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Attualità

Le risposte ai professionisti

Precisate le condizioni per la deducibilità integrale delle spese alberghiere e di ristorazione

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L’Agenzia delle entrate torna a occuparsi delle novità che hanno interessato, negli ultimi mesi, la disciplina della determinazione del reddito di lavoro autonomo. I chiarimenti sono arrivati con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, documento che raccoglie le risposte fornite dall’Amministrazione fiscale, in occasione di incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nel decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e nella legge finanziaria 2007.

Le puntualizzazioni senz’altro più rilevanti sono relative alla deducibilità integrale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, sostenute dal committente per conto del professionista, per lo svolgimento dell’incarico ricevuto, e addebitate da quest’ultimo in fattura (comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, come modificato dal Dl n. 223/2006).

Nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, pur ribadendo la natura di compenso dei rimborsi spese, era stata precisata la sequenza di adempimenti necessari per poter dedurre integralmente l’importo, senza soggiacere al limite del 2 per cento previsto nella prima parte del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir:

  1. il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione la fattura a lui intestata e contenente il riferimento al professionista che ne ha usufruito
  2. il committente comunica al professionista l’importo della spesa sostenuta e gli invia copia del documento fiscale
  3. il professionista emette la parcella comprensiva del compenso e della spesa già pagata dal committente
  4. il professionista deduce integralmente il costo della prestazione alberghiera o di ristorazione dal reddito di lavoro autonomo
  5. il committente imputa totalmente a costo nel conto economico la parcella ricevuta dal professionista comprensiva del rimborso spese.

L’Agenzia delle entrate ha ora specificato che l’inerenza del costo al reddito del committente si manifesta soltanto a seguito dell’emissione della parcella da parte del professionista, contente l’indicazione del rimborso spese.
Essendo condizione necessaria per la deducibilità integrale, da parte del lavoratore autonomo, l’indicazione, nella fattura emessa dall’albergatore o dal ristoratore, del professionista come beneficiario della prestazione, nel caso di una prestazione resa nei confronti di più professionisti, nel documento fiscale dovrà essere specificato quale parte del corrispettivo si riferisce a ciascuno di essi.

E’ stato, infine, precisato che la norma ammette il professionista a dedurre integralmente le spese alberghiere e di ristorazione nell’unica ipotesi in cui esse siano state anticipate dal committente.
Se, invece, le stesse sono anticipate dal lavoratore autonomo e addebitate analiticamente al committente, saranno deducibili nel limite del 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Da segnalare che con la stessa circolare n. 11/E/2007 sono state fornite anche precisazioni in merito al trattamento fiscale cui sottoporre il corrispettivo percepito a seguito di cessione della clientela e di elementi immateriali, riferibili all’attività professionale. L’Amministrazione ha ricordato che:

  • il regime di tassazione separata, più favorevole per il contribuente, può essere applicato anche se il pagamento del corrispettivo della cessione della clientela, configurabile come "avviamento dello studio professionale", sia stato pattuito a rate, purché queste siano comunque versate nello stesso periodo d’imposta
  • se il professionista intende cessare l’attività dopo aver ceduto la clientela, non muta la natura reddituale del corrispettivo, ricadente nella previsione dell’articolo 54 del Tuir, relativo al lavoro autonomo. In tal caso, il lavoratore autonomo deve mantenere la partita Iva aperta fino alla percezione dell’ultima rata del corrispettivo della cessione del “pacchetto clienti”.


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