L’imposta corrisponde alla differenza tra l’imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale e quella già versata periodicamente nel corso dell’anno.
Il versamento non va eseguito se l’importo dovuto è inferiore a 11 euro.
Dichiarazione Iva in Unico
Per i contribuenti Iva che, invece, presentano la dichiarazione in forma unificata (quindi, insieme a quella dei redditi), il termine del 18 marzo rappresenta solo la prima chance per saldare l’imposta.
In questo caso, infatti, è possibile far slittare l’adempimento alla stessa scadenza prevista per i pagamenti da Unico 2013 (17 giugno o 17 luglio), maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo. Quindi:
- se si sceglie di pagare il 17 giugno, l’importo del saldo Iva 2012 dovrà essere maggiorato dell’1,20% (= 0,40% x 3 mesi)
- se si effettua il pagamento il 17 luglio, andrà prima maggiorata l’imposta da versare dell’1,20% (= 0,40% x 3 mesi) e, successivamente, all'importo ottenuto andrà aggiunta l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento dal 17 giugno al 17 luglio.
Come eseguire il versamento
Il saldo Iva deve essere versato utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica. All’interno della sezione “Erario”, devono essere riportati:
- il codice tributo “6099”, per il tributo principale
- il codice tributo “1668”, per gli interessi da rateizzazione
- il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione)
- l’anno di riferimento
- l’importo del saldo.
Per omesso o parziale versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo. Il contribuente, però, ha la possibilità di rimediare alla dimenticanza, utilizzando il ravvedimento operoso.
E’ importante ricordare che il mancato versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, per un importo superiore a 50mila euro per periodo d'imposta, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Per la consumazione del reato, l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione deve protrarsi fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.