Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Scissione parziale non proporzionale inammissibile in rito ed elusiva nel merito

Parere n. 30 deliberato il 4 ottobre 2006

Thumbnail

Con il giudizio d’inammissibilità contenuto nel parere in commento, il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive va oltre la prescrizione cogente dei requisiti riconosciuti dal legislatore regolamentare nell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 194 del 13 giugno 1997 come imprescindibili per l’esame delle istanze d’interpello, per ribadire il principio della legittimità di un pronunciamento nel merito qualora, come nel caso in esame, venga adombrata l’esistenza di profili di elusività.

Nella fattispecie, è proprio il connubio delle due circostanze a giocare un ruolo negativo nella possibilità di considerare il ricorso alla facoltà d’integrazione istruttoria voluta dalla disciplina procedurale al successivo comma 13 dell’articolo appena citato, nel caso in cui, come più volte chiarito nella giurisprudenza del Consesso, le lacune documentali e/o circostanziali siano talmente vistose da vanificare il contenuto del riferimento normativo alla integrazione probatoria ovvero nel caso in cui il progetto avanzato dall’interpellante appaia palesemente e fondatamente censurabile per i manifesti contenuti di elusività.
Vediamo perché attraverso l’interpretazione resa dal Comitato consultivo.

Propone l’istanza una società immobiliare a ristretta base familiare (cinque soci), operativa nei settori della costruzione e locazione di beni immobili, che riferisce di essere proprietaria di un fabbricato, formato da quattro unità immobiliari, due immobili industriali (categoria catastale D/8) e due locali di deposito (categoria catastale C/2). Precisa, in particolare, l’interpellante che una metà dello stabile è locata alla società Y Snc, partecipata dai soci B e C che esercitano l'attività di ristorante e pizzeria, mentre la residua parte del fabbricato è locata ad altra società esercente l’attività di esposizione e vendita di mobili.

La prospettiva di nuove unità immobiliari sarebbe la causa di gravi divergenze tra i soci sulla loro destinazione e motiverebbe l’intenzione di procedere a un’operazione di scissione non proporzionale ai sensi dell’articolo 2506, comma 2, cc, per mezzo della quale l’istante trasferirà il 50 per cento del suo patrimonio immobiliare (consistente nelle unità immobiliari in cui la beneficiaria esercita attualmente la propria attività, oltre alle corrispondenti poste attive e passive di bilancio, per lasciare in titolarità della società istante le restanti proprietà immobiliari) alla beneficiaria medesima.

La scissione consentirebbe:

  • alla scissa di continuare - rilanciandola per le connesse maggiori possibilità di fruizione di crediti e di allargamento della base societaria - l'attività di gestione immobiliare attraverso la locazione e/o la vendita delle unità immobiliari
  • alla beneficiaria di conseguire un’autonomia decisionale piena nell’utilizzo di un immobile di proprietà ottenendo, allo stesso tempo, una riduzione dei costi di gestione dovuti alla cessazione del contratto di locazione e una possibilità di accesso al mercato del credito e alle agevolazioni relative agli investimenti nel settore turistico.

L’operazione prospettata – sostiene l’istante – non determinerebbe alcun risparmio d’imposta in quanto, avvenendo il trasferimento degli immobili alla società beneficiaria a valori di libro, la tassazione si avrebbe in ogni caso o all'atto della successiva cessione o assegnazione ai soci della beneficiaria.
Viene, infine, precisato che non è intenzione dei soci procedere alla successiva cessione delle partecipazioni detenute nella scissa ovvero ricevute nella beneficiaria.

La fattispecie rappresentata si colloca a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’interpello previsto dall’articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, per il quale il Comitato consultivo è deputato a valutare, ai fini della qualificazione fiscale, la sussistenza delle precondizioni dettate dal legislatore dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 30 settembre 1973.
La scissione, operazione fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, scivola sotto la mannaia della censura di elusività qualora, non sorretta da valide ragioni economiche, divenga funzionale, nell’immediato o in una progressione temporale in cui atti, eventi o negozi trovino comunque in essa la loro matrice, nel conculcare l’ordinamento tributario aggirandone obblighi o divieti per conseguire risparmi d’imposta indebiti.

L’ipotesi è tutt’altro che oziosa e assume una valenza numericamente esponenziale quando, come nel caso in rassegna, al di là delle dichiarate divergenze tra i soci, non siano chiare le motivazioni di plausibilità del disegno nell’ottica antielusiva.
Tale circostanza, più volte oggetto di censura da parte del Comitato consultivo (campionando le più recenti pronunce: pareri nn. 17, 18, 34, 41, 48 del 2005), fa nascere il sospetto che la soluzione interpretativa proposta mascheri la precisa volontà di utilizzare la società scindenda come contenitore di una parte del patrimonio immobiliare che si intenderebbe assegnare ai soci eludendo, con l’aggiramento delle disposizioni recate dall’articolo 85, comma 2, del Tuir, i più esosi oneri connessi a un’assegnazione diretta.

La contraddittorietà, inoltre, tra le asserzioni e i dati desumibili dalla pur carente documentazione revocano ogni possibilità di assoluzione del progetto perché non sono ravvisabili le vantate possibilità di rilancio della capacità produttiva che, nella scindenda, risulterebbero, piuttosto, inibite nella ordinaria continuità.
Come evidenziato nel parere, infatti, dal verbale di assemblea esibito in allegato all’istanza, si evince che “i disaccordi tra i soci della scindenda sono sorti, in realtà, a causa del fatto che tre di essi (soci) avevano manifestato l’intenzione di vendere a terzi sia le nuove unità immobiliari da realizzare con le sopraelevazioni sia quelle preesistenti, mentre gli altri due (soci) si erano dichiarati contrari alla decisione”. Tale dettaglio - che è di per sé motivo sufficiente di perplessità sulle reali prospettive di continuazione dell’attività d’impresa della società scindenda, tenuto conto che i relativi soci hanno già dichiarato di voler dismettere tutto il patrimonio immobiliare (attuale e futuro) - fa il paio con la valutazione che il patrimonio medesimo è di una consistenza tale da lasciar supporre una condizione di operatività già allo stato attuale limitata.

Il parziale assolvimento dell’onere probatorio evidenziato nel parere (nel quale viene indicato in maniera dettagliata il contenuto delle lacune rilevate. Vi si legge, infatti, che:

  • all’istanza non è stato allegato il progetto di scissione né, in alternativa, una relazione degli amministratori sia della società scissa che della società beneficiaria, contenente l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a quest’ultima e del loro effettivo valore economico, nonché della congruità dei criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote di partecipazione nelle due società
  • non sono stati forniti i bilanci della società scindenda relativi ai tre esercizi precedenti a quello in cui avverrebbe la scissione
  • non risulta allegata la copia dei contratti di locazione attualmente in essere né sono state fornite indicazioni in ordine ai profili economici dei rapporti contrattuali che interessano gli immobili di proprietà
  • pur avendo l’istante affermato che la scissione avverrebbe ai sensi dell’articolo 2506, comma 2, del Codice civile, non è dato rilevare quale sarebbe l’assetto post scissione del capitale sociale della scindendo
  • il contenuto dell’istanza non chiarisce le ragioni economiche o le prospettive di effettiva continuazione e di rilancio delle attività imprenditoriali della società scindenda e di quella beneficiaria, che dovrebbero sottostare all’operazione prospettata)

conforta, dunque, il sospetto che la riorganizzazione sia strumentale all’elusione della tassazione sulle plusvalenze relativa alla liquidazione delle quote.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/scissione-parziale-non-proporzionale-inammissibile-rito-ed-elusiva-nel