Scadenza in arrivo per il saldo Iva. Il 16 marzo è l’ultimo giorno per versare l’imposta relativa al 2022, in un’unica soluzione senza maggiorazione. È possibile anche il pagamento differito entro il 30 giugno applicando, però, la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, per ogni mese o frazione di mese successivo alla scadenza del 16 marzo.
Rateazione
È ammessa anche la rateazione con versamenti di pari importo di cui:
- la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo
- quelle successive, entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio…) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
In questo caso è previsto un interesse fisso pari allo 0,33% mensile, da corrispondere sulle rate successive alla prima. Quindi la seconda rata avrà una maggiorazione dello 0,33%, la seconda dello 0,66% e così via.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
4 opzioni di pagamento
Il contribuente in sintesi può scegliere:
- il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo
- la rateizzazione, applicando la maggiorazione pari allo 0,33% mensile per le rate successive alla prima
- il versamento in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del Dpr n. 435/2001), aggiungendo lo 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
- la rateizzazione dalla data di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando inizialmente l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine del 30 luglio, fissato dal comma 2 dell’articolo 17 del Dpr n. 435/2001, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Il versamento dovrà essere eseguito in modalità telematica, utilizzando il modello F24, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.