A partire dalle richieste relative al terzo trimestre 2007, anche le imprese che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati (categoria Atecofin 27.43.0) avranno diritto a ricevere il rimborso dei crediti Iva nei tre mesi successivi alla domanda.
A stabilirlo, il decreto ministeriale 18 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 di ieri.
Il provvedimento scaturisce da una disposizione contenuta nell'ultima Finanziaria (comma 308 della legge n. 296/2006), che prevede l'individuazione, attraverso successivi decreti, di particolari categorie di contribuenti - in relazione all'attività esercitata e alle operazioni effettuate - per i quali i rimborsi dell'Iva, trimestrali e annuali, sono effettuati in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.
La nuova categoria di soggetti destinatari della norma di favore va ad aggiungersi alle due individuate con i precedenti decreti del 22 marzo (subappaltatori che operano nei confronti di imprese edili in regime di reverse charge) e del 25 maggio (operatori del settore del recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici).
La corsia preferenziale per il rimborso è praticabile se vengono rispettati i presupposti indicati dall'articolo 30, comma 3, lettera a), del Dpr n. 633/1972, ossia quando il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Il presupposto è soddisfatto quando l'aliquota media su tutti gli acquisti e le importazioni è superiore a quella applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento.
Il provvedimento, inoltre, ricorda che è necessaria anche la sussistenza di ulteriori requisiti, quelli indicati nel Dm del 22 marzo scorso con il quale è stata individuata la prima categoria di soggetti ammessi ai rimborsi in via prioritaria:
- il contribuente deve esercitare l'attività da almeno tre anni
- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere d'importo almeno pari a 10mila euro (in caso di rimborso annuale) ovvero a 3mila euro (in caso di rimborso trimestrale)
- l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso deve essere almeno pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.