La scadenza riguarda anche le società che partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo, con le peculiarità proprie di tale tipologia di dichiarazione.
Le società controllanti e controllate, devono aver già presentato, entro il 16 febbraio del 2009, il modello Iva 26 in originale all'ufficio territorialmente competente della controllata e in copia agli uffici competenti delle controllate, qualora le stesse abbiano domicilio fiscale diverso dalla controllante.
L'adempimento è "obbligatorio" per potersi avvalere della particolare procedura. Non può essere invocato il comportamento concludente, come esplicitato dalla norma di riferimento (articolo 4 del Dpr 442/1997) e ribadito dalla Cassazione (sentenza 17707/2009).
Il modello, presentabile solo in formato cartaceo, costituisce condizione inderogabile per avvalersi della facoltà di operare la liquidazione di gruppo. Pertanto, in caso di omessa o tardiva presentazione del modello, gli uffici, stante l'indebito utilizzo di crediti infragruppo, procedono alla riliquidazione dell'Iva periodica e di conguaglio separatamente per ogni società, con il conseguente recupero degli importi compensati infragruppo per il pagamento delle somme dovute.
Le società partecipanti alla liquidazione di gruppo presentano ognuna la propria dichiarazione compilando il quadro VK, la società controllante presenta inoltre:
- la propria dichiarazione annuale, compilando i quadri relativi alla liquidazione di gruppo
- il modello Iva 26LP completo di:
b. le garanzie prestate dalle controllate che trasferiscono crediti
c. la garanzia per l'eccedenza di credito del gruppo del periodo d'imposta precedente compensata.
I quadri destinati alla liquidazione Iva di gruppo sono: VK - VS - VV - VW - VY - VZ.
Il quadro VK, suddiviso in tre sezioni, deve essere compilato da tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo.
Nella "sezione 1" vengono indicati i dati generali, e precisamente la partita Iva della controllante, l'ultimo mese di controllo, la denominazione della società controllante e, a partire dal periodo d'imposta 2007, nel rigo VK2 occorre barrare la casella nel caso la società risulti non operativa ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/1994.
L'ultimo mese di controllo è importante ai fini della corretta imputazione del periodo di partecipazione alla liquidazione di gruppo. Pertanto, in presenza di liquidazione mensile va indicato l'ultimo mese di effettiva partecipazione al gruppo (ad esempio, se il controllo viene meno nel mese di giugno, occorre indicare il mese di maggio - 05), in presenza di liquidazione trimestrale occorre indicare l'ultimo mese del periodo di riferimento (ad esempio, se il controllo termina nel corso del mese di giugno, occorre indicare il mese di marzo - 03 - in quanto il controllo si considera cessato alla fine del primo trimestre).
In presenza di operazioni straordinarie possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- incorporazione di società controllante/controllata di altra società partecipante alla liquidazione di gruppo
- fusione tra due società che partecipano al gruppo e che originano una nuova società
- incorporazione da parte di una società controllante/controllata di una società che non partecipa al gruppo.
- nel quadro VH e VK del modulo relativo alla incorporata, i debiti e i crediti trasferiti fino alla data di incorporazione
- nel quadro VH e VK del proprio modulo, i propri debiti e crediti trasferiti per l'intero anno
Altro dato importante è l'indicazione della operatività della società stessa (rigo VK2).
Le società e gli enti non operativi non possono (articolo 30, comma 4, legge 724/1994):
- chiedere a rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale
- utilizzare il credito in compensazione
- cedere il credito.
Se la società o l'ente risulta essere non operativo per tre periodi d'imposta consecutivi, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'Iva a debito relativa a periodi di imposta successivi, e tale credito si intende abbandonato.
La risoluzione 26/2008 ha evidenziato che i limiti e i vincoli all'utilizzazione dell'eccedenza del credito Iva da parte delle società non operative previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge 724/1994, si applicano anche nel caso in cui la società non operativa, nella qualità di controllata, si avvalga della procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo.
La risoluzione 180/2009 ha ribadito che: "l'eccedenza di credito IVA della società controllata non operativa non può essere correttamente utilizzata in compensazione dell'imposta dovuta dalle altre società del gruppo, né può essere chiesta a rimborso dalla controllante. Tale conclusione trova applicazione anche nel caso in cui la società controllata sia risultata non operativa successivamente all'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo e che, medio tempore, l'eccedenza di credito IVA sia stata utilizzata in compensazione".
Qualora tali crediti siano stati trasferiti e utilizzati in compensazione, l'ufficio in sede di controllo è tenuto al recupero dell'imposta così indebitamente utilizzata, oltre sanzioni e interessi.
La "sezione 2" è dedicata all'indicazione dei debiti e crediti trasferiti e alla determinazione dell'eccedenza a debito o a credito.
Ai righi VK20 e VK21 vanno indicate le somme a credito e a debito trasferite, derivanti dalle somme della liquidazione del quadro VH. La differenza fra le due voci va riportata nel rigo VK22 (eccedenza di debito) o nel rigo VK23 (eccedenza di credito).
Nel rigo VK24 va indicato il credito effettivamente compensato. E' un dato importante, perché a esso sono collegate le garanzie da prestare da parte della società. L'importo può non corrispondere all'eccedenza a credito trasferita; infatti, il dato è desunto non già dalla cifra riportata nel rigo VK23, bensì dall'attestazione che la controllante è tenuta a rilasciare a fine anno a ciascuna società del gruppo, con l'esatta indicazione del credito utilizzato in compensazione, importo che andrà quindi riportato nell'apposita colonna del quadro VS per la determinazione dell'importo da garantire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 13/12/1979.
Altra indicazione importante è l'eventuale compilazione del rigo VK25, nel quale va indicato l'importo a credito utilizzato dalla controllante per la richiesta di rimborso. L'importanza risiede nel fatto che il presupposto di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972 deve risultare in capo alla società che ha maturato il credito.
La "sezione 3" è da compilarsi solo in caso di uscita dal gruppo in corso d'anno.
I quadri che seguono dovranno essere compilati dalla sola controllante, in quanto obbligata a effettuare:
- le liquidazioni del gruppo
- le compensazioni e gli eventuali versamenti
- la compilazione, all'interno della propria dichiarazione Iva, del prospetto riepilogativo della liquidazione di gruppo, il modello Iva 26PR (composto dai quadri VS, VV, VW, VY, VZ).
Il quadro VS è composto da tre sezioni, la prima contiene l'indicazione delle società partecipanti alla liquidazione dell'Iva di gruppo, la seconda riassume i dati precedentemente indicati e la terza indica gli importi da garantire da parte della controllante.
Nella "sezione 1", ad ogni rigo del quadro VS, occorre indicare, per ogni partecipante al gruppo:
- la partita Iva
- il codice per l'indicazione della posizione di ognuna delle società circa la partecipazione al gruppo o la presenza di operazioni straordinarie
- l'ultimo mese di partecipazione al gruppo
- in presenza di società non operativa, il codice indicante il periodo di non operatività
- l'importo delle quote di rimborso infrannuale imputabile a ciascuna società, dato di rilievo visto che il presupposto, anche in presenza di rimborso trimestrale, deve risultare in capo alla società che ha maturato e trasferito il credito chiesto a rimborso
- in presenza di richiesta di rimborso annuale, il codice identificativo del presupposto di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972. Nel campo non è previsto il codice per l'eventuale richiesta di rimborso quale minore eccedenza del triennio visto che, per accedere a tale presupposto, occorre indicare le eccedenze detraibili del gruppo degli anni precedenti; in presenza di tale ipotesi di rimborso, occorre compilare il quadro VZ, seguendo le stesse regole di calcolo previste per il rimborso richiesto con modello VR
- l'eventuale codice per accedere al rimborso in via prioritaria
- l'eventuale importo della quota di rimborso di ciascuna società del gruppo. Come detto, tale importo deve corrispondere con quanto indicato nel rigo VK25 della dichiarazione personale della società di riferimento
- l'eventuale eccedenza di credito trasferita, desunta dal rigo VK23 della dichiarazione personale della società di riferimento
- l'eccedenza di credito effettivamente utilizzata in compensazione, importo oggetto della garanzia da allegare al prospetto riepilogativo.
Nella "sezione 2" occorre indicare:
- l'eventuale importo totale chiesto a rimborso
- il numero di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo
- il numero di soggetti le cui eccedenze a credito sono state effettivamente utilizzate in compensazione e pertanto tenuti alla produzione delle garanzie.
Nella "sezione 3" va indicata l'eccedenza di credito del gruppo dell'anno precedente oggetto di compensazione nell'ambito della liquidazione del gruppo stesso. Tale importo è considerato compensato con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti e costituisce base per la garanzia che la controllante deve produrre distintamente dalla produzione della garanzia per il proprio credito trasferito e utilizzato in compensazione nell'ambito del gruppo.
Il quadro VV è riassuntivo delle singole liquidazioni periodiche di ogni società partecipante al gruppo; pertanto, nella quasi generalità dei casi, dovrebbe essere costituito dalla somma algebrica dei singoli quadri VH e i relativi dati contabili desunti dalle liquidazioni periodiche effettuate e annotate dalla capogruppo nel registro riassuntivo di cui all'articolo 4 del Dm 13/12/1979.
Nella liquidazione del primo periodo d'imposta va tenuto conto del credito di gruppo dell'anno precedente non utilizzato in compensazione con altri tributi.
L'errata indicazione della liquidazione del quadro VV, e in particolar modo l'errata indicazione dell'eccedenza relativa al periodo d'imposta precedente utilizzata in compensazione, può determinare l'irregolarità nella liquidazione ex articolo 54-bis del Dpr 633/1972 della dichiarazione Iva e l'invio della relativa comunicazione con esiti a debito.
Nel rigo VV13 occorre riportare l'importo dell'acconto dovuto, calcolato dalla controllante per l'intero gruppo con l'indicazione del codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dello stesso.
Così come il quadro VV è costituito dalla somma algebrica del quadro VH di ogni società partecipante al gruppo, il quadro VW è costituito, nella generalità dei casi, dalla somma algebrica del quadro VL di controllante e controllate.
Pertanto nei relativi righi della "sezione 1" va riportata la somma degli importi dei corrispondenti righi del quadro VL delle partecipanti.
La liquidazione del quadro VW determina l'eccedenza a debito o a credito del gruppo.
Il quadro VY è riassuntivo per la determinazione dell'Iva da versare o dell'eccedenza a credito da riportare e/o utilizzare in compensazione o da richiedere a rimborso.
Se la controllante intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a 10mila euro, deve tener conto dell'articolo 10 del Dl 78/2009: il credito può essere effettivamente utilizzato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Se la società controllante ha optato per il consolidato fiscale, deve indicare il codice fiscale della consolidante e l'importo del credito ceduto.
Il quadro VZ, infine, va compilato solo in presenza di richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.
Andranno quindi indicati gli importi delle eccedenze detraibili dei due anni precedenti.
1 - continua