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Attualità

Rottami: la cessione è soggetta al reverse charge

Iva al dieci per cento per i conferimenti effettuati nell’ambito dell’accordo Anci-Conai

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La cessione di quei beni definibili “rottami”, in quanto non più utilizzabili secondo l’ordinaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, rientra, ai fini Iva, tra le operazioni assoggettabili al cosiddetto regime del reverse charge, di cui all’articolo 74 del Dpr n. 633 del 1972. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 29/E del 28 febbraio 2007.

L’istanza di interpello, a cui ha dato risposta l’Amministrazione finanziaria, è stata proposta da una società che "nell’ambito della gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani che eseguirà nei confronti degli utenti domestici o non domestici, raccoglierà e quindi deterrà “rifiuti” e “materiali riciclabili”, che allorché posseggano un valore commerciale, potranno essere ceduti ad altre imprese contro la corresponsione di un corrispettivo quantificato sul valore di mercato del materiale". Tali materiali, come specificato nell’istanza di interpello, potranno derivare sia da imballaggi che da altri manufatti o scarti. Nel primo caso, ai sensi della vigente normativa, saranno conferiti alle piattaforme pre-individuate che fanno riferimento al “Consorzio nazionale imballaggi”, che riconoscerà un corrispettivo ai Comuni o, nel caso di specie, alla società istante; nell’altro caso, invece, l’impresa provvederà ad alienarli ai raccoglitori autorizzati, praticando prezzi di mercato.

L’Agenzia delle entrate ha richiamato, in via preliminare, la risoluzione n. 115 del 2004; con tale documento, la stessa aveva evidenziato come il decreto legislativo n. 22 del 1997 (“decreto Ronchi”), in attuazione dei principi dettati dalla legislazione comunitaria e, in particolare, dalla direttiva n. 94/62/Ce, che ha previsto misure tese a prevenire ed eliminare la produzione di rifiuti di imballaggi, qualificasse l’attività di gestione di rifiuti nel suo complesso "attività di pubblico interesse", finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell’ambiente.

Pertanto, a parere dell’Amministrazione finanziaria, l’operazione di raccolta e conferimento dei rifiuti, effettuata dalla società istante nell’ambito dell’accordo Anci-Conai, individua una fase del processo di gestione dei rifiuti di imballaggio e, pertanto, quale prestazione rientrante nel punto 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, fruisce dell’aliquota Iva del 10 per cento, fissata dalla norma per le "prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito temporaneo previste dall’art. 6, comma 1, lettere d), l) e m) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto".

Il conferimento del materiale rimanente (ovvero di quello che non rientra nella categoria degli imballaggi e negli accordi Anci-Conai) effettuato a favore di raccoglitori autorizzati, è, invece, da considerarsi cessione di beni effettuata sul libero mercato al di fuori di rapporti obbligatori. Pertanto, la cessione di tali beni, definiti “rottami”, come chiarito dalla circolare n. 28/2004, rientrerà tra le operazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

Il regime Iva delle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero è stato disciplinato in origine mediante l’introduzione, nell’articolo 74 del Dpr n. 633 del 1972, di un’apposita disposizione che prevedeva che questo tipo di cessioni fossero effettuate "senza pagamento dell’imposta" (cfr articolo 1, comma 10, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853). La disposizione è stata più volte modificata, con adozione, da ultimo, di un regime che, in virtù di espressa autorizzazione della Commissione europea all’adozione di misure derogatorie alla VI direttiva Cee, poteva essere utilizzato fino al 31 dicembre 2003. In particolare, come illustrato nella circolare 2 agosto 1999, n. 165, il previgente articolo 74 del Dpr n. 633 del 1972 prevedeva una diversa disciplina dei regimi impositivi e dei relativi adempimenti contabili, in relazione ai soggetti coinvolti, all’oggetto delle cessioni e all’ammontare delle stesse. Tale regime di non applicabilità dell’imposta non poteva essere adottato nel caso in cui l’operatore avesse esercitato l’opzione per il regime ordinario, ovvero quando fosse stato superato l’ammontare delle cessioni previsto dalla normativa richiamata.

La cessione di tali rottami, alla luce del vigente articolo 74, sarà, imponibile, ad aliquota ordinaria, secondo un particolare meccanismo in base al quale l’imposta è applicata dall’acquirente che, se soggetto passivo in Italia, diventa debitore della stessa.
Il cedente, pertanto, dovrà emettere la fattura senza addebitare l’Iva, ma indicando comunque nel documento fiscale che si tratta di operazione imponibile ex articolo 74 del citato decreto.
L’acquirente, dal canto suo, al ricevimento del documento contabile, provvederà a integrarlo con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotandolo nel registro delle fatture emesse e, ai fini della detrazione, in quello degli acquisti.

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