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Attualità

Rimborsi Iva in ambito Ue:
richieste entro il 30 settembre

Ormai prossima la scadenza per presentare, con diverse modalità in base alla residenza, la domanda per la restituzione dell’imposta versata in uno Stato comunitario

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Ancora pochi giorni per le imprese e i professionisti che hanno sostenuto costi nella Comunità europea per recuperare l’Iva pagata ai fornitori esteri.
La domanda di rimborso annuale, secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/9/Ce del 12 febbraio 2008, recepita con Dlgs 18/2010, deve essere infatti presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.
Presupposto per richiedere il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro è che il contribuente non abbia in tale Stato né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione e non vi abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti. Fanno eccezione i servizi non imponibili di trasporto internazionale e i relativi servizi accessori, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette a reverse charge.
 
Sono previste tre diverse modalità in base alla residenza del soggetto richiedente e allo Stato in cui l’imposta è stata assolta (Italia o altro Paese comunitario).
 
I contribuenti residenti in Italia presentano le istanze di rimborso dell’Iva relativa a beni e servizi acquistati in un altro Stato Ue esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). La richiesta si considera presentata al momento della ricezione del file telematico, che viene attestata entro cinque giorni dall’invio tramite una comunicazione in cui è anche specificato il numero di protocollo assegnato. Se ci si accorge di aver commesso un errore nella richiesta inviata, è possibile presentarne una seconda, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di presentazione dell’istanza originaria. Le domande presentate sono gestite e controllate dal Centro operativo di Pescara che, entro quindici giorni dalla ricezione, le inoltra allo Stato membro competente a eseguire il rimborso. A partire da tale momento, le informazioni relative allo stato di lavorazione delle istanze dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale straniera. L’esito della richiesta sarà comunicato entro quattro mesi dalla ricezione, prorogabili a otto qualora sia necessario acquisire ulteriore documentazione o informazioni aggiuntive.
 
I contribuenti non residenti in Italia, ma stabiliti in un Paese comunitario, devono invece presentare la richiesta di rimborso dell’imposta assolta su beni e servizi acquistati in Italia all’amministrazione finanziaria del proprio Stato, che provvederà a trasmetterla telematicamente a quella italiana. L’importo minimo del rimborso deve essere almeno pari a 50 euro. Anche in tale ipotesi, le operazioni di controllo e di gestione delle istanze, inviate telematicamente all’amministrazione fiscale italiana dagli Stati comunitari di stabilimento dei contribuenti, sono effettuate dal Centro operativo di Pescara. Sul sito dell’Unione europea sono reperibili ulteriori informazioni inerenti la disciplina dei rimborsi ai soggetti non residenti, nonché dei vademecum di taglio pratico, che illustrano le procedure adottate da ciascuno Stato comunitario.
 
Infine, i contribuenti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia), devono presentare la richiesta di rimborso dell’Iva relativa a beni e servizi acquistati in Italia, consegnando l’apposito modello Iva 79 direttamente al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara) oppure trasmettendolo tramite servizio postale o corriere espresso.
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