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Attualità

La riforma del sistema tributario (10): fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni tra società di diversi Stati Ue

La "specialità" della normativa intracomunitaria viene meno di fronte alle evoluzioni di una disciplina interna di esenzione le cui regole confluiscono in un unico regime fiscale "armonizzato"

bandiere Ue
Il redigendo testo unico dell'imposizione sui redditi modifica, innova e integra anche le norme del decreto legislativo n. 544/1992, "Attuazione della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi".
L'articolo 1 del decreto legislativo, che delimita l'ambito nel quale è applicata la normativa intracomunitaria, è così integralmente trasfuso, senza modificazioni, nel nuovo articolo 180 dello "schema". Tale articolo individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono sussistere affinché, in estrema sintesi:
  • i maggiori valori emergenti a seguito dell'imputazione del disavanzo di fusione o scissione
  • non siano imponibili in capo al beneficiario
  • i conferimenti non costituiscano realizzo di plus o minusvalenze.
La disciplina puntuale del regime di neutralità fiscale riservato alle operazioni transfrontaliere si rinviene nel vigente articolo 2 del Dlgs. n. 544/1992, che dovrebbe essere sostituito dal nuovo articolo 181 della "bozza" pubblicata sui siti Internet ministeriali.
Per una trattazione più esauriente della materia - con le necessarie considerazioni in ordine alle innovazioni previste - si fa dunque rinvio al contributo dedicato a tale ultimo articolo, che verrà presto pubblicato su questa testata.
In questa sede ci si limiterà a un ragionamento sui requisiti d'accesso (soggettivi e oggettivi) al regime di neutralità fiscale, con richiamo però sia alle condizioni di applicazione del regime medesimo, precisate dal successivo articolo 181, sia alla disciplina vigente in ambito Ue.

Le operazioni straordinarie nella "Direttiva fusioni"
La fonte comunitaria del regime fiscale "di favore" riservato alle operazioni straordinarie in ambito Ue si rinviene nella direttiva del Consiglio del 23 luglio 1990, n. 434 (cosiddetta "Direttiva fusioni"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 225 del 20 agosto 1990.
In particolare, l'articolo 2 della direttiva, rubricato "Definizioni", dispone che deve intendersi per:
  • fusione: l'operazione mediante la quale:
    • una o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio, attivamente e passivamente, ad altra società preesistente
    • ovvero due o più società trasferiscono, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità dei valori patrimoniali attivi e passivi a una società da esse costituita, mediante l'assegnazione ai propri soci:
      • di titoli rappresentativi del capitale sociale dell'altra società
      • (ed eventualmente) di un saldo in contanti:
        1. non eccedente il 10 per cento del valore nominale
        2. (o, in mancanza di valore nominale), della parità contabile di tali titoli
    • una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità dei valori patrimoniali attivi e passivi alla società che detiene la totalità dei titoli (azioni o quote) rappresentativi del suo capitale sociale
  • scissione: l'operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio, attivamente e passivamente, a due o più società preesistenti o nuove, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale:
    • di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento
    • (ed eventualmente) di un saldo in contanti:
      • non eccedente il 10 per cento del valore nominale
      • (o, in mancanza del valore nominale) della parità contabile di tali titoli
  • conferimento d'attivo: l'operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta:
    • la totalità
    • (ovvero) uno o più rami della propria attività a un'altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento
  • scambio di azioni: l'operazione mediante la quale una società acquista nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferirle la maggioranza dei diritti di voto di detta società, mediante l'attribuzione ai soci dell'altra società, in cambio dei propri titoli:
    • di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società
    • (ed eventualmente) di un saldo in contanti:
      • non eccedente il 10% del valore nominale
      • (o, in mancanza di valore nominale), della parità contabile dei titoli consegnati in cambio
  • società conferente:
    • la società che trasferisce il suo patrimonio, attivamente e passivamente;
    • (o) la società che conferisce:
      • la totalità
      • (ovvero) uno o più rami della propria attività
  • società beneficiaria: la società che riceve:
    • i valori attivi e passivi del patrimonio
    • (o) la totalità
    • (o) uno o più rami di attività della società conferente
  • società acquistata: la società in cui un'altra società acquista una partecipazione attraverso uno scambio di titoli
  • società acquirente: la società che acquista una partecipazione mediante uno scambio di titoli
  • ramo di attività: il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi.
Le operazioni straordinarie intracomunitarie nella normativa interna
Il Dlgs n. 544/1992 in commento disciplina le operazioni di fusione, scissione, conferimento, permute e conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti sottoindicati acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, in un altro soggetto appartenente alle medesime tipologie.

Dette operazioni devono essere effettuate dai seguenti soggetti di diritto italiano: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati; nonché dai seguenti soggetti appartenenti alle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto legislativo:
  • società di diritto belga denominate "société anonyme/naamloze vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato
  • società di diritto danese denominate "aktieselskab", "anpartsselskab"
  • società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellshaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschrnankter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft mit eigener Rechtspersnonlichkeit"
  • società di diritto greco denominate "anw'numg etairi'a"
  • società di diritto spagnolo denominate "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato
  • società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale
  • società di diritto irlandese denominate "companies incorporated under Irish law", "registered building societies", "registered industrial and provident societies"
  • società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée"
  • società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
  • società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché le altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali e sono costituite conformemente al diritto portoghese
  • società costituite conformemente al diritto del Regno Unito.
Tali soggetti devono integrare i seguenti requisiti:
  • oggetto esclusivo o principale comprendente l'esercizio di attività commerciali
  • residenza nel territorio dello Stato
  • (e) residenza in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità.
Inoltre, i predetti soggetti devono essere sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al decreto, o ad altra che in futuro la sostituisca.
Le imposte riguardate sono, allo stato:
  • Impot des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio
  • Selskabsskat in Danimarca
  • Körperschaftsteuer in Germania
  • Joros eisodh'matos nomikw'n prosw'pwn kerdoskopikou' xarakth'ra in Grecia
  • Impuesto sobre sociedades in Spagna
  • Impot sur les sociétés in Francia
  • Corporation tax in Irlanda
  • Imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italia (e, nel prossimo futuro, l'Ires)
  • Impot sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo
  • Vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi
  • Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo
  • Corporation tax nel Regno Unito.
Le altre condizioni per l'esenzione
Relativamente alle operazioni di fusione, un'ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina di esenzione è costituita dalla circostanza che, nel concambio, l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta.
Per le scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di società preesistenti o di nuova costituzione:
  • le azioni o quote dei soggetti beneficiari devono essere assegnate ai soci nella proporzione delle precedenti partecipazioni nel soggetto scisso
  • la società scissa o almeno uno dei beneficiari devono essere residenti nel territorio dello Stato
  • la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario dev'essere costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente
  • nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta.
Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da una società all'altra, residenti in Stati diversi della Comunità, uno dei due soggetti (conferente o conferitario) dev'essere residente nel territorio dello Stato.
La normativa in commento è inoltre applicabile alle predette operazioni poste in essere tra soggetti non residenti nello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.
Infine, come accennato sopra, l'esenzione è estesa alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti sopra indicati acquista o integra una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, I comma, n. 1), del codice civile, in un'altra società, residente in un diverso Stato della Comunità, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento e un eventuale conguaglio in danaro non eccedente il 10 per cento del valore nominale delle partecipazioni stesse, sempre che:
  • alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato
  • (ovvero) la partecipazione scambiata sia relativa a una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto societario estero.
Le elaborazioni della giurisprudenza comunitaria
Oltre a quanto esplicato sopra, sulla normativa interna che recepisce la direttiva Ce sulle operazioni straordinarie intracomunitarie, nonché sulle definizioni che sono adottate nella direttiva medesima, va rammentato quanto stabilito dalla Corte di giustizia della Comunità nella sentenza 17.7.1997 n. C-28/95, e cioè che "l'art. 2, lett. d), della Direttiva del Consiglio 23-7-1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che non richiede che la società acquirente, ai sensi dell'art. 2, lett. h), della detta direttiva, esercisca essa stessa un'impresa né che vi sia una riunione durevole, da un punto di vista finanziario ed economico, in una stessa entità, dell'impresa di due società".
La società acquirente - ovvero quella che acquisisce una partecipazione attraverso uno scambio di titoli - può dunque essere anche una società senza impresa, ovvero una società che non possiede lo status di "imprenditore".

Le precisazioni fornite dall'amministrazione finanziaria
Le condizioni alle quali il riconoscimento del regime di neutralità fiscale è subordinato sono state ulteriormente precisate nella risoluzione ministeriale del soppresso dipartimento delle Entrate, direzione centrale Affari giuridici e Contenzioso tributario, del 17.4.1996, n. 55/E.
Nella pronuncia di prassi è in particolare rilevato che:
  • ai sensi dell'articolo 2, V comma, del Dlgs n. 544/1992, le operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento non comportano il realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale è assunto dalle azioni o quote ricevute
  • dal momento che, nella fattispecie esaminata dall'amministrazione, il conferimento di azioni da parte della società O. (conferente) in una società olandese (conferitaria) avrebbero consentito a quest'ultima il controllo della società "O.S." (scambiata), e che le azioni che la società O. avrebbe ricevuto in cambio dalla società olandese sarebbero state iscritte in bilancio al medesimo valore fiscale di quelle cedute, all'operazione era applicabile il principio della neutralità fiscale
  • rimane comunque impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di effettuare tutti i controlli e gli accertamenti, anche in periodi di tempo successivi a quello del verificarsi dell'operazione, al fine di verificare che la stessa non sia servita a realizzare manovre elusive.
Continuità fiscale e contabile dei valori
La risoluzione ministeriale 13.12.2000 n. 190 del dipartimento delle Entrate, direzione centrale Affari giuridici e Contenzioso tributario, si era in seguito occupata del conferimento "transfrontaliero" di partecipazioni, affermando che il cosiddetto meccanismo del "doppio binario", il quale, nel caso di emersione di plusvalenze, consente di attribuire alle stesse il solo maggior valore civilistico e non anche quello fiscale, vale per le fusioni, le scissioni e i conferimenti, ma non per gli scambi di partecipazioni.
Con articolate deduzioni, la pronuncia di prassi aveva quindi argomentato che "nel caso di scambio di partecipazioni deve, pertanto, essere garantita sia la continuità dei valori fiscali che quella dei valori contabili, poiché la partecipazione conferita, - non più connessa al territorio dello Stato - fuoriesce dal bilancio della società italiana nonché dalla sfera impositiva dello Stato".
Inoltre, "la neutralità dello scambio di partecipazioni mediante permuta richiede, infatti, la continuità anche contabile dei valori, nonostante la società acquirente e la società scambiata siano soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Per contro, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è disciplinato in senso conforme al regime previsto dall'art. 3 del d.lgs. n.358 per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento: di conseguenza, emergeranno plusvalenze imponibili ogniqualvolta la conferitaria dovesse iscrivere la partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello fiscalmente riconosciuto presso la conferente.
Le disposizioni dell'art. 5 del d.lgs. n. 358 del 1997 che escludono l'applicabilità del "doppio binario" per gli scambi domestici di partecipazioni confermano, in via sistematica, che un tale meccanismo non può essere ammesso per gli scambi di partecipazioni intracomunitari, nei quali, per di più, la società scambiata o conferitaria è sottratta alla sfera impositiva dello Stato.
In conclusione, (...) si ritiene illegittima l'iscrizione in bilancio dei maggiori valori in conseguenza del conferimento intracomunitario di partecipazioni".

La successiva - e recentissima - risoluzione 25.7.2003 n. 159 dell'Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in epoca successiva alla sopra citata risoluzione n. 190 del 2000, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione riguardante la presunta violazione degli obblighi imposti dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio n. 90/434/Cee.
Come sottolineato nella risoluzione, "i rilievi mossi dalla Commissione non si incentrano sulle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 544/92, ma sull'interpretazione che di esse - specificatamente, dell'art. 2, comma 5, di detto decreto - ha fornito l'amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 190/E. In particolare la Commissione ritiene che subordinando la neutralità fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni, di cui alla Direttiva 90/434/CEE, alla "continuità contabile" dei valori si vada contro gli obblighi imposti dall'art. 8 della stessa direttiva".
Sulla base dei predetti rilievi della Commissione e della considerazione che la continuità dei valori contabili non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di tassare le plusvalenze al momento dell'effettivo realizzo (il citato articolo 8 della direttiva fa infatti sempre riferimento alla continuità dei soli valori fiscali), l'Agenzia delle Entrate ha quindi revocato la risoluzione 190/E del 2000.
Allo stato, andrà dunque osservata la regola in base alla quale l'applicazione del regime di neutralità fiscale non è ostacolata dalla "discontinuità contabile" dei valori delle partecipazioni scambiate.

Conclusioni
Le esigenze di coordinamento con i principi e gli istituti introdotti dalla riforma sono all'origine di tutte le modificazioni apportate all'attuale disciplina delle imposte sui redditi.
In particolare, il "non concorso al reddito imponibile" delle plusvalenze realizzate (e, conseguenzialmente, di quelle semplicemente "iscritte") dispiega i propri effetti sull'intero "sistema", richiedendo la revisione delle norme che in vario modo si occupano di plusvalori.
In base a tale considerazione, era opportuna la previsione di un'integrazione anche delle norme riservate alle operazioni straordinarie "intracomunitarie" (oltre che di quelle valevoli per le stesse operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato) nel generale "corpus" normativo disciplinante l'imposizione reddituale, e il suo coordinamento con le cennate modificazioni.

Come rimarcato sopra, l'articolo 180 della "bozza" di nuovo testo unico è riproduttivo del vigente articolo 1 del decreto legislativo che recepisce in Italia la cosiddetta "Direttiva fusioni".
Era nondimeno necessario passare in rassegna i caratteri fondamentali della normativa in parola (definizioni, requisiti oggettivi e soggettivi, altre condizioni), nonché il suo corollario nella giurisprudenza della Corte di giustizia e nella prassi dell'amministrazione fiscale italiana.
Il nuovo articolo 181, che fa seguito all'articolo 180 qui commentato e si occupa del regime di neutralità fiscale, richiama poi il primo comma, rispettivamente, dell'articolo 174 e dell'articolo 175, disposizioni in base alle quali non sono imponibili le plus e minusvalenze dei beni delle società fuse o scisse, comprese quelle relative alle rimanenze e ai valori di avviamento. Lo stesso articolo consente, al II comma, l'applicazione della disciplina interna sui conferimenti.
Il II comma dello stesso articolo 181 fa richiamo agli articoli 177 e 178 dello "schema", consentendo l'applicazione delle ordinarie regole interne in tema di conferimenti a plusvalori esenti.
Senza ripercorrere le peculiarità del nuovo regime fiscale, che saranno peraltro oggetto del prossimo contributo, ciò che merita di rilevare, è che la "specialità" della normativa intracomunitaria viene meno di fronte alle evoluzioni di una disciplina interna di esenzione le cui regole confluiscono, con quelle intra-Ue, in un unico regime fiscale "armonizzato".
 
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