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Attualità

Gli sconti viaggiano su due e quattro ruote

Contributi ed esenzioni dal bollo per chi sostituisce auto e moto inquinanti con altre a minor impatto ambientale

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Nella Finanziaria 2007 trovano spazio alcune disposizioni sul tema della lotta all’inquinamento e dello sviluppo della mobilità sostenibile. Obiettivo specifico delle nuove norme è quello di favorire la diminuzione del numero dei veicoli immatricolati come “euro 0” e “euro 1” e incentivare l’adozione di veicoli “euro 4” ed “euro 5”, a minor impatto ambientale.

Ecco di seguito le novità rilevanti in materia, contenute nell’articolo 1 della legge (dal comma 224 al comma 241):

  1. dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, se si consegnano gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, a un demolitore, accompagnati da un certificato di rottamazione rilasciato da un centro autorizzato, si ha diritto a un contributo, del valore massimo di 80 euro per ciascun veicolo, che copre il costo di demolizione (comma 224). Chi effettua la rottamazione senza sostituire il veicolo e non è intestatario di alcun automezzo registrato, può anche richiedere per un anno il rimborso totale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nel proprio comune di residenza e domicilio (comma 225)
  2. se, in seguito a demolizione, si sostituiscono autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo “euro 0” e “euro 1” con autovetture nuove “euro 4” o “euro 5” (con emissione non superiore a 140 grammi di anidride carbonica al chilometro), è possibile ottenere un contributo di 800 euro per l’acquisto dei suddetti veicoli e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni. Tale esenzione è valida per tre anni se gli autoveicoli acquistati hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. I limiti di cilindrata non hanno validità per le autovetture e gli autoveicoli acquistati da persone fisiche con nucleo familiare formato da almeno sei componenti, che non siano intestatari di altro veicolo (comma 226)
  3. è possibile ottenere un contributo di 2.000 euro per l’acquisto di autocarri immatricolati “euro 4” o “euro 5” (con peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate), in sostituzione di veicoli “euro 0” e “euro 1” della stessa categoria, precedentemente sottoposti a demolizione (comma 227).

Le disposizioni riportate nei punti 2. e 3. sono valide per veicoli nuovi acquistati con un contratto di vendita con decorrenza dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007 e immatricolati entro il 31 marzo 2008.

  1. per l’acquisto di autovetture e autocarri nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o Gpl, o alimentazione elettrica o a idrogeno, è previsto un contributo di 1.500 euro (incrementato di 500 euro se il veicolo abbia anche emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per km). Il beneficio (cumulabile, ricorrendone le condizioni, con quelli esposti ai precedenti punti 2 e 3) è sfruttabile per i veicoli con contratto di vendita stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2009, e che possono essere immatricolati fino al 31 marzo 2010 (comma 228)
  2. a decorrere dal 1° dicembre 2006, fino al 31 dicembre 2007, è prevista l’esenzione dalle tasse automobilistiche, per un periodo di cinque anni, per chi acquista un motociclo di categoria “euro 3” in sostituzione di un mezzo “euro 0”, dopo la demolizione. Anche in questo caso, per il costo di rottamazione è previsto un contributo massimo di 80 euro. I motocicli in questione possono essere immatricolati entro il 31 marzo 2008 (comma 236).

Il comma 231 stabilisce che il centro autorizzato per la rottamazione o le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore il contributo necessario per la demolizione e lo recuperano successivamente come credito d’imposta.
Per beneficiare del contributo per la rottamazione e delle altre agevolazioni, il venditore del veicolo deve integrare la documentazione trasmessa al Pra (Pubblico registro automobilistico) con una dichiarazione contenente la conformità del veicolo alle nuove disposizioni, la targa e la copia del certificato di rottamazione (comma 230).

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, invece, devono conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è stata emessa la fattura di vendita, i seguenti documenti, trasmessi a esse dal venditore: copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione del nuovo veicolo, copia del libretto di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo usato, copia della domanda di cancellazione per demolizione e del certificato di proprietà del veicolo demolito e copia dello stato di famiglia, se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente (comma 232).

Entro 15 giorni dalla consegna del nuovo veicolo, il venditore deve consegnare il veicolo ritirato a un demolitore e inoltrare richiesta di cancellazione per demolizione al Pra. I veicoli ritirati sono destinati alla demolizione e al recupero dei materiali, e sono definitivamente sottratti alla circolazione (comma 233).
Il comma 233 prevede anche che, entro il 31 dicembre 2007, il Governo presenti una relazione al Parlamento contenente i dati raccolti dal ministero dei Trasporti, necessaria per valutare l’efficacia delle nuove disposizioni. Eventuali nuove entrate, infatti, potranno essere utilizzate per finanziare il Fondo per la mobilità sostenibile, istituto dall’articolo 1, comma 1121, della legge Finanziaria, con l’obiettivo di realizzare interventi per migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane e potenziare il trasporto pubblico.

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