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Attualità

Rimborso Iva infrannuale, al via l'obbligo telematico

Giovedì 31 luglio il termine per presentare le istanze relative al secondo trimestre, aprile - giugno 2008

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Scatta l'obbligo del telematico come unica modalità di presentazione delle istanze di rimborso/compensazione infrannuale Iva, per i soggetti che possono avvalersi della possibilità di richiesta (rimborso) o utilizzo (compensazione) del credito d'imposta maturato nel trimestre precedente. Entra, infatti, a regime la disposizione contenuta nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 215, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Entro giovedì 31 luglio andranno presentate le istanze relative al secondo trimestre, aprile - giugno 2008.

Condizioni del rimborso infrannuale
Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti che hanno realizzato, nel trimestre, un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro.
Ai sensi dell'articolo 38-bis, secondo comma, del Dpr 633/1972, il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale.

In particolare i requisiti sono:

 

  • aliquota media. Coloro che abitualmente effettuano operazioni attive applicando aliquote più basse rispetto a quelle che sono state applicate sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell'esercizio dell'attività
  • operazioni non imponibili. I contribuenti che effettuano operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, del Dpr 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 40, comma 9, e 58, del decreto legge 331/1993
  • beni ammortizzabili. Gli operatori che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili
  • soggetti non residenti. Soggetti che si avvalgono di un rappresentante fiscale ovvero identificate direttamente.

La sussistenza dei requisiti sopra illustrati deve essere verificata con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre aprile - giugno 2008, oggetto della richiesta di rimborso da presentare entro il 31 luglio.

In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, utilizzando, per il secondo trimestre, il codice tributo 6037.

La richiesta di rimborso trimestrale
L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

  • i dati del contribuente, la sottoscrizione e l'impegno alla presentazione del modello in via telematica
  • l'ammontare imponibile delle operazioni attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento, e la determinazione del credito
  • la dichiarazione di sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta del rimborso infrannuale
  • l'ammontare dell'eccedenza d'imposta che si chiede a rimborso e/o l'importo da utilizzare in compensazione.

La richiesta di rimborso infrannuale, parimenti a quella annuale, è soggetta all'obbligo della presentazione di idonea garanzia.
Sono esonerati dal predetto obbligo:

  • i contribuenti che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a 5.164,57 euro, riferito all'intero periodo d'imposta
  • coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta
  • le imprese cosiddette "virtuose"
  • le società di gestione del risparmio in relazione ai fondi immobiliari da esse istituiti
  • i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a 258.228,40 euro.

Il possesso dei requisiti necessari per poter usufruire dell'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere autocertificato mediante la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel modello TR.

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
In sede di compilazione dell'istanza di rimborso i soggetti di seguito elencati, che operano in specifici settori, dovranno comunicare il possesso dei requisiti per ottenere il rimborso dell'imposta entro tre mesi:

  1. soggetti che producono "alluminio e semilavorati"
  2. coloro che pongono in essere le "prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17"
  3. soggetti che svolgono le attività di "recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici"
  4. coloro che svolgono le attività di produzione di "zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi".

Si ricorda che, al momento della richiesta, devono sussistere tutte le seguenti condizioni:

    • esercizio dell'attività da almeno tre anni
    • eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 3mila euro, in caso di rimborso trimestrale
    • eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto
    • possesso dell'aliquota media prevista dall'art. 30, comma 3, lettera a), DPR n. 633 del 1972.
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