A ricordarlo è il dipartimento delle Finanze (Df) con un proprio comunicato pubblicato sul sito istituzionale.
Il pagamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di quanto stabilito dalle delibere comunali pubblicate, alla data del 28 ottobre 2017, nell’apposita sezione del sito.
Per determinare correttamente le aliquote applicabili per il versamento del saldo, nel comunicato si invitano i contribuenti a consultare le indicazioni messe a disposizione dal dipartimento.
In particolare, si ricorda che il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per il 2017 a condizione che:
- la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017 e sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2017
- l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nel 2015.
- in caso di delibera approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017 (fatte salve specifiche ipotesi in cui il l’ente locale può, in base a disposizioni di legge, adottare la delibera anche oltre il termine del 31 marzo, come, ad esempio, dissesto finanziario e accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio)
- nel caso in cui non vi sia nessuna delibera relativa alle aliquote dell’Imu e della Tasi pubblicata per il 2017 oppure nell’ipotesi in cui la delibera sia stata pubblicata oltre il termine del 28 ottobre 2017 (fatti salvi i casi in cui la legge prevede che siano efficaci anche le delibere pubblicate oltre tale termine).
Infine, qualora nel 2015 il Comune abbia deliberato la maggiorazione della Tasi dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nel 2017 solo se espressamente confermata nel 2016.
Per maggiori e ulteriori approfondimenti, il comunicato rinvia alle Faq relative al versamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2016, pubblicate il 2 dicembre 2016.