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Attualità

Scissione: l'istanza va firmata dal legale rappresentante

Parere n. 6 deliberato il 24 febbraio 2005

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Il parere in commento viene richiesto da uno studio professionale su incarico di un contribuente che, non condividendo le argomentazioni addotte dalla direzione centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, interpellata in prima istanza, si rivolge al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive per avanzare ulteriori eccezioni a sostegno della non elusività di un'operazione di scissione societaria parziale proporzionale.

L'Agenzia delle Entrate aveva censurato la soluzione interpretativa formulata, come elusiva, nel presupposto che essa non risultava essere sostenuta da valide ragioni economiche e che, non ponendosi come alternativa fisiologica alla vendita diretta dell'immobile, appariva prioritariamente finalizzata a conseguire un risparmio d'imposta indebito perché si sarebbe concretizzato nell'aggiramento di specifiche norme dettate dall'ordinamento tributario.

Il Comitato consultivo si astiene da ogni indagine di merito, privilegiando la non accessibilità nel merito stesso imposta dal mancato rispetto delle condizioni di ritualità dettate dalla procedura contenuta nei decreti ministeriali n. 194 e n. 195 del 13 giugno 1997.

In circostanze del genere al Comitato viene riservata - a norma del comma 7 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 194/97 - la facoltà di disporre eventuali adempimenti istruttori delegandone l'esecuzione a uno dei suoi componenti, che vi procede, con l'assistenza della segreteria e avvalendosi della collaborazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.
L'attivazione della procedura istruttoria offre al contribuente il beneficio dell'interruzione del termine per la formazione del silenzio assenso, previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge n. 413/91.

Nel caso in esame non si è ritenuto di procedere alla richiesta d'informativa perché l'istanza difetta di uno degli elementi - la sottoscrizione - la cui carenza è espressamente sanzionata a pena d'inammissibilità dal comma 2, lettera e), dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 194/97 e dal comma 2, lettera c), dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 195/97.

L'interpello è uno strumento messo a disposizione dei contribuenti dall'articolo 21 della legge n. 413 citata a beneficio dei quali "è istituito, alle dirette dipendenze del ministro, il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti" e - come recita il successivo comma 3 dello stesso articolo - il parere reso ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario.

Il richiamo normativo conduce in maniera inerziale alla conclusione che, laddove la richiesta risulti - come nel caso in esame - formulata da un professionista che non agisce in nome e per conto del contribuente, ma unicamente nella sua qualità professionale, la richiesta medesima deve, a doppio titolo, considerarsi inammissibile perché non esiste il rapporto tributario al quale sia possibile riferire l'efficacia del parere deliberato dal Comitato consultivo.

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