Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Rivalutazione dei beni d'impresa, ecco i codici tributo

Sono tre, per versare l'imposta sostitutiva relativa alle diverse opportunità previste dalla Finanziaria

_672.jpg

Con la risoluzione n. 33/E del 21 febbraio sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, come previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ai commi 469, 471 e 473 dell'articolo unico.
E' opportuno ricordare sinteticamente le tre possibilità offerte alle imprese per rivalutare i beni aziendali, le aree edificabili e per affrancare il saldo di rivalutazione.

La rivalutazione di cui al comma 469 ha a oggetto i beni materiali o immateriali e le partecipazioni possedute in altre società, purché iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni nel bilancio in corso al 31 dicembre 2004.
La rivalutazione viene eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo al 31/12/2004, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Finanziaria, cioè dopo il 1° gennaio 2006.
Per procedere alla rivalutazione è necessario versare un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili e le partecipazioni, calcolata sul valore rideterminato.
Per i soggetti in contabilità semplificata, i beni devono risultare dal registro dei cespiti ammortizzabili e la rivalutazione deve risultare da un prospetto bollato e vidimato da cui risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita.
Il codice tributo per effettuare il versamento con modello F 24 è 1811; la scadenza coincide con quella del saldo delle imposte sui redditi, cioè - per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare - il 20 giugno 2006 ovvero il 20 luglio con lo 0,40 per cento in più.
Va ricordato che la norma contenuta nel comma 469 prevede il differimento degli effetti fiscali al terzo periodo successivo, cioè i valori rideterminati avranno riconoscimento fiscale a partire dal 2008.
La circolare n. 6/E del 13 febbraio, al paragrafo 6.1, ha chiarito che, poiché il citato comma 469 riapre i termini della rivalutazione dei beni d'impresa di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, che contiene anche la disciplina del riallineamento, è riaperto anche il termine per poter riallineare i valori fiscali a quelli civili, in relazione ai medesimi beni, oltre alla rivalutazione vera e propria con iscrizione di nuovi valori.
La circolare n. 6/2006 ha, inoltre, confermato, anche per la rivalutazione disciplinata dalla Finanziaria 2006, le precisazioni contenute nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, in merito alla modalità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in sede di rivalutazione. In pratica, dal 2008 le quote di ammortamento e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione saranno commisurate al nuovo valore dei beni. Inoltre, l'eventuale cessione, o assegnazione ai soci, o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei beni rivalutati prima del terzo anno, comporterà che la plusvalenza o la minusvalenza sia calcolata partendo dal valore antecedente alla rivalutazione.

La rivalutazione delle aree edificabili, invece, prevista dal comma 473, presenta un requisito ulteriore oltre l'iscrizione in bilancio al 31/12/2004: l'utilizzazione edificatoria entro i cinque anni successivi alla rivalutazione.
Per verificare se è stato assolto tale requisito, ci si può rifare a quanto precisato dalla circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002, in materia di imposta di registro sui terreni compresi in piani particolareggiati: la costruzione si considera effettuata se è stato iniziato un edificio significativo, composto almeno dai muri perimetrali e dalla copertura completa.
Il requisito dell'edificabilità deve risultare da uno strumento urbanistico regolarmente approvato; inoltre, le aree non devono essere state edificate al 31/12/2004 o, in alternativa, gli eventuali fabbricati esistenti devono essere stati demoliti.
Tali aree possono essere classificate in bilancio sia tra i beni materiali sia fra le merci; sono escluse, invece, le aree classificate tra i beni strumentali per natura o per destinazione.
Altro aspetto fondamentale per avvalersi della rivalutazione delle aree fabbricabili è l'omogeneità: in presenza di più aree appartenenti alla stessa categoria e rientranti nel medesimo piano regolatore, occorre procedere alla rivalutazione per tutte le aree.
Il codice tributo è il 1812, l'aliquota è pari al 19% del valore rideterminato e il pagamento deve essere effettuato in tre rate annuali, per le quali non sono previsti interessi, secondo la seguente rateazione: 40 per cento nel 2006, 35 per cento nel 2007, 25 per cento nel 2008, sempre entro la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Per questo tipo di rivalutazione l'efficacia ai fini fiscali si produce già dal 2006.


Il terzo tipo di imposta sostitutiva, per la quale è stato istituito il codice tributo 1813, scaturisce dall'affrancamento del saldo di rivalutazione, previsto dal comma 472 della legge n. 266/2005.
L'oggetto di tale affrancamento è il saldo di rivalutazione, derivante esclusivamente dalla rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi del citato comma 469, iscritto tra le poste di patrimonio netto contabile (al netto dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione).
L'affrancamento avviene mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è pari al 7 per cento e il cui versamento fa effettuato in tre rate annuali senza interessi: 10 per cento nel 2006, 45 per cento nel 2007, 45 per cento nel 2008. La circolare n. 6/E del 13 febbraio, comunque, ha chiarito che è possibile versare in un'unica soluzione alla prima scadenza.
Il vantaggio per il contribuente risiede nella possibilità di distribuzione ai soci di riserve senza emersione di base imponibile per la società, ai fini Irap e Ires, mentre per i soci le somme distribuite saranno tassate secondo le regole ordinarie dei dividendi.
Tali riserve, una volta affrancate, confluiscono nelle riserve di utili. A tale proposito, la circolare n. 6/2006 ha confermato le risposte fornite nella circolare n. 33/E del 15 luglio 2005 con riferimento alla presunzione assoluta di distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali, disposta dall'articolo 47, comma 1, del Tuir.
Inoltre, in tale atto di prassi, è stato ribadito che la tassazione in capo ai soci delle somme distribuite avviene secondo le ordinarie regole di tassazione dei dividendi.
Dunque, in base al richiamo al comma 475 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "la riserva costituita in seguito alla rivalutazione effettuata, qualora affrancata, è liberamente distribuibile ai soci e non concorre a formare reddito imponibile del soggetto che procede alla distribuzione medesima".
E' utile rammentare che, in capo ai soci, la tassazione degli utili percepiti in questa sede è soggetta all'ordinaria tassazione dei dividendi:

  • se il socio è una persona fisica e la partecipazione non è detenuta in regime d'impresa, il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo per un importo pari al 40 per cento del suo ammontare, se la partecipazione è qualificata, o è soggetto a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, se la partecipazione non è qualificata
  • se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta in regime d'impresa, il dividendo concorre alla formazione del reddito d'impresa del socio per un importo pari al 40 per cento del suo ammontare
  • se, infine, il socio è un soggetto Ires, il dividendo concorre alla formazione del reddito in misura pari al 5 per cento del suo ammontare.

In base al comma 477 della legge n. 311/2004, richiamato dalla circolare n. 6/2006, l'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se, invece, l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale, la riduzione del capitale sociale deve avvenire con le modalità dettate dal secondo comma dell'articolo 2445 c.c.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/rivalutazione-dei-beni-dimpresa-ecco-codici-tributo