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Attualità

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (18)

Le nuove cooperative; le coop a mutualità prevalente; le disposizioni comuni a tutti i tipi di cooperative; le piccole coop costituite ai sensi della legge 266/91

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Le cooperative in generale
Le cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l'articolo 45 della Costituzione, infatti, recita che "la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata".
In ogni caso, le coop perseguono uno scopo mutualistico, che consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell'eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell'intermediazione di altri imprenditori.

Pertanto, i soci delle coop sono i destinatari del vantaggio mutualistico, che consiste, dunque, nella prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa, e nel vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio.
In particolare, i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, anche dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla coop in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e coop in un certo periodo.

In ogni caso, anche le cooperative possono avere uno scopo di lucro. L'esercizio di un'impresa commerciale non è, infatti, inconciliabile con lo scopo mutualistico dell'impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.
Più precisamente, lo scopo mutualistico può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all'impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.
In entrambi i casi, la realizzazione dello scopo mutualistico è assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili e dall'obbligo di destinare almeno un quinto degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l'ammontare da questa già raggiunto.

Le nuove cooperative
A seguito della riforma del diritto societario, è stata prevista:

  • la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi
  • la distinzione di due tipi di coop: "coop a mutualità prevalente" e "coop diverse"
  • la responsabilità limitata
  • l'uscita di scena delle piccole coop (articolo 21, legge n. 266/1997)
  • la possibilità di effettuare trasformazioni eterogenee da coop a società commerciali e viceversa

Le coop a mutualità prevalente
Come innanzi precisato, il legislatore della riforma ha previsto due tipologie differenti di cooperative: le coop a mutualità prevalente e le coop diverse. In ogni caso, è bene precisare che solo le coop a mutualità prevalente possono essere beneficiarie delle agevolazioni di carattere tributario.

Le principali caratteristiche delle coop a mutualità prevalente sono:

  • l'opzione gestionale (prevalenza) che deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa
  • l'opzione statutaria che prevede l'obbligo di inserire negli statuti clausole di non lucratività.

In particolare, si tratta di quelle cooperative che:

  • svolgono l'attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi (coop di consumo); ovvero che
  • si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, nello svolgimento della loro attività (coop di produzione e lavoro); ovvero che
  • si avvalgono prevalentemente dell'apporto di beni e servizi da parte dei soci, nello svolgimento della loro attività (coop di conferimento, coop di trasformazione di prodotti, coop agricole).

L'opzione gestionale si consegue rispettando i seguenti parametri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile:

  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti dei soci devono essere superiori al 50 per cento del totale
  • il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50 per cento del costo del lavoro totale
  • il costo della produzione per beni e servizi conferiti/ricevuti dai soci deve essere superiore al 50 per cento del totale dei beni e servizi acquistati

L'opzione statutaria, invece, si consegue inserendo negli statuti la seguente clausola non lucrativa: divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti, applicato al capitale effettivamente versato.

Le coop diverse
Le cooperative diverse, invece, sono tutte le altre coop che non hanno le caratteristiche di quelle a mutualità prevalente, e che, pertanto, non beneficiano del particolare regime fiscale di favore previsto per le coop.

Le disposizioni comuni a tutti i tipi di cooperative
In ogni caso, volendo riassumere, queste sono le principali disposizioni comuni sia alle coop a mutualità prevalente sia a quelle diverse:

  • la nuova coop può essere solo a responsabilità limitata
  • il modello di riferimento è rappresentato dalla Spa, con la possibilità, per le piccole coop, di assumere la disciplina delle Srl
  • il capitale sociale continua a essere variabile (a porta aperta): è sempre ammesso l'ingresso di nuovi soci senza dover modificare l'atto costitutivo
  • può essere costituito in quote o azioni di valore nominale minimo pari a 25 euro e massimo a 500 euro
  • ciascun socio può possedere una partecipazione non superiore a 100mila euro (limite derogabile per conferimenti in natura e crediti, e per soci persone giuridiche, che nelle coop con più di 500 soci può arrivare al 2 per cento del capitale sociale)
  • nasce una nuova figura di socio "in prova" che può essere inserito, tramite previsione statutaria, in una categoria speciale per un periodo formativo non superiore a 5 anni. Al termine del periodo viene ammesso a godere di tutti i diritti che possiedono gli altri soci
  • l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti soggettivi che l'aspirante socio deve possedere per essere ammesso alla coop
  • l'amministrazione e il controllo si rifanno ai modelli della Spa o della Srl per le piccole coop che scelgano tale forma
  • scompare l'obbligo che tutti gli amministratori siano soci, in quanto è sufficiente che lo sia la maggioranza
  • il collegio sindacale è obbligatorio e deve essere composto da revisori contabili.

Le piccole coop costituite ai sensi della legge n. 266/1991
Entro il 31 dicembre 2004, le piccole coop costituite ai sensi della legge n. 266/1991 devono trasformarsi in coop, uniformando il proprio atto costitutivo e lo statuto.
Nel caso in cui non si trasformi, la stessa perde la personalità giuridica, con la conseguenza che per tutte le attività svolte vi sarà l'assunzione di responsabilità personale da parte dei soci che le avranno poste in essere (alla stessa stregua di quanto avviene in una società di persone).
Pertanto, entro il 31 dicembre 2004 le piccole società cooperative devono trasformarsi in società cooperative uniformando il proprio atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili sancite dall'articolo 2522 e seguenti del codice civile, rammentando che a decorrere dal 1° gennaio 2004 è impossibile iscrivere presso il Registro delle imprese delle società che non siano conformi, ancorché "costituite anteriormente a tale data".
La trasformazione avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 2500-septies in tema di trasformazione da società di capitali. La competenza a deliberare la trasformazione è riconosciuta all'assemblea straordinaria che può deliberare a maggioranza semplice dei presenti in terza convocazione.
Nel caso in cui la piccola società cooperativa non si trasformi, la stessa viene ricondotta alla situazione antecedente alla sua iscrizione nel Registro delle imprese, determinando la perdita della personalità giuridica, con la conseguenza che per tutte le attività svolte vi sarà l'assunzione di responsabilità personale da parte dei soci che le avranno poste in essere.

18 - continua. La diciannovesima puntata sarà pubblicata su FISCOoggi di giovedì 13 gennaio

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