La cessione del credito di imposta nel caso in cui - al momento della notifica della stessa - il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, è efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo.
E’ questo l’orientamento ribadito, conformemente alla legislazione vigente in materia, dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E del 16 maggio 2006.
Nel documento di prassi si precisa che, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 43-bis, comma 3, Dpr n. 602/1973, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 384 del 1997 (“Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti di imposta”), l'atto di cessione del credito chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi è efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con la notifica all'ufficio delle Entrate o al Centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione.
La notifica, pertanto, rappresenta il momento rilevante che determina la sostituzione del cessionario al cedente nella posizione di creditore verso l’Erario.
Resta ferma, tuttavia, ai sensi del citato articolo 43-bis, comma 2, del Dpr n. 602/1973, “nei confronti del contribuente che cede i crediti ... l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43”, ossia delle disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di accertamenti.
Infatti, anche dopo la cessione, in base al disposto dell'articolo 1, comma 5, del decreto n. 384 del 1997, restano impregiudicati i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente, così come, ai sensi del successivo comma 6, resta fermo l'obbligo restitutorio del cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l'insussistenza.
In sostanza, secondo l’Agenzia delle entrate, la ratio dell'articolo 1, comma 7, lettera c), del decreto ministeriale n. 384 del 1997, secondo cui qualora - al momento della notifica della cessione - il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali la cessione del credito ha effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria solo per “gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo”, deve rinvenirsi nella tutela degli interessi erariali a fronte di una eventuale compensazione legale del credito ceduto operata dal cessionario.
Sulla scorta di tali considerazioni, sotto l’aspetto pratico, la risoluzione chiarisce che qualora, ad esempio, a fronte di crediti complessivamente vantati per un ammontare di 400 e di iscrizioni a ruolo pari a 100, il cedente trasferisca crediti d'imposta per un ammontare di 300, la cessione sarà pienamente efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Mentre nell’ipotesi in cui l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a carico del cedente sia inferiore all'importo complessivo dei crediti ceduti in più tranche (ad esempio, a fronte di iscrizioni a ruolo pari a 100, siano ceduti, in tre diverse tranche da 100, crediti d'imposta per un importo complessivo pari a 300), la cessione sarebbe inefficace solo pro-quota, con riferimento cioè alla parte di crediti “assorbita” dall’importo iscritto a ruolo (nell’esempio sarebbe quindi inefficace la cessione dell'ultima tranche).
Restano comunque integri, i poteri spettanti all'Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente, secondo le norme sopra illustrate.
E’ opportuno ricordare che, secondo quanto previsto dal citato regolamento del 1997, il cessionario a seguito dell’acquisto del credito, da operarsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, non potrà cedere a sua volta il credito, o meglio, ove ciò avvenisse, i relativi atti di cessione a terzi saranno inefficaci nei confronti dell'Amministrazione.
Inoltre, nel caso di insussistenza del credito rimborsato al cessionario, quest’ultimo, ovviamente nei limiti delle somme rimborsate, sarà solidalmente responsabile con il cedente per la restituzione delle stesse. La solidarietà ha effetto purché siano notificati anche al cessionario gli atti con cui l’Amministrazione procede al recupero delle somme indebitamente rimborsate. A tal fine, sia il cedente che il cessionario hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle variazioni del domicilio fiscale, in mancanza gli stessi non potranno eccepire il difetto della notifica.
Sempre in base alle disposizioni dell’articolo 1 del decreto n. 384 del 1997, infine, l'atto di cessione dei crediti di imposta è inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, oltre che nell’ipotesi esaminata nella risoluzione in commento, anche se, al momento della notifica, l'Amministrazione abbia già proceduto all'emissione dell'ordinativo di pagamento, o se sia stata presentata richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato e, sempre al momento della notifica, il ministero delle Finanze abbia già proceduto alla trasmissione dell'elenco degli aventi diritto al rimborso al ministero del Tesoro.
Il ruolo? Difensore dell’interesse erariale
La cessione del credito d’imposta è efficace solo per la parte che eccede le somme già iscritte al cedente
