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Attualità

Ricorso pretestuoso? La "lite temeraria" il rimedio

Un caso pratico: l'impugnazione di una cartella nell'ambito della procedura di riscossione frazionata

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Ci sono casi in cui anche l'Erario dovrebbe fare la voce grossa in contenzioso. O meglio, dovrebbe chiedere l'applicazione di una norma che spesso viene dimenticata, o che comunque viene interpretata come posta a difesa degli interessi di una sola delle parti del processo. Si sta parlando della cosiddetta "lite temeraria". Ai sensi, infatti, dell'articolo 96 Cpc "se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice su istanza dell'altra parte, la condanna oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".
Non si sta parlando delle spese di giudizio, che devono seguire la soccombenza, ma di una condanna dovuta a un elemento di responsabilità soggettiva specifica, quale il dolo o la colpa grave.

Un caso operativo.
Un contribuente, dopo aver ricevuto, in data 1/12/2006, la notifica di un atto di accertamento per l'anno 2001, l'1/8/2007, a seguito dell'impugnazione dell'avviso già notificatogli, nell'ambito della procedura di riscossione frazionata provvisoria in corso di contenzioso, riceve la notifica della relativa cartella di pagamento. La riscossione di tale cartella viene però sospesa, grazie all'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione avanzata dal contribuente nell'ambito del giudizio di impugnazione del relativo avviso di accertamento.

In data 1/2/2008 i giudici respingono però il ricorso del contribuente, il quale, invece di presentare appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo al limite, come possibile in Ctr, la sospensione cautelare delle sole sanzioni, cercando di aggirare i divieti normativi processuali tipici del processo tributario, l'1/6/2008 notifica all'ufficio un ricorso avverso la cartella già emessa in pendenza del giudizio di primo grado (e lo fa addirittura dopo quasi un anno dalla sua notifica).
Nonostante ciò, con decreto, ottiene anche la sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento.

Tanto premesso, prendendo spunto anche per parlare del procedimento di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, è allora bene evidenziare quanto segue.

In caso di ricorso giurisdizionale sussistono, come noto, particolari modalità di riscossione dell'obbligazione tributaria.
Ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e anche in deroga a quanto prevedono le singole leggi d'imposta, nei casi di riscossione frazionata del tributo oggetto di ricorso, le somme dovute e i relativi interessi devono essere corrisposti secondo le seguenti modalità:

  • per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
  • per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale.

La predetta disposizione deve altresì essere integrata con la disciplina sulla riscossione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, in cui è previsto che le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi (in quanto è stato proposto ricorso), nonché i relativi interessi, sono iscritti a ruolo (a titolo provvisorio) per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (articolo 15 del Dpr 602/1973, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462).

Solo per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, a seguito dell'entrata in vigore, con decorrenza primo aprile 1998, della disciplina prevista dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo 68 citato, nella parte in cui subordinava l'esecuzione delle pene pecuniarie all'ultima sentenza definitiva o impugnabile solo con ricorso per cassazione.

Dopo la novella legislativa del 1997, si prevede, quindi, che "In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, recante disposizioni sul processo tributario".
Dalla correlazione delle citate disposizioni si evince pertanto che in caso di ricorso avverso avvisi di accertamento emessi ai fini Irpef, Ires, Irap o Iva, la riscossione frazionata si estrinseca attraverso le seguenti fasi:

  • un mezzo della maggiore imposta accertata e i relativi interessi, in sede di proposizione del ricorso (articolo 15, decreto n. 602 del 1973);
  • le percentuali indicate alle lettere a-c dell'articolo 68, comma 1, a seconda dell'esito del giudizio di primo e secondo grado, applicabili anche alle sanzioni irrogate nell'atto impositivo impugnato in virtù dell'articolo 19 del decreto 472 del 97 citato.

A seguito del deposito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 119 del 21 marzo 2007, avvenuto il 5 aprile 2007, del resto, la Consulta, per l'ennesima volta, ha ricordato che "...oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l'impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado...".
I giudici hanno inoltre richiamato i propri precedenti in materia (ordinanze n. 325 del 27 luglio 2001 e n. 217 del 19 giugno 2000, nonché la sentenza n. 165 del 31 maggio 2000), che avevano affrontato già esaustivamente il problema della tutela cautelare, ritenendola limitata al solo giudizio innanzi alla Ctp.

In particolare, nella sentenza n. 165/2000, la Corte concludeva che tale garanzia cautelare dovesse riconoscersi solo fino al momento in cui intervenga una sentenza di merito che "...accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela...".

Nel caso sopra prospettato, invece, il contribuente, presentando ricorso avverso la cartella provvisoria emessa in pendenza di giudizio in primo grado e ottenendo anche un decreto di sospensione di tale cartella, nonostante fosse già intervenuta la sentenza della Ctp (e nonostante la successiva cartella che su tale sentenza si basa e che iscrive a ruolo non più la metà, ma i due terzi dell'importo accertato, con rischio anche di violazione del ne bis in idem), eluderebbe le suddette previsioni normative, facendo anche sì che altra sezione della stessa Ctp, a prescindere dalla fondatezza o meno delle sue conclusioni, anticipando e sostituendo il giudizio della Ctr, solo giudice legittimato al giudizio di secondo grado, al contrario di quanto chiaramente ricordato dalla Consulta nelle sentenze sopra evidenziate, emetta un giudizio sulla sentenza di primo grado (e ancora da impugnare).

Quanto sopra evidenziato (e quanto di seguito ancora si evidenzierà) conferma senza ombra di dubbio il fatto che in un caso del genere si possa a ragione parlare di lite temeraria.
Non solo il contribuente cerca di eludere la normativa processuale tributaria, ma lo fa anche con ricorso tardivo e quindi inammissibile.

Una volta formata la cartella di pagamento, come noto, occorre procedere alla sua notifica al contribuente.
Tale notifica, nel caso prospettato, come detto, è avvenuta in data 1/8/2007.
Il ricorso avverso la cartella, per vizi propri, doveva dunque essere opposto entro il 16/10/2007, quasi 8 mesi prima della sua effettiva proposizione.

Infatti, dalla notifica della cartella di pagamento comincia a decorrere il termine di legge, pari a 60 giorni, entro cui il contribuente può (anzi, ha l'onere di):

  • se ritiene la pretesa legittima, procedere alla corresponsione delle somme iscritte, salva la facoltà di richiedere di rateizzazione delle somme dovute, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 19 del citato Dpr 602/1973
  • qualora ritenesse le somme indebitamente pretese, presentare all'ente impositore istanza di annullamento in autotutela totale o parziale del ruolo e, in mancanza di tempestivo accoglimento della predetta istanza, ricorso all'organo giurisdizionale competente.

Anche in caso di impugnativa giudiziale, del resto, tale azione non sospende l'esecutività dell'atto, per cui è sempre necessario richiedere la sospensione amministrativa (direttamente all'ente impositore) e/o giudiziale (alla Ctp competente, ai sensi dell'articolo 47 del Dlgs 546/1992) della riscossione.

In assenza di tali attività (pagamento o impugnazione), l'agente della riscossione, al decorso del sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ha pieno titolo a dare inizio alla procedura di esecuzione forzata in danno del contribuente/debitore inadempiente.

Nel caso sopra evidenziato, dunque, la cartella, allo scadere dei 60 giorni dalla notifica, è divenuta definitiva e non più impugnabile davanti alla Commissione.

Se tutto ciò non bastasse, si ricorda che la cartella esattoriale impugnata non era stata emanata sulla base di un'iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ma sul presupposto che l'avviso era ancora sub iudice perché contestato giudizialmente.
La cartella era stata emanata a mero titolo provvisorio, sulla base di un'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio, per cui, al fine di giudicare della validità della cartella a titolo provvisorio (per vizi propri) bisognava al limite soltanto valutare se sussisteva lo specifico presupposto dell'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio. Dato questo non contestabile.

In un caso quale quello sopra evidenziato sussistono, dunque, tutti gli estremi, non solo per il rigetto del ricorso (e la condanna alle spese), ma anche per la dichiarazione della lite temeraria (e per il risarcimento del danno).
Anche a prescindere, infatti, dall'eventuale dolo o dalla mala fede, vista la necessità della difesa tecnica nel processo tributario, non conoscere la relativa disciplina è senza dubbio sinonimo di colpa grave non scusabile.

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