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Attualità

Scadenze di fine anno: acconto Iva
il versamento entro il 27 dicembre

Si tratta della data finale a disposizione dei contribuenti per pagare quanto dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno

acconto iva

Entro venerdì 27 dicembre, i contribuenti Iva devono andare alla cassa per versare l’acconto 2019.
Il versamento sarà pari all’88% dell’importo totale, calcolato con metodo storico o previsionale, o pari all’Iva risultante a debito il 20 dicembre 2019 in caso di calcolo con il metodo analitico, da effettuare tramite modello F24 in modalità telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario abilitato,
I contribuenti dovranno versare un’anticipazione dell’imposta che risulta dovuta per l’ultimo periodo del 2019, come previsto dall’articolo 6 della legge n. 405/1990; si tratta del mese di dicembre per i contribuenti Iva mensili e dei mesi da ottobre a dicembre per i trimestrali. Per fare questo i contribuenti interessati hanno a disposizione diversi metodi di calcolo (storico, previsionale e analitico) che consente loro di calcolare l’acconto da versare e scegliere poi quello meno oneroso.

Chi deve andare in cassa e chi no
L’obbligo del versamento dell’acconto Iva riguarda tutti i contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, tra i quali ricordiamo a titolo esemplificativo i commercianti e artigiani, gli imprenditori, gli agenti e rappresentanti di commercio, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti e non iscritti agli albi professionali, le società di persone, le snc, le sas e le società semplici, le società di capitali e enti commerciali, le spa, le srl, le società cooperative, enti pubblici e privati, istituti di credito, società fiduciarie e altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda, invece, gli esonerati va innanzitutto ricordato che l’obbligo di versamento non riguarda i contribuenti per i quali l’importo determinato risulta inferiore a 103,29 euro.
Inoltre, risultano “salvi” dall’obbligo coloro che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2019
  • hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2019 se contribuenti mensili, entro il 30 settembre se trimestrali
  • per l’anno d’imposta 2018 hanno chiuso a credito la liquidazione di dicembre se “mensili”, del quarto trimestre se “trimestrali speciali” (articolo 73, primo comma, lettera e) e articolo 74, quarto comma del Dpr n. 633/1972) o la dichiarazione annuale se “trimestrali su opzione” (articolo 7, Dpr n. 542/1999)
  • hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti o, comunque, senza obbligo di pagamento
  • sono produttori agricoli in regime di esonero (articolo 34, comma 6, Dpr n. 633/1972) con un volume di affari annuo fino a 7mila euro
  • esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale (articolo 74, comma 6, Dpr n. 633/1972)
  • sono associazioni sportive dilettantistiche associazioni senza fini di lucro, proloco in regime forfetario
  • sono nel regime dei nuovi minimi o forfetario.

Come si determina l’acconto
Individuati coloro che devono versare l’acconto, va ora stabilito come calcolare il “quantum”. Innanzitutto ricordiamo che la partita Iva, sia essa mensile o trimestrale, può scegliere tra tre diversi modi di calcolare l’acconto di fine anno: il metodo storico, quello previsionale e l’analitico e effettuare il versamento a lui più favorevole.

Il metodo generalmente più utilizzato è lo storico che è determinato nell’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente (in questo caso il 2018).
Altro metodo utilizzato è il previsionale in base al quale l’importo da versare è determinato sulla base di una stima, pari all’88%, delle operazioni che si prevede di dover effettuare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) o in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali ordinari) o per il quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali “speciali).
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, è necessario considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
In alternativa ai metodi precedenti il contribuente ha a disposizione il metodo analitico che si basa sul dato reale determinando un acconto pari al 100% dell’imposta relativa alle operazioni (mensili o trimestrali) effettuate fino al 20 dicembre.

Tutto pronto per il versamento
Una volta stabilito l’importo, il versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con modalità telematica (“F24 web” o “F24 online”), direttamente o tramite intermediari abilitati, con possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi, ma senza possibilità di rateizzazione.

I codici tributo da indicare sono:

  • 6013    versamento acconto Iva mensile
  • 6035    versamento acconto Iva trimestrale.

Nel modello F24 andrà indicato come anno di riferimento il 2019.
Il versamento dell’acconto 2019 andrà stornato dalla liquidazione relativa al mese di dicembre per i contribuenti Iva mensili da effettuare entro il 16 gennaio 2020, dalla liquidazione dell’imposta relativa al quarto trimestre 2019 che andrà eseguita entro il 17 febbraio 2020 (il 16 scadenza naturale cade di domenica) per i trimestrali speciali o dalla liquidazione annuale per il 2019, da effettuarsi entro il 16 marzo 2020, per i contribuenti Iva trimestrali su opzione.

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