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Attualità

Scadenza in avvicinamento
per il 730 integrativo “a favore”

Chi si accorge di aver commesso errori o dimenticanze a proprio danno nella dichiarazione originaria può rimediare, presentando un nuovo modello

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Per i contribuenti che nella compilazione del 730/2011 sono incappati in sviste, dimenticando ad esempio l’esposizione di oneri deducibili o detraibili, o hanno riportato in maniera errata i dati del sostituto incaricato del conguaglio, è il momento di agire.
È martedì 25 ottobre l’ultimo giorno utile per consegnare a un Caf o a un professionista abilitato il modello 730 integrativo e porre così rimedio a errori o dimenticanze a proprio danno riscontrati successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria.
 
In pratica, l’opportunità riguarda chi ha tralasciato di indicare elementi che avrebbero comportato un maggior rimborso o un minor debito. Nella compilazione del nuovo 730 è importante specificare che si tratta di una modifica del precedente, inserendo il codice numerico nell’apposita casella “730 integrativo” che compare sul frontespizio del modello.
Esaminiamo i casi specifici che si possono determinare.
 
Codice 1 per maggior credito o minor debito
Se l’errore commesso, o l’involontaria omissione, comporta un maggior credito o un minor debito o un’imposta invariata, perché non sono stati considerati, al momento della presentazione, tutti gli oneri detraibili o deducibili o sono stati indicati erroneamente dati la cui correzione non modifica la liquidazione delle imposte (esclusi i dati del sostituto d’imposta), occorrerà presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo”.
 
2 è il “numero” per rettificare i dati del sostituto
Nel caso in cui non siano stati riportati, sul modello originario, elementi utili per il riconoscimento del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio, o siano stati riscontrati errori di compilazione dei dati, il dichiarante dovrà presentare un 730 integrativo inserendo il codice 2 nella casella dedicata. Il nuovo modello dichiarativo dovrà essere compilato con le stesse informazioni contenute nel precedente, con la sola differenza del contenuto del quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
 
…. e 3, nel caso “misto”
Sul frontespizio del 730 integrativo va indicato, infine, il codice 3, nel caso in cui il contribuente si accorga di essere incorso in un errore od omissione che determina un maggior credito o un minor debito e, contemporaneamente, siano stati commessi errori riguardanti i dati del sostituto.
 
730 integrativo sempre all’intermediario abilitato
Anche se in origine il 730 è stato presentato al proprio sostituto d’imposta, l’“integrativo” va consegnato esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato, producendo la documentazione riguardante la modifica apportata per consentirgli il controllo della conformità dell’integrazione richiesta.
Nel caso in cui ci si rivolga a un intermediario diverso dall’originario (o inizialmente ci si sia avvalsi del proprio sostituto d’imposta), va presentata tutta la documentazione.
 
A dicembre il nuovo conguaglio
E’ importante sapere che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure già avviate con la consegna del primo 730; pertanto, il sostituto d’imposta effettuerà ugualmente i rimborsi spettanti o le trattenute previste dal modello originariamente presentato.
Il contribuente che rettifica il 730 riceverà dall’intermediario, entro il 10 novembre, un nuovo prospetto di liquidazione in cui viene indicata la somma a rimborso spettante. Il conguaglio a credito sarà effettuato sulla retribuzione erogata a dicembre.
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