Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni - 1

Riapertura dei termini: precedenti interventi legislativi; la legge finanziaria 2005

_282.jpg
L'Amministrazione finanziaria, con la circolare del 22 aprile 2005, n. 16/E(1), ha fornito chiarimenti in relazione alla riapertura dei termini, disposta dalla legge finanziaria 2005(2), per la rideterminazione del valore d'acquisto:
- delle partecipazioni, qualificate e non, non negoziate in mercati regolamentati
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola,
detenuti da persone fisiche non esercenti attività di impresa.

Riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
Precedenti interventi legislativi in tema di rivalutazione
Come noto, la legge finanziaria 2002(3) aveva previsto la possibilità, per i contribuenti che detenevano detti terreni e partecipazioni alla data del 1° gennaio 2002, di rideterminarne il valore di acquisto, utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi(4).
In particolare, a seguito della rivalutazione, il valore rideterminato è utilizzato al momento del realizzo delle plusvalenze maturate in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o meno, a condizione che sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa in esame.

A tal fine, il contribuente doveva predisporre apposita perizia giurata di stima del valore d'acquisto rideterminato, nonché pagare un'imposta sostitutiva pari al:
- 2 per cento del valore rideterminato per le partecipazioni non qualificate
- 4 per cento del valore rideterminato per le partecipazioni qualificate e i terreni,
entro il termine del 30 settembre 2002(5), prorogato prima al 30 novembre 2002, poi al 16 dicembre 2002(6).

In seguito, il legislatore delegato, con il decreto legge del 24 settembre 2002, n. 282(7), ha disposto l'applicazione della disciplina in commento anche con riferimento alle partecipazioni e ai terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2003, fissando il termine per la perizia giurata e per il versamento dell'imposta sostitutiva al 16 maggio 2003, termine poi prorogato al 16 marzo 2004(8).
A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria(9) ha avuto modo di precisare che, dal momento che la disciplina introdotta con il decreto legge n. 282/2002 "si applica esclusivamente alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...Omissis...tale norma non va intesa come proroga degli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, concernenti le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2002".

Ne consegue che il contribuente che avesse già rivalutato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° gennaio 2002, attraverso le modalità indicate dalla legge finanziaria 2002, avrebbe ben potuto usufruire delle nuove disposizioni agevolative, ma, in tale ipotesi, avrebbe dovuto determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni o dei terreni al 1° gennaio 2003, nonché procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su detti valori entro il termine del 16 marzo 2004.
Qualora il contribuente avesse già provveduto a versare l'imposta sostitutiva a fronte della precedente rivalutazione, questo era legittimato a richiederne il rimborso; analogamente, nell'ipotesi in cui il contribuente si fosse avvalso della facoltà di rateizzare detta imposta, egli non sarebbe stato tenuto a versare le rate successive e avrebbe goduto del diritto al rimborso della prima rata versata.

Ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 355(10), inserito in sede di conversione dalla legge del 27 febbraio 2004, n. 47(11), è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003, a condizione che il contribuente effettuasse gli adempimenti relativi alla predisposizione della perizia giurata e al versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2004.
Anche in tale circostanza, l'Amministrazione finanziaria(12) ha chiarito come la nuova normativa costituisca una riapertura del termine per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni e non una mera proroga del termine precedente.

Legge finanziaria 2005
L'articolo 1, comma 376, della legge finanziaria 2005 ha disposto la riapertura del termine, scaduto il 30 settembre 2004(13), per la rivalutazione delle partecipazioni, qualificate e non, che non sono negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche non esercenti attività di impresa.

In particolare, potranno avvalersi della rivalutazione in esame:
  • le persone fisiche residenti, per le partecipazioni o i terreni la cui cessione non genera reddito di impresa
  • le società semplici ed equiparate, residenti
  • gli enti non commerciali, residenti, per attività non in regime di impresa
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

 

Sono, invece, esclusi:
  • i possessori di partecipazioni detenute nell'esercizio di imprese commerciali
  • i soggetti, diversi dalle persone fisiche, privi di soggettività tributaria
  • i fondi pensione
  • gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti a imposta sostitutiva sul risultato di gestione
  • i fondi di investimento immobiliare.

 

Con riferimento a tali partecipazioni e terreni, il nuovo termine per il versamento delle imposte sostitutive, integralmente o limitatamente alla prima rata, previste ai fini della rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni, ovvero dei terreni, e per la redazione e il giuramento della perizia di stima, è stato fissato al 30 giugno 2005(14).
La disciplina in esame trova applicazione unicamente nei confronti di coloro che detengono le partecipazioni e i terreni alla data del 1° luglio 2003(15).
L'imposta sostitutiva è pari al:
- 4 per cento per le partecipazioni che erano qualificate alla data del 1° gennaio 2002
- 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultavano qualificate(16)
- 4 per cento per i terreni(17).
Qualora i contribuenti abbiano scelto di rateizzare il pagamento dell'imposta sostitutiva e abbiano già effettuato il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2004, essi potranno beneficiare della proroga in esame versando la seconda rata entro il 30 giugno 2006, con gli interessi del 3 per cento annuo, che decorrono a partire dal 30 giugno 2005(18).

Al riguardo, la circolare del 4 agosto 2004, n. 35/E, ha precisato che "qualora... il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, il contribuente può avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cosiddetto "ravvedimento operoso")".

Si osserva che, qualora il contribuente che intende rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2003 abbia già usufruito di detta facoltà alla data del 1° gennaio 2002(19) o del 1° gennaio 2003(20), non potrà effettuare alcuna compensazione tra l'imposta sostitutiva versata e quella da versare, ma sarà comunque legittimato a richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata.

La circolare n. 16/2005 ha chiarito che "se il contribuente si è avvalso della rateazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione...".

Con riguardo ai terreni edificabili e con destinazione agricola, la rideterminazione del valore di acquisto costituisce valore normale minimo di riferimento(21), ai fini:
- delle imposte sui redditi
- dell'imposta di registro
- dell'imposta ipotecaria
- dell'imposta catastale.
La circolare n. 16/2005 ha chiarito che "tale norma introduce un criterio di coerenza nella valutazione economica dei beni valido ai fini delle imposte sul reddito (determinazione delle plusvalenze) e delle imposte di registro ipotecaria e catastale".

Detto criterio non rileva, invece, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; al riguardo, la circolare n. 16/2005 ha precisato che "la base imponibile dell'IVA, infatti, coerentemente con le previsioni comunitarie, è determinata ai sensi dell'articolo 13 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, non può che essere costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente, a prescindere dal valore rideterminato sulla base delle perizia giurata di stima".

Le cessioni di terreni edificabili rilevano ai fini tanto della determinazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non esercenti attività di impresa(22) quanto dell'Iva, qualora la cessione di detto terreno sia posta in essere da un imprenditore agricolo(23).

Con riferimento alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, si osserva che la circolare n. 12/2002, ha chiarito che "...affinché un titolo possa ritenersi "negoziato in un mercato regolamentato", è necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati, non essendo sufficiente che la quotazione sia stata richiesta dalla società o semplicemente disposta dall'autorità di borsa...".
Inoltre, la medesima circolare ha precisato che "...il contribuente può procedere alla rideterminazione del valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta. Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito rideterminarne il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 [della legge n. 448/2001](24), commisura l'imposta non già all'entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1 gennaio 2002".

Nel caso in cui i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in più tranche, al fine di determinare nei confronti di quali tra essi sia valida la rideterminazione del costo o del valore di acquisto, si considerano valorizzati quelli acquistati per ultimi.

1 - continua. La seconda parte sarà pubblicata su FISCOoggi di venerdì 17


NOTE:
1. Cfr. circolare del 22 aprile 2005, n. 16/E, rubricata "Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005)".

2. Cfr. legge del 30 dicembre 2004, n. 311, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)".

3. Cfr. articoli 5 e 7 della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".

4. Cfr. articolo 67 del Tuir, rubricato "Redditi diversi".

5. Cfr. articolo 4, comma 3, del decreto legge del 24 settembre 2002, n. 209, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo".

6. Cfr. legge del 22 novembre 2002, n. 265, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo".

7. Cfr. articolo 2, comma 2, del decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge del 21 febbraio 2003, n. 27, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità".

8. Cfr. articolo 39, comma 14-undecies, del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2003, n. 326, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

9. Cfr. circolare del 9 maggio 2003, n. 27/E, rubricata "Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27".

10. Cfr. articolo 6-bis del decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 355, rubricato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

11. Cfr. legge del 27 febbraio 2004, n. 47, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

12. Cfr. circolare del 4 agosto 2004, n. 35/E, rubricata "Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni - Proroga dei termini - Articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

13. Il termine del 30 settembre 2004 per il pagamento delle imposte sostitutive e per la redazione e il giuramento della perizia era stato disposto dall'articolo 6-bis del decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con legge del 27 febbraio 2004, n. 47, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

14. Cfr. articolo 2, comma 2, del decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge del 21 febbraio 2003, n. 27, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità".

15. La circolare n. 16/2005, capitolo 1 - rubricato "Riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni" -, ha precisato che "si tratta, quindi, di una proroga del termine ultimo entro il quale i soggetti interessati possono provvedere all'effettuazione di tali adempimenti, fermo restando il requisito del possesso delle suddette partecipazioni e/o terreni alla data del 1° luglio 2003".

16. Cfr. articolo 5, comma 2, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".

17. Cfr. articolo 7 della legge n. 448/2001.

18. Cfr. circolare Assonime del 3 febbraio 2005, n. 2 - rubricata "Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" -, capitolo 2, paragrafo 4.

19. Cfr. articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001.

20. Cfr. articolo 2, comma 2, del decreto legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con legge del 21 febbraio 2003, n. 27, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità".

21. Cfr. articolo 7, comma 6, della legge n. 448/2001.

22. Cfr. articolo 67 del Tuir, rubricato "Redditi diversi".

23. Cfr. risoluzione del 7 maggio 2002, n. 137/E, rubricata "Trattamento fiscale applicabile alle cessioni di terreni edificabili effettuate da imprenditori agricoli".

24. L'articolo 5, comma 2, della legge n. 448/2001 dispone che "l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2002".
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/rideterminazione-del-valore-dei-terreni-e-delle-partecipazioni-1