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Attualità

La rivalutazione dei beni d'impresa in Unico SC

La corretta compilazione del quadro RV, deputato a evidenziare le differenze tra valori civili e fiscali emerse a seguito di operazioni straordinarie analiticamente previste nella sezione prima

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La lettura combinata delle istruzioni ministeriali al modello Unico SC 2006 e della circolare n. 18/E del 13/6/2006 consente una compilazione razionale del quadro RV, relativamente alla rivalutazione dei beni con rilevanza fiscale, concretizzando il raccordo con i dati esposti nel quadro RF fino al periodo di imposta in cui sia necessario apportare variazioni al risultato civilistico.

Il quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali, emerse a seguito di operazioni straordinarie analiticamente previste nella sezione I, tra le quali la rivalutazione dei beni con rilevanza fiscale, di cui all'articolo 1, commi 469 e 473, della legge 23/12/2005, n. 266.
In altri termini, la sezione I del quadro RV va compilata per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni quivi previste.

La ragione della compilazione del quadro consiste, pertanto, nell'evidenziare i diversi valori civili e fiscali dei beni, affinché sia possibile riscontrare tra le variazioni in aumento e/o in diminuzione esposte nel quadro RF, quelle riconducibili alle medesime differenze.
In sostanza, la riconducibilità delle variazioni esposte nel quadro RF ai dati indicati nel quadro RV è la chiave per una corretta compilazione di quest'ultimo.

Relativamente alla rivalutazione dei beni con rilevanza fiscale, di cui all'articolo 1, comma 469 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si rende necessaria la compilazione del quadro RV, in quanto il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata seguita, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dall'esercizio che inizia il primo gennaio 2008.

Ai fini fiscali, pertanto, le quote di ammortamento, anche finanziario, e le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento e trasformazione potranno essere commisurate al valore rivalutato solo a partire dall'esercizio dal quale saranno riconosciuti i maggiori valori fiscali. Anteriormente a tale esercizio, gli ammortamenti saranno effettuati in bilancio in misura superiore a quella fiscalmente deducibile, posto che civilisticamente la rivalutazione produce effetti, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, a partire dal bilancio 2006.

I contribuenti, evidenziando in sede di approvazione del bilancio 2005 maggiori valori sui beni in esito alla rivalutazione, determineranno, a partire dagli esercizi successivi (2006 e 2007), maggiori ammortamenti civilistici rispetto a quelli fiscali. I maggiori ammortamenti fiscali, che, come detto, rileveranno a partire dal 2008, dovranno essere dedotti extracontabilmente, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera a), del Tuir, senza che sia necessario attivare il quadro EC in quanto riferibili ad ammortamenti imputati al conto economico di un esercizio precedente, la cui deduzione è stata rinviata in quanto eccedenti il limite fiscalmente consentito (circolare n. 18/E del 13/06/2006).

Ne consegue che, negli esercizi 2006 e 2007, il contribuente dovrà operare variazioni in aumento del proprio risultato civilistico corrispondenti ai maggiori ammortamenti civilistici operati rispetto a quelli fiscali, mentre negli esercizi successivi dovrà operare variazioni in diminuzione fino al completamento della procedura di ammortamento.

Ai fini di una corretta compilazione del quadro RV, va anche ricordato che qualora il contribuente abbia deciso di operare la rivalutazione, essa deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 162 del 2001. I requisiti di appartenenza alle diverse categorie sono quelli esistenti alla data di chiusura del bilancio in cui è eseguita la rivalutazione. Tra l'altro, per i beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e beni mobili registrati, il citato articolo 4 ha previsto che essi devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, e che è necessario fare riferimento alle singole voci, ordinate in "Specie" e "Gruppi", indicate nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al Dm 31 dicembre 1988 (circolare n. 18/E del 13/06/2006).

Pertanto, poiché le istruzioni precisano che "per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo", la compilazione del quadro RV dovrà essere effettuata indicando i beni sulla base della classificazione risultante dalla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con Dm 31/12/1988.

Relativamente, poi, alla compilazione dei campi numerici, occorre fare riferimento a un esempio.
Si ipotizzi che la società X nel bilancio al 31/12/2005 abbia proceduto a rivalutare gli impianti specifici, aventi un valore storico di 5.000 e ammortizzati al 31/12/2004 per 2.000, per un importo di 500. Il coefficiente di ammortamento (sia civilistico che fiscale) dei cespiti è pari al 12 per cento e, quindi, l'ammortamento, sia civilistico che fiscale, per il periodo di imposta 2005 sul costo storico dei beni (ante rivalutazione) è pari a 600 (secondo il disposto della circolare n. 18/2006, sostanzialmente la rivalutazione è l'ultima operazione che doveva essere effettuata prima della chiusura del bilancio).

Nel periodo di imposta 2006 e 2007 l'ammortamento civilistico sarà pari a 660 (12 per cento di 5.500), mentre quello fiscale sarà sempre pari a 600. Con la compilazione qui ipotizzata, dal quadro RV dell'Unico 2007 emergerà in modo netto la variazione in aumento da riportare al quadro RF che sarà pari a 60.
Si presentano di seguito il quadro RV per l'anno 2005 e per l'anno 2006.



Infine, come precisato dalle istruzioni ministeriali, il quadro RV non dovrà essere più compilato a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio. Tale coincidenza dovrà essere determinata confrontando il valore civilistico e quello fiscale al netto dei rispettivi ammortamenti, ovvero i due valori finali esposti nel campo 6 sopra evidenziato. In sostanza, solo quando entrambi i valori saranno pari a zero vi sarà la coincidenza richiesta e non vi sarà più alcuna variazione in diminuzione da esporre nel quadro RF, per recuperare la differenza tra ammortamento civilistico e fiscale effettuato nei periodi 2006 e 2007; conseguentemente, non vi sarà più alcuna ragione per la compilazione del quadro RV.

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