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Attualità

Rimborsi Iva infrannuali, un mese per le istanze

E' tenuto alla presentazione anche chi utilizza il credito in compensazione

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Dal primo aprile partono i termini per la presentazione del modello relativo alla richiesta di rimborso e/o compensazione dell'Iva a credito nella liquidazione del primo trimestre 2006: "Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto" (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr 633/72).

Il modello, approvato con provvedimento 16 marzo 2006 del direttore dell'Agenzia delle entrate (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2006), riprende sostanzialmente i dati presenti nella liquidazione del trimestre di riferimento. E' obbligatorio dal primo trimestre 2005 in sostituzione dell'istanza prevista dal decreto del ministero delle Finanze 23 luglio 1975 (articolo 3, comma 2, legge 27/7/2000, n. 212).
Per le richieste a partire dal primo trimestre 2006, dovrà essere utilizzato il nuovo modello, modificato a seguito della variazione con decreto 23/12/2005 di alcune aliquote di compensazione (relativamente alle cessioni di prodotti agricoli per i produttori che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34 del Dpr 633/72).
Il modello si compone di tre fogli: i primi due relativi ai dati contabili per la richiesta di rimborso e/o compensazione infrannuale, il terzo riservato ai dati riepilogativi dell'ente o società controllante per la richiesta di rimborso e/o compensazione dell'Iva trimestrale del gruppo.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte. Occorre indicare il periodo di riferimento, anno e trimestre. I trimestri di riferimento sono i primi tre dell'anno solare (gennaio/marzo: codice 1; aprile/giugno: codice 2; luglio/settembre: codice 3). Il quarto trimestre confluisce contabilmente nel riepilogo annuale, e la relativa eccedenza a credito può essere chiesta a rimborso o compensata con le modalità previste per la presentazione del modello VR.

Seguono i dati relativi al contribuente, con indicazione del codice fiscale e del codice carica del dichiarante, se soggetto diverso dal contribuente.
Nei quadri A e B vanno indicate solo le operazioni, attive e passive, svolte nel periodo di riferimento: non vanno dunque riportate eccedenze a credito o a debito del periodo precedente.

Nel quadro A vanno indicate le operazioni attive, imponibili (A1-A11) e non (A14), altre operazione (ad esempio, quelle esenti al rigo A15) ed eventuali cessioni di beni ammortizzabili (A17), dato necessario al calcolo del presupposto relativo all'aliquota media.
E' stato inoltre previsto un rigo (A12) per le operazioni attive per le quali opera il meccanismo del reverse charge, per cui la relativa imposta è dovuta dal cessionario (cessioni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione) e le operazioni effettuate nel rispetto di norme agevolative nei confronti di terremotati (o assimilate).

Nel quadro B vanno indicate le operazioni passive imponibili (B1-B11) e le operazioni imponibili per le quali non è ammessa la detrazione d'imposta (B13); in caso di detrazione parziale, al rigo B13 occorre indicare solo la quota indetraibile, mentre l'importo restante va indicato nel rigo relativo alla percentuale di imposta da assolvere. Nel rigo B14 va indicata la percentuale di detrazione prevista nell'anno di riferimento, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, del Dpr 633/72. Nel rigo B16 vanno indicati gli acquisti di beni ammortizzabili.

Il quadro C è riepilogativo, con l'indicazione al rigo C7 dell'eccedenza d'imposta del periodo riferimento. Per aver diritto al rimborso e/o compensazione, tale eccedenza deve essere superiore a 2.582,28 euro. Da segnalare, il rigo C2 previsto per particolari tipologie di attività, ampiamente descritte nelle istruzioni allegate al modello, e il rigo C5, in cui vanno indicate le operazioni di cui all'articolo 34, comma 9, del Dpr 633/72 (esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate dai produttori agricoli), il cui importo è calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione previste per il periodo di competenza.

Nel quadro D, sezione I, vanno indicati i presupposti per la richiesta di rimborso e/o compensazione.
Tali presupposti, disciplinati dall'articolo 30, comma 3, del Dpr 633/72, devono rientrare nelle ipotesi previste da:

  • lettera a), aliquota media
  • lettera b), operazioni non imponibili
  • lettera c), acquisto beni ammortizzabili.

Per le lettere a) e b) valgono le stesse condizioni previste per il rimborso annuale.
In caso di presupposto relativo alla lettera c), operano due limitazioni rispetto al rimborso annuale:

  • gli acquisti e le importazioni effettuate nel periodo di riferimento devono essere superiori ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva (articolo 52, legge 342/2000)
  • l'ipotesi di rimborso non è applicabile per gli acquisti di beni e servizi relativi a studi e ricerche (circolare 207/E del 16/11/2000, punto 2.1.12).

Nella sezione II del quadro D, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, terzo comma, del Dpr 542/1999, i soggetti per cui ricorrono i presupposti per richiedere il rimborso infrannuale possono, in alternativa a tale ipotesi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del Dlgs n. 241/97, richiedere la compensazione dell'eccedenza del credito Iva trimestrale con altre imposte (la cosiddetta compensazione orizzontale), fino al limite di 516.456,90 euro, limite che comprende anche i rimborsi richiesti direttamente al concessionario della riscossione (circolare 211/98).

Il modello deve essere presentato all'ufficio locale territorialmente competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (30 aprile, 31 luglio, 31 agosto), come precisato dall'articolo 2 del Dpr 126/03.
Può essere anche trasmesso a mezzo lettera raccomandata; in tal caso, la data di riferimento è quella dell'invio postale.
Se l'ultimo giorno utile alla presentazione cade di sabato o in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al lunedì successivo o al primo giorno lavorativo (circolare 6 del 25/1/2002).
Il termine di presentazione è perentorio: "Non si tiene conto delle istanze presentate oltre il termine indicato nel primo e secondo comma" (decreto 23/7/1975, articolo 1, ultimo periodo - risoluzione del 24/11/1988 prot. 571164), e la richiesta di rimborso e/o compensazione non può essere revocata, se non nei termini di presentazione del modello.
L'eccedenza a credito richiesto a rimborso non può costituire oggetto di cessione, in quanto tale facoltà è espressamente prevista solo per i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali (circolare 223/88, circolare 71/89).

Presentazione fideiussione
Come specificato nell'articolo 38-bis, comma 2 Dpr 633/72, va prodotta polizza fideiussoria solo in caso di richiesta di rimborso infrannuale e non nell'ipotesi di credito da utilizzare in compensazione.
Per i rimborsi trimestrali, è previsto l'esonero dall'obbligo di presentazione delle garanzie solo limitatamente alle richieste di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 30 del Dpr 633/72 (non rientra nella norma l'ipotesi di rimborso infrannuale per acquisto beni ammortizzabili), e solo in presenza di determinate condizioni introdotte dall'articolo 3 del Dlgs 422/98 e ampiamente commentate dalla circolare n. 54 del 4/3/1999.
Le condizioni sono:

  • attività esercitata da almeno cinque anni
  • non devono essere stati notificati accertamenti da cui risulti una differenza tra importo accertato e imposta dovuta o eccedenza a credito dichiarate superiore al 10, al 5 e all'1 per cento degli importi dichiarati, se questi, rispettivamente, non superano i 100 milioni di lire, superano i 100 milioni, superano 1 miliardo
  • contestualmente alla richiesta di rimborso va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che:
    • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40 per cento rispetto all'ultimo bilancio approvato
    • non risultano cedute azioni o quote della società di capitali per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale
    • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, l'ammontare del rimborso erogabile senza presentazione delle apposite garanzie, non può essere superiore al 100 per cento della media dei versamenti affluiti sul conto fiscale del richiedente l'esonero nel corso del biennio precedente.
Da tale ammontare vanno esclusi i rimborsi già erogati senza presentazione di garanzia, e il limite non può essere cumulato con quanto previsto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 (la cosiddetta franchigia del 10 per cento dei versamenti eseguiti e registrati nel conto fiscale nei due anni precedenti).

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