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Attualità

Saldo Imu e Tasi: venerdì 16,
i comuni aspettano alle casse

In scadenza il termine per il versamento della seconda rata delle imposte locali dovute per il 2016, legate al possesso di immobili diversi dall’abitazione principale “non di lusso”

I possessori di immobili, entro domani, sono chiamati a effettuare il saldo delle imposte municipali Imu e Tasi, con eventuale conguaglio della prima rata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre scorso sul sito del Mef, alla pagina Fiscalità regionale e locale, dove è possibile consultare regolamenti, delibere, aliquote e tariffe comunali.
I due tributi non sono dovuti per l’abitazione principale, ossia l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica, a condizione che non sia accatastata in una delle categorie “di lusso” (A/1, A/8, A/9). È esentato dalla Tasi (o, meglio, dalla quota a suo carico, tra il 10 e il 30%, secondo quanto stabilito dal Comune) anche il detentore dell’immobile (inquilino o comodatario), che destina l’appartamento a propria abitazione principale.
Le modalità di pagamento sono le stesse della prima rata: bollettino di conto corrente postale o modello F24.
 
Agevolazioni per le zone terremotate
Per i fabbricati ubicati nelle zone del Centro Italia colpite dai recenti eventi simici, distrutti o sgomberati per inagibilità, totale o parziale, il Dl 189/2016 dispone l’esenzione sia dall’Imu che dalla Tasi, a partire dal saldo dovuto entro il 16 dicembre prossimo, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità. Non oltre, però, il 31 dicembre 2020.
 
Le delibere comunali
Il saldo dell’Imu e della Tasi va effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per l’anno 2016 a condizione che:
  • l’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (con l’eccezione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, per i quali è stato stabilito il termine del 30 giugno, poi ulteriormente differito al 31 luglio per i comuni interessati dalle ultime elezioni amministrative) e pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre;
  • l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella in vigore per l’anno 2015. 
La verifica in ordine alla sussistenza di tali condizioni può essere effettuata agevolmente attraverso l’accesso alla pagina “Fiscalità regionale e locale in cui sono riportate, per ciascun comune, le delibere adottate nei vari anni e una tabella con l’indicazione delle date di adozione della delibera e di pubblicazione della stessa.
Per controllare se c’è stato un eventuale aumento rispetto al 2015, è possibile, nello stesso ambito, confrontare le aliquote determinate per il 2016 con quelle vigenti l’anno scorso, attraverso la consultazione delle relative delibere.
 
Nel caso in cui non fosse presente alcuna delibera relativa al comune dove è situato l’immobile per il quale si devono versare l’Imu e/o la Tasi, il saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nel 2015, tenendo conto, ovviamente, delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, in materia di abitazione principale, terreni agricoli e immobili in comodato e locati a canone concordato

Infine, qualora dalle delibere risultino aliquote aumentate rispetto all’anno scorso, si dovrà comunque tener conto di quelle in vigore nel 2015, come previsto dal comma 26 dell’articolo 1 della legge 208/2015: per l’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle delibere comunali (e delle leggi regionali) nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatto salvo il caso in cui l’ente deliberi il predissesto o il dissesto.
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