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Attualità

Rivalutazioni da manuale (1)

Analisi completa della disciplina, i cui termini sono stati riaperti dalla Finanziaria 2006

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La circolare n. 18/E del 13 giugno 2006 fornisce i chiarimenti interpretativi sull'ultimo intervento normativo di rivalutazione dei beni d'impresa, di cui ai commi da 469 a 476 della legge finanziaria per il 2006, n. 266/2005.
I beni oggetto di rivalutazione devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 e la rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo "a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente al 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore della legge".

Il rinvio operato dal comma 469 alla precedente legge di rivalutazione (legge n. 342 del 2000) va inteso nel senso che occorre "ripristinare l'operatività di tutte le disposizioni in materia di rivalutazione contenute nella legge n. 342 del 2000, ivi comprese quelle che consentono di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004, c.d. "riallineamento", e di effettuare la rivalutazione per i soggetti in contabilità semplificata".

Con riferimento ai beni che possono e a quelli che non possono formare oggetto di rivalutazione - si tratta dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, e delle partecipazioni di controllo e di collegamento, costituenti immobilizzazioni, con l'eccezione delle aree fabbricabili oggetto di separata rivalutazione - è operato il rinvio all'articolo 10 della legge n. 342 del 2000 e alla circolare n. 207/E del 2000.

La circolare in esame si sofferma poi sui beni in leasing, i quali possono formare oggetto di rivalutazione da parte dell'utilizzatore solo se lo stesso ha già esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004; "non sono rivalutabili - prosegue il documento di prassi - da parte dell'utilizzatore i beni condotti in locazione finanziaria (e, quindi, non ancora riscattati) anche se contabilizzati con il metodo finanziario (da parte di un soggetto che adotta gli IAS) ovvero indicati nella nota integrativa (da parte di un soggetto che non adotta gli IAS)".
Nemmeno l'impresa concedente può procedere alla rivalutazione dei beni oggetto di leasing, in quanto gli stessi debbono essere considerati quali immobilizzazioni finanziarie (in particolare, crediti verso la clientela).

Passando all'ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione, come previsto dagli articoli 10 e 15 della legge n. 342 del 2000, possono effettuare la rivalutazione esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.
Per i soggetti in contabilità semplificata, vengono forniti tre importanti chiarimenti:

  • "la rivalutazione va effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 2004 dal registro dei beni ammortizzabili - qualora istituito - ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini IVA"
  • "in assenza di un bilancio che dia evidenza contabile al patrimonio dell'impresa, la rivalutazione ... deve essere evidenziata in un prospetto bollato e vidimato, anche dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dal quale devono risultare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e le rivalutazioni operate"
  • "in assenza del bilancio, non opera la disposizione che prevede la tassazione del saldo attivo di rivalutazione in caso di sua distribuzione".

La circolare passa, poi, ad affrontare tre differenti casi particolari: l'affitto o l'usufrutto di azienda, la cessione infragruppo in regime di neutralità fiscale, ex articolo 123 del Tuir, e i conferimenti di azienda, ex articolo 176 del Tuir.

Con riferimento all'affitto o all'usufrutto di azienda, ove non sia pattuita la deroga alle disposizioni dell'articolo 2561 del codice civile, gli ammortamenti sono dedotti dall'affittuario o dall'usufruttuario, "il quale potrà pertanto effettuare la rivalutazione". Al termine dell'affitto o dell'usufrutto, "l'azienda sarà trasferita al concedente, comprensiva dei beni rivalutati e della relativa riserva di rivalutazione, sempre che quest'ultima non sia stata già utilizzata per copertura di perdite o distribuita. L'imposta sostitutiva riferibile alla riserva trasferita al concedente costituirà per quest'ultimo credito d'imposta".
Se è, invece, il concedente a operare gli ammortamenti, la rivalutazione potrà essere effettuata solo da quest'ultimo.

Nei casi di cessione infragruppo, ex articolo 123 del Tuir, il fondamentale chiarimento contenuto nella circolare in esame è che "la disciplina ordinaria della rivalutazione o del c.d. "riallineamento" non potranno trovare applicazione né da parte del cedente, né da parte del cessionario", e ciò in quanto viene meno la condizione secondo cui il bene da rivalutare o da riallineare deve essere presente sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, sia in quello dell'esercizio successivo.

Infine, in caso di conferimento d'azienda, ex articolo 176 del Tuir, in base al principio di continuità nel possesso aziendale, desumibile dal quarto comma del predetto articolo, "il conferitario potrà rivalutare ovvero effettuare il c.d. "riallineamento" sui beni oggetto di conferimento, anche se i beni aziendali da rivalutare o da riallineare figuravano iscritti nel bilancio del conferente dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004".

Per quanto riguarda la modalità di rivalutazione, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 11, legge n. 342 del 2000, e negli articoli 4, 5 e 6 del Dm n. 162 del 2001, che prevedono tre differenti metodi alternativi:

  1. rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento
  2. rivalutazione del solo costo storico
  3. riduzione del fondo di ammortamento.

Di fondamentale importanza sono due chiarimenti:

  • "la rivalutazione effettuata secondo le modalità sub 1. e sub 2. non potrà mai portare il costo storico del bene rivalutato ad un valore superiore a quello di sostituzione. Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità"
  • "qualunque sia, tuttavia, il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione, come stabilito dall'articolo 11 della legge n. 342 del 2000, è rappresentato dal valore economico del bene", determinato in base ai valori correnti e alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, ovvero in base al "valore interno" stimato in base alla consistenza, alla capacità produttiva e alla effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa.

Da rimarcare, inoltre, che:

  • con riferimento a una particolare categoria omogenea di beni, si possono utilizzare anche metodi di rivalutazione diversi, ma non anche differenti criteri di determinazione del valore economico
  • è consentita una rivalutazione che si attesti a valori intermedi tra quello di libro e quello economico, a condizione che siano adottati criteri uniformi per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Infine, sono individuati i seguenti obblighi strumentali alla rivalutazione, a carico di amministratori e sindaci:

  1. indicazione nelle rispettive relazioni al bilancio dei criteri utilizzati per rivalutare le varie categorie di beni
  2. attestazione che il valore rivalutato iscritto in bilancio non eccede il valore attribuibile in base ai criteri menzionati
  3. annotazione della rivalutazione nell'inventario e nella nota integrativa del relativo bilancio
  4. indicazione nell'inventario del costo originario del bene rivalutato, nonché delle eventuali precedenti rivalutazioni.

Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione; lo stesso è iscritto in contropartita della rivalutazione per un importo corrispondente al maggior valore dei beni, al netto dell'imposta sostitutiva.

Il paragrafo 1.6. della circolare fornisce, poi, chiarimenti in merito alle categorie omogenee dei beni oggetto di rivalutazione.
Principio generale è la facoltatività della rivalutazione; tuttavia, una volta operata la scelta di rivalutare, "essa deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, così come individuati dall'articolo 4 del D.M. n. 162 del 2001. I requisiti di appartenenza alle diverse categorie sono quelli esistenti alla data di chiusura del bilancio in cui è eseguita la rivalutazione".

Si ricorda che per i beni immateriali, la rivalutazione può riguardare ognuno di essi, perché non è configurabile il raggruppamento per categorie.
Degna di nota è la rivalutazione riguardante partecipazioni in regime di pex; in tal caso, "l'opportunità di effettuare la rivalutazione va valutata anche in funzione delle modifiche apportate dal decreto legge n. 203 del 2005 che hanno introdotto limiti al regime di esenzione".

Con riferimento alla decadenza dei benefici della rivalutazione, ipotesi che si verifica per l'inosservanza degli obblighi posti dalla legge e dal Dm di attuazione, la circolare chiarisce che "il contribuente potrà tuttavia impedire la caducazione degli effetti ... qualora, anche in sede di accertamento, provveda al versamento dell'imposta sostitutiva non versata con riferimento al bene illegittimamente escluso, maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge".
Viene, tuttavia, precisato che "resta inteso che l'assolvimento di tale onere non comporta anche il riconoscimento del maggior valore relativo ai beni esclusi dalla rivalutazione", in quanto il maggior valore di tali beni non è stato imputato a capitale o accantonato nella speciale riserva a titolo di saldo attivo di rivalutazione.

1 - continua. La seconda parte sarà pubblicata venerdì 30

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