Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Riorganizzazione aziendale lecita? Servono le prove

Per escludere l’intento elusivo della scissione parziale proporzionale vanno esibiti specifici documenti

_1336.jpg

Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha in più occasioni precisato - ex plurimis, i pareri n. 16/2003, n. 9/2004 (su FISCOoggi dell’8 aprile 2004), n. 5/2005 (su FISCOoggi dell’8 marzo 2005), n. 21/2005 (su FISCOoggi del 2 dicembre 2005), n. 50/2005 (su FISCOoggi del 6 marzo 2006) - che la scissione è un’operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso in cui il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa.
La scissione societaria come operazione di riorganizzazione aziendale trova il proprio fondamento di liceità fiscale nella rispondenza unicamente a finalità e a strategie imprenditoriali.

Nel caso in esame, la prospettata scissione avrebbe lo scopo dichiarato - di per sé legittimo - di scorporare dalla società interpellante l’intera componente immobiliare e di trasferirla a una società di nuova costituzione avente compiti essenzialmente gestionali del proprio patrimonio.
In tale prospettiva, la scissione parziale proporzionale sarebbe obiettivamente rivolta a conseguire risultati coerenti, sul piano giuridico ed economico, con le finalità tipiche dell’istituto.

Il Comitato consultivo effettua un’analisi critica dei passaggi per poter arrivare al convincimento che la riorganizzazione prospettata è scevra da uno strumentale utilizzo per conseguire indebiti vantaggi tributari. Tale scelta è, però, preclusa dalla difficoltà di chiarire, alla luce dei documenti allegati all’istanza, talune lacune.
La criticità riscontrata suggerisce di non bollare l’interpello come inammissibile - in virtù del disposto recato dai commi 2 e 3 del regolamento adottato con il Dm n. 194 del 13 giugno 1997 - in quanto l’esposizione dei fatti legittima una sottrazione della fattispecie dai fendenti dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 una volta colmate, in via d’integrazione istruttoria, le carenze probatorie.

Si legge, infatti, nell’istanza che l’interpellante, al fine di sviluppare la propria attività caratteristica e di favorire la collaborazione con altri soggetti, intenderebbe procedere a un’operazione di scissione parziale e proporzionale, a seguito della quale il fabbricato di proprietà, unitamente alle voci di bilancio a esso direttamente correlate, cioè i relativi finanziamenti e il fondo ammortamento, verrebbero trasferiti a una società immobiliare di nuova costituzione.
Successivamente alla descritta operazione di riorganizzazione aziendale, la società beneficiaria, nell’ambito della propria attività immobiliare, concederebbe in locazione alla scissa, a prezzi di mercato, la parte dell’immobile sinora utilizzata dalla scissa stessa, e subentrerebbe nel contratto di locazione attualmente in essere con soggetti terzi. Infine, la società beneficiaria locherebbe (o venderebbe) la frazione dell’immobile attualmente in fase di ristrutturazione.

L’istante precisa, altresì, che i soci, successivamente alla descritta operazione di riorganizzazione aziendale, non sono intenzionati a cedere le rispettive partecipazioni al capitale della beneficiaria e che, in capo alla scissa, il maggior onere rappresentato dal pagamento del canone di locazione verrebbe compensato dal minor onere rappresentato dall’ammortamento dell’immobile e dal venir meno degli interessi passivi generati dai finanziamenti relativi al fabbricato stesso.

Il caso, come anticipato in premessa, presenta notevoli analogie con altre fattispecie oggetto di valutazione da parte del Comitato e decretate non elusive nel presupposto che, come si legge nel parere n. 21/2005, la “scissione parziale proporzionale che determini il trasferimento del patrimonio immobiliare della società scissa ad una costituenda società beneficiaria, con continuazione da parte della società scissa dell'attività d'impresa non immobiliare già in atto, e che non sia preordinata alla sottrazione degli immobili ad una gestione imprenditoriale in forma societaria, ne' al trasferimento a terzi delle partecipazioni sociali nella società beneficiaria appare sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, giacché consente, da un lato, di separare dall'attività commerciale in senso stretto della società scissa l'attività immobiliare ... e, dall'altro, di favorire l'ingresso di nuovi soci nella società scissa”.

Tale conclusione non può essere sic et simpliciter applicata al caso in esame dal momento che l’interpello non contiene alcuna precisazione circa la natura dei rapporti di collaborazione e/o cointeressenza cui sembrerebbe finalizzata l’operazione e le modalità della loro instaurazione.
In particolare, viene evidenziato nel parere che non si comprende, perché non affermato esplicitamente, se l’intendimento sia, o meno, quello di consentire l’ingresso di nuovi soci nella società scissa né si individuano le forme giuridiche attraverso le quali possa eventualmente realizzarsi tale ingresso. Qualora, infatti, l’allargamento post-scissione della compagine della società scissa non avvenga per aumento di capitale, ma mediante cessione o, comunque, mediante trasferimento, anche frazionato, di quote di partecipazione correlate a diritti di voto in misura sufficiente a determinare la volontà sociale, l’operazione potrebbe presentarsi preordinata a realizzare censurabili finalità elusive. Alle stesse conclusioni si giunge qualora si ravvisi che l’ipotetico aumento di capitale sia tale da comportare la perdita del controllo della società da parte degli attuali soci della scissa.

Tali considerazioni motivano la formalizzazione d’informativa ai sensi del comma 13 dell’articolo 15 del citato Dm n. 197/97, con la quale vengono richiesti i seguenti documenti:

  • una copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate dall’istante
  • l’indicazione estimativa del valore commerciale degli immobili da assegnare alla società beneficiaria
  • una copia o, quantomeno, una bozza del progetto di scissione, non reputandosi sufficiente, per la corretta valutazione della fattispecie sottoposta al parere del Comitato, l’allegazione del solo prospetto delle risultanze del progetto di scissione
  • una copia del contratto di locazione in essere, menzionato nell’istanza
  • una bozza dello statuto della newco.


URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/riorganizzazione-aziendale-lecita-servono-prove