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Attualità

Rottamazione: terza rata in scena
da sola oppure con gli "arretrati"

L'importo è quello riportato sul Rav inviato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione insieme alla "Comunicazione delle somme dovute". Molti i canali tra i quali scegliere per il versamento

immagine della palla da biliardo numero 3
L'articolo 1 del decreto legge 148/2017, convertito nella legge n. 172/2017 del 4 dicembre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, ha introdotto numerose novità relative alla "rottamazione delle cartelle".
In particolare, è stata prevista una proroga per il pagamento degli importi dovuti per il 2017 a favore di coloro che avevano già aderito alla definizione agevolata. Infatti, i termini per il versamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre sono stati fissati al 7 dicembre 2017 (si ricorda che la versione originaria del testo del decreto prevedeva lo slittamento al 30 novembre delle rate di luglio e settembre).
Inoltre, il termine per il versamento della rata in scadenza ad aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018 (cfr Il decreto fiscale diventa legge: ampio il ventaglio delle novità, anche per avere un quadro d'insieme su tutte le novità relativa all'estensione dell'ambito applicativo della "rottamazione").

Pertanto, in base alle nuove disposizioni slitta di una settimana l'ultimo giorno utile per versare la terza rata relativa alla rottamazione delle cartelle dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e per rimettersi in regola nel caso in cui sia saltato, in tutto o in parte, il pagamento delle prime due rate scadute a luglio e a settembre.
Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito alla prima tranche della definizione agevolata dei carichi fiscali, prevista dal Dl 193/2016, hanno tempo fino a giovedì 7 dicembre per versare l'ultima rata o, in un'unica soluzione, senza sanzioni e interessi, il debito ancora dovuto per il 2017.

Modalità di pagamento
Per effettuare il pagamento bisogna riprendere in mano i bollettini Rav inviati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione insieme alla "Comunicazione delle somme dovute".
Molte le alternative per il pagamento:
  • dal sito Agenzia delle entrate-Riscossione, sezione pagamenti, tramite App Equiclick, inserendo il proprio codice fiscale, il codice Rav riportato nel bollettino e l'importo, e scegliendo, successivamente, intermediario (banche, Poste e altri istituti di pagamento) e modalità di pagamento (bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto)
  • in banca o all'ufficio postale, presentando il Rav ricevuto e chiedendo l'addebito sul conto corrente (in caso di propria filiale), oppure pagando con carta di credito, prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3mila euro
  • dal sito della propria banca, tramite internet-banking, utilizzando il servizio Rav. Per identificare l'operazione basta inserire il numero del bollettino e l'importo, non è necessaria la causale
  • direttamente agli sportelli Atm di banche (bancomat) e uffici postali (carte banco-posta)
  • presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA e i punti vendita Sisal e Lottomatica. Il pagamento può avvenire in contanti (fino a mille euro), con bancomat o carta di credito (fino a 5mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica)
  • presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche non muniti di Rav; basta, infatti, il proprio codice fiscale. Il versamento potrà essere effettuato con carte di credito o prepagate, bancomat (nelle casse abilitate), assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari della Banca d'Italia, assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20mila euro, intestati all'ordine dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in contanti per importi sotto i 3mila euro
  • con domiciliazione bancaria, con addebito sul proprio conto corrente (questa opzione, però, non può più essere utilizzata per l'appuntamento del 7 dicembre. La procedura, infatti, prevede che la richiesta di attivazione del mandato sia presentata alla banca almeno 20 giorni prima della scadenza della rata; comunque, nel caso in cui il servizio venga richiesto oltre tale termine, la modalità sarà utilizzata dalla rata successiva)
  • altra chance è il pagamento tramite compensazione dei crediti commerciali "certificati" vantati nei confronti della pubblica amministrazione (per i dettagli e le modalità vedi la sezione dedicata del sito di Agenzia entrate-Riscossione).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile scaricare una copia della "Comunicazione delle somme dovute" nell'area riservata del sito dell'Agenzia entrate-Riscossione e che per richiederla basta compilare l'apposito form disponibile sempre sito della Riscossione.

Infine, messi a posto i conti, arretrati e non, con la scadenza del 7 dicembre, le rate successive riprenderanno come da calendario, in base alle modifiche apportate dal Dl 148/2017, che, si ricorda, come già detto, ha posticipato la rata di aprile 2018 al mese di luglio 2018 e ha lasciato invariata la scadenza di settembre.
 
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