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Attualità

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (21)

Le operazioni straordinarie e la riforma del diritto societario: la fusione, la scissione

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La fusione
La fusione di società, che è la concentrazione di due o più società, si può compiere per:

  • unione, quando due o più società si estinguono per costituire una nuova società
  • incorporazione, quando una società (incorporante) assorbe una o più società (società incorporate).

La fusione è disciplinata dagli articoli 2501 - 2504 sexies del codice civile.
La fusione, inoltre, può avere luogo sia tra società dello stesso tipo (fusione omogenea), sia tra società di tipo diverso (fusione eterogenea).
La fusione tra società eterogenee (ad esempio, incorporazione di una Snc in una Spa) implica anche la trasformazione di una o più delle società che si fondono.
Le fusioni eterogenee incontrano perciò gli stessi limiti esposti per la trasformazione e, in particolare, si deve escludere la fusione di una società cooperativa con una società lucrativa.

Le novità apportate dalla riforma in materia di fusione
Meno numerose, ancorché non trascurabili, sono le innovazioni apportate dalla riforma in tema di fusione, al fine di semplificarne e precisarne il procedimento, nel rispetto delle direttive comunitarie.
In particolare, il progetto di fusione deve essere redatto dal Consiglio di amministrazione, nel sistema di amministrazione tradizionale e in quello monastico, e dal Consiglio di gestione, nel sistema dualistico
La decisione in ordine alla fusione deve tuttavia essere sempre approvata dall'assemblea dei soci.

In ogni caso, le innovazioni più importanti riguardano particolari ipotesi di fusione, in precedenza non considerate dal codice e che trovano ora una particolare disciplina:

  • l'incorporazione di società interamente possedute (articolo 2505)
  • l'incorporazione di società possedute al 90 per cento (articolo 2505 bis)
  • la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (articolo 2501 bis).

Nelle prime due ipotesi, il procedimento di fusione è notevolmente semplificato e, soprattutto, lo statuto può attribuire la competenza per decidere la stessa operazione all'organo amministrativo.
Nella terza ipotesi, invece, che configura una operazione di leverage by out, il decreto legislativo n. 6/2003 non si è limitato a prevederne la legittimità, ma ha introdotto disposizioni volte a renderla più trasparente, imponendo una serie di adempimenti.
In particolare, si prevede l'obbligo di indicare nel progetto di fusione le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione e l'obbligo di indicare nella relazione dell'organo amministrativo le ragioni che giustificano l'operazione, con un piano economico e finanziario.

La scissione
La scissione è un'operazione straordinaria inversa alla fusione. Infatti, in tal caso, il patrimonio di una società viene scomposto e attribuito in tutto o in parte ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione.
La scissione può essere totale o parziale.
Nella scissione totale, l'intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a più società. Pertanto, la prima società si estingue, senza che però si abbia la liquidazione della stessa, dato che l'attività continua tramite le società beneficiarie della scissione che si assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita.
Nella scissione parziale, invece, solo parte del patrimonio della società che si scinde viene trasferita a una o più società. La società scissa, pertanto, rimane in vita, sia pure con un patrimonio ridotto e continua la propria attività accanto a quella svolta dalle beneficiarie della scissione.

Le novità apportate dalla riforma in materia di scissione
Ai fini della semplificazione, con riferimento al progetto di scissione (come anche per quello di fusione), la riforma prevede espressamente che lo stesso progetto sia depositato nel Registro delle imprese e che tutti gli atti relativi al progetto di scissione siano depositati presso la sede sociale per almeno trenta giorni, prima della deliberazione di approvazione.
In tal modo, infatti, i soci possono esaminare il progetto e rinunciarvi.
Inoltre, si prevede che la decisione di scissione (come pure quella di fusione) possa apportare al progetto solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi (articolo 2502 del codice civile).

Novità rispetto al passato è che a seguito della riforma è adesso consentito un conguaglio in denaro, purché non superiore al 10 per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. Inoltre, sempre a differenza del passato, si consente che, nel caso in cui vi sia consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.
Il progetto di scissione, disciplinato dall'articolo 2506 bis del codice civile, deve essere redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti all'operazione. In esso vanno indicati, tra l'altro, gli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e l'eventuale conguaglio in denaro richiesto.
Inoltre, il progetto di scissione deve indicare in modo compiuto i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie.

In ogni caso, va detto che non è più consentita la scissione alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo, mentre è ammessa per quelle sottoposte a procedure concorsuali. Prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario, invece, la scissione non era consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che avessero iniziato la distribuzione dell'attivo.
Infine, per quanto concerne il regime di responsabilità solidale delle società beneficiarie e della società scissa, nonché delle società beneficiarie tra di loro, a seguito della riforma, essa è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Per quanto riguarda gli effetti, invece, si fa rilevare che la scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel Registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Inoltre, ultima novità, ma non certo meno rilevante, è rappresentata dal fatto che ciascuna società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Inoltre, ogni società sarà solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.


21 - fine

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