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Attualità

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (11)

La nuova Spa: le nuove ipotesi di recesso del socio; la liquidazione delle azioni; il diritto di recesso, termini e modalità

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Le nuove ipotesi di recesso del socio
La riforma societaria ha ampliato le ipotesi di recesso dell'azionista socio dissenziente, assente o astenuto, per tutte o solo una parte delle proprie azioni, e ha sancito il principio secondo cui la determinazione del valore di liquidazione delle azioni deve avvenire secondo il valore di mercato, per rendere effettivo il diritto al recesso.
In particolare, le ipotesi di recesso espressamente previste dalla riforma con riferimento a deliberazioni modificative dell'atto costitutivo sono previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 2437 c.c.. Si tratta di sette ipotesi inderogabili (elencate nel comma 1) e di due ipotesi (elencate nel comma 2) derogabili da contraria previsione nello statuto.

Più precisamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno deliberato in merito alle seguenti questioni:

  • modifica dell'oggetto sociale, quando ciò comporta un cambiamento significativo dell'attività
  • trasformazione della società
  • trasferimento della sede della società all'estero
  • revoca dello stato di liquidazione
  • modifica dei criteri di calcolo del valore dell'azione in caso di recesso
  • modificazioni dello statuto in materia di diritti di voto o di partecipazione

Tali ipotesi di recesso non sono derogabili.

Inoltre, a meno che lo statuto non disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno deliberato in merito alle seguenti questioni:

  • la proroga del termine
  • introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Tuttavia, qualora la Spa non fa ricorso al mercato di capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso.
Pertanto, oltre alle ipotesi tradizionali di trasferimento di sede all'estero, cambiamento del tipo e modifica dell'oggetto sociale (peraltro circoscritta soltanto alle modifiche significative dal punto di vista del mutamento dell'attività), vengono ora considerate anche le modifiche del contratto sociale attinenti al diritto di recesso, ai diritti individuali di voto o di partecipazione e al diritto alla quota di liquidazione, nonché l'interesse alla libera o meno circolabilità delle azioni.
In ogni caso, il recesso del socio può essere anche parziale.

La liquidazione delle azioni
Il legislatore della riforma ha poi regolamentato un procedimento di liquidazione delle azioni, che si fonda, tra l'altro, sui seguenti principi:

  • l'interesse del socio e della società di giungere a una definizione rapida del valore di liquidazione delle azioni, senza che possa essere tenuta in sospeso per anni la definizione degli assetti proprietari della società, solo in ragione di un eventuale contenzioso attinente al valore di liquidazione delle azioni
  • la determinazione puramente aritmetica del valore di liquidazione per le società quotate
  • per le società non quotate, il diritto del socio recedente e della società a ottenere, in caso di contestazione del valore di liquidazione prospettato dagli amministratori, la corretta determinazione del predetto valore da parte di un esperto indipendente
  • la tutela dell'interesse dei soci a mantenere gli equilibri esistenti in termine di rapporti di partecipazione.

In caso di convocazione dell'assemblea per una delibera che dia astrattamente luogo a recesso, la società dovrà predisporre la stima del valore delle azioni e depositarla nei quindici giorni precedenti l'assemblea (articolo 2437-ter, commi 2 e 5).
Per quanto concerne le società non quotate, si fa rilevare che, in caso di contestazione del valore delle azioni, la determinazione definitiva è rimessa a un esperto nominato dal presidente del tribunale; per le società quotate, invece, il calcolo del valore per il recesso resta puramente aritmetico (media aritmetica dei prezzi di chiusura degli ultimi sei mesi).
Quanto ai tempi per la liquidazione, sono in linea di principio necessari non meno di 45 giorni dalla comunicazione del recesso: 15 per depositare nel registro delle imprese l'offerta in opzione e non meno di 30 perché gli altri soci possano accettarla.
Se poi l'offerta non viene accettata, i tempi si allungano ancora con l'offerta a terzi (non ci sono termini espressi) e con l'eventuale rimborso, o con l'apertura del procedimento di liquidazione.

Il diritto di recesso. Termini e modalità
Il socio può recedere con un preavviso di almeno 180 giorni se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato. Tuttavia, lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a un anno.
Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, da spedire entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima. In ogni caso, la "raccomandata di recesso" deve indicare:

  • le generalità del recedente
  • il suo domicilio per le comunicazioni relative al procedimento
  • il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

In ogni caso, le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede della società.
Infine, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è inefficace, se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima o nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento della società.

11 - continua. La dodicesima puntata sarà pubblicata su FISCOoggi di giovedì 16 dicembre

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