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Attualità

Separazione di attività con "valide ragioni economiche"

Parere n. 21 deliberato il 21 settembre 2005

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Una scissione parziale proporzionale che determini il trasferimento del patrimonio immobiliare della società scissa ad una costituenda società beneficiaria, con continuazione da parte della società scissa dell'attività d'impresa non immobiliare già in atto, e che non sia preordinata alla sottrazione degli immobili ad una gestione imprenditoriale in forma societaria, né al trasferimento a terzi delle partecipazioni sociali nella società beneficiaria, né alla liquidazione di queste o al compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo, appare sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, giacché consente, da un lato, di separare dall'attività commerciale in senso stretto della società scissa l'attività immobiliare, concentrando quest'ultima in capo ad un nuovo soggetto societario, che può esercitarla secondo logiche imprenditoriali distinte ed appropriate al settore immobiliare, e, dall'altro, di favorire l'ingresso di nuovi soci nella società scissa.


Formuliamo qualche breve considerazione su un'operazione di scissione parziale proporzionale oggetto di parere favorevole da parte del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive perché la chiarezza espositiva si sposa con un bagaglio probatorio che non lascia dubbi sulla apprezzabilità economico gestionale della scelta imprenditoriale, nella prospettiva di un legittimo rilancio dell'attività.
La fattispecie viene rappresentata da una Srl, operativa nel commercio di impianti e attrezzature sanitarie dentali, la cui sede aziendale è rappresentata da un immobile detenuto in leasing a seguito di contratto di locazione finanziaria novennale.
La società riferisce di possedere anche, a titolo di proprietà, un immobile commerciale strumentale per natura, non utilizzato per l'attività né per altro e di essere titolare di un capitale sociale ripartito fra tre soci, due dei quali detengono quote uguali pari al 39 per cento ciascuno, mentre il terzo detiene la quota del 22 per cento.

Invocando esigenze strategiche di crescita aziendale, la società presenta un progetto di scissione parziale proporzionale mirato a creare due distinti soggetti giuridici con due assetti patrimoniali distinti: il primo riconducibile alla società scissa Srl cui rimarrebbe l'attività puramente commerciale, il secondo riconducibile a una neo costituenda società beneficiaria, cui verrebbe devoluta la gestione immobiliare e logistica previo trasferimento nel patrimonio di quest' ultima dei due immobili, di cui quello in proprietà a valore di libro. Per quello attualmente detenuto in leasing dalla interpellante, vi sarebbe il subentro della neo costituita nel rapporto contrattuale di locazione finanziaria.

Le modalità di esecuzione della scissione sono dettagliatamente descritte.
Viene, infatti, prospettato che la scissione avverrebbe lasciando inalterate le proporzioni delle quote di ripartizione di capitale di entrambe le società, scissa e beneficiaria, e che la neo costituita verrebbe dotata di un capitale costituito dal valore di libro del cespite immobiliare di proprietà nonché da altri componenti del patrimonio della scissa.
Inoltre , nell'attivo, fra i conti d'ordine verrebbe annotata la presenza di un immobile di proprietà di terzi e, nel passivo, il valore di importo pari all'impegno al pagamento dei residui canoni leasing.
Ai soci della scissa verrebbero, poi, assegnate quote della neo costituita in misura proporzionale a quelle detenute nella Srl, senza trasferire a terzi alcuna partecipazione.
La società scissa, infine, depauperata patrimonialmente dei due immobili, vedrebbe ricostituito il valore patrimoniale ante scissione attraverso un aumento di capitale che i soci fondatori sottoscriverebbero contestualmente all'operazione di scissione, che corrobora il positivo convincimento sulla non elusività del progetto.
Il dato viene ulteriormente confortato dall'impegno esternato nell'istanza di non sottrarre i beni al regime di impresa, mantenendo latenti i plusvalori fino alla loro definitiva cessione o assegnazione ai soci.

Le "valide ragioni economiche" evidenziate nell'interpello preventivo sarebbero individuabili in una ottimizzazione della politica degli acquisti, in un rafforzamento della rete di vendita, in un miglioramento della gestione dei crediti nonché in una politica di investimenti strategici realizzabili attraverso la gestione ordinaria e straordinaria degli immobili (in tale ottica viene, peraltro, evidenziata la volontà dei soci fondatori Srl di rimanere i soli proprietari degli immobili, consentendo nel contempo l'ingresso di nuovi soci interessati alla sola attività tipica dell'impresa, i quali subentrerebbero con esborsi modici, atteso che la società scissa verrebbe alleggerita, in termini di valore, delle due unità immobiliari).

La fattispecie rappresentata presenta evidenti analogie con quella oggetto del parere n. 32 del 9 dicembre 2004.
In quella occasione il Comitato, ribadendo ancora una volta che la scissione parziale e proporzionale, di per sé considerata, non presenta profili di elusività qualora non venga utilizzata strumentalmente all'interno di un più ampio disegno unitario volto a conseguire un indebito risparmio d'imposta e in assenza di valide ragioni economiche, precisò che, nell'ipotesi di successivo scorporo di un contratto di lease-back, il fatto che la beneficiaria concedesse in locazione a prezzi di mercato gli immobili acquisiti e subaffittasse alla scissa l'immobile detenuto per effetto dello scorporo - contestuale alla scissione - del contratto di lease-back, non genera alcun illecito risparmio d'imposta, nel caso in cui i canoni costituenti costi per la scissa diano luogo, correlativamente, a componenti positivi di reddito per la beneficiaria neocostituita.
Ovviamente, la conclusione cui pervenne il Comitato presupponeva che non si rivelasse in una prospettiva, anche futuribile, strumentale al perseguimento di obiettivi (il trasferimento delle partecipazioni societarie) non coerenti con la dichiarata volontà di suddividere il patrimonio della scissa per gestire separatamente l'attività operativa da quella di amministrazione del patrimonio immobiliare.

La fattispecie che si commenta non dà adito a dubbi sulla non elusività del progetto. Leggendo il caso in un'ottica interpretativa coerente con il più recente orientamento - basti citare a tal proposito il parere n. 16 del 20 ottobre 2003 e il n. 9 del 7 aprile 2004 - appaiono in essa compresenti taluni fattori che depongono per una continuità dell'attività imprenditoriale che risulterebbe confermata e potenziata dalla presenza di un vincolo sociale stabile.
L'aumento del capitale nella scissa lascia, infatti, presupporre l'esistenza di una seria volontà di rinvigorire l'attività commerciale che, assumendo una veste più appetibile e più permeabile a nuovi apporti, renderebbe concreto l'obiettivo di ampliare la compagine sociale.
Le osservazioni sinteticamente esposte vengono ulteriormente argomentate nella sequenza motivazionale che precede il dispositivo ove la non elusività dell'operazione viene affermata alla luce della compresenza di talune variabili ritenute dall'estensore come probanti la bontà apprezzabile in termini economico-gestionali della soluzione, ossia:

  • la prospettata scissione parziale proporzionale consentirebbe di separare l'attività di tipo immobiliare da quella in senso stretto commerciale, favorendo il perseguimento degli ulteriori obiettivi delineati nell'istanza e sopra richiamati
  • i beni immobili che transiterebbero nella società di nuova costituzione continuerebbero a essere oggetto di gestione imprenditoriale in forma societaria
  • le quote di partecipazione nella società beneficiaria - come affermato nell'istanza - non verrebbero cedute a terzi e non si profila una successiva liquidazione di detta società, né il compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo
  • diverrebbero soci della società beneficiaria tutti e tre i soci della società scindenda, sicché non sono configurabili effetti di suddivisione del patrimonio immobiliare.

La tangibile plausibilità delle ragioni addotte e delle finalità perseguite indirizzano il Comitato consultivo verso una assoluzione del disegno riconoscendo che l'operazione in esame risulta obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche di una scissione (parziale) anche in considerazione del fatto che la situazione giuridico-economica che si verrebbe a realizzare appare adeguata alle finalità enunciate e non strumentale a soddisfare finalità proprie di atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

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