vengono considerate non imponibili anche le cessioni o prestazioni effettuate da terzi, necessarie all'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione che un soggetto conclude con la Comunità europea, sebbene dalla suddetta non imponibilità siano esclusi "i fornitori dei soggetti che hanno stipulato i predetti contratti di ricerca, se effettuano a loro volta acquisti di beni e servizi" (risoluzione n. 34/E del 14/3/2005).

Ciò premesso, con la risoluzione n. 50/E del 4 aprile 2006 del 4 aprile, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata in merito a una specifica fattispecie nella quale il rapporto tra soggetto operante e Comunità europea non si caratterizza per essere una prestazione a fronte di una controprestazione, ma assume una veste di "collaborazione per la promozione ricerca".

Ai fini della formulazione del proprio parere, l'Agenzia si sofferma sulle seguenti considerazioni:

  1. la ratio della norma in esame è quella di sottrarre gli organismi comunitari all'imposizione, sia in forma diretta che mediata attraverso soggetti a essi associati in qualche modo, sebbene temporaneamente
  2. la formulazione della norma, laddove fa riferimento al termine "contratti", non consente di stabilire in maniera inequivocabile che debba intendersi un mero rapporto negoziale di natura civilistica oppure se "è suscettibile di abbracciare anche rapporti ascrivibili ad altri modelli giuridici".

In ogni caso, rileva la nota di prassi, va considerato che la Comunità utilizza schemi contrattuali diversi dal nostro sistema interno (basati sul codice civile) e, pertanto, si può ritenere che la non imponibilità, prevista dall'articolo 72 del Dpr n. 633/1972, possa essere estesa anche agli atti relativi alla promozione della ricerca "aventi natura tendenzialmente collaborativa" e "inquadrabili nella categoria dei contratti di ricerca, intesa in senso lato".

Si può, quindi, concludere che l'agevolazione in questione assume un carattere "oggettivo" basato sulla relazione fra i soggetti espressamente individuati e secondo i fini in premessa descritti, per cui non è di ostacolo all'applicazione della stessa "la circostanza che l'ente, nei rapporti con l'Unione Europea, non operi nell'ambito dell'attività commerciale, bensì agisca in via istituzionale".

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