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Attualità

Sgravi contributivi per il settore edile: è tempo di recuperare la riduzione 2004

L'importo di quanto versato in più lo scorso anno andrà indicato nel modello DM 10/2, quadro D, con codice "L 207"

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Con decreto del 1° dicembre 2004, emanato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2005, è stata confermata anche per l'anno 2004 la riduzione contributiva per i lavoratori del settore edile, nella misura dell'11,50 per cento, prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995 (e prorogata dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 266/2002).
Pertanto, sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali (diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dovute all'Inps e all'Inail dai datori di lavoro esercenti attività edile (codici ISTAT dal 45.1 al 45.45.2), per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica una speciale riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento sulle quote dovute per l'anno 2004.

L'Inps, con circolare n. 24 dell'11 febbraio 2005, ha chiarito le modalità per il recupero dei maggiori importi contributivi versati per il suddetto anno, specificando che l'agevolazione non spetta per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale e per i lavoratori destinatari di altre agevolazioni contributive (assunzione dalle liste di mobilità, contratti di formazione-lavoro, contratti di inserimento, eccetera).

Il procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione è stato definito dall'istituto previdenziale con circolare n. 209 del 1995.
In particolare, come già detto, la contribuzione si applica sulla parte di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensione lavoratori dipendenti. Quindi, per calcolare la contribuzione oggetto dell'abbattimento, bisogna scorporare dall'aliquota complessiva la parte relativa al predetto Fondo, la quota a carico del lavoratore e la quota per il Ssn non dovuta a titolo di fiscalizzazione. La procedura dettagliata per il calcolo da effettuare è riportato nell'allegato 2 della citata circolare.

Si evidenzia che la base di calcolo deve essere ridotta secondo le disposizioni dell'articolo 120 della legge n. 388/2000, che prevede, per i datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti, pari a 0,8 punti percentuali.
Inoltre, occorre tener presente che, qualora l'aliquota contributiva sia inferiore, è riconosciuto l'esonero dei versamenti di altri contributi sociali nella misura dello 0,4 per cento, considerando prioritariamente i contributi per maternità e per disoccupazione.
Le aliquote contributive dovute e le percentuali di esonero per ciascun settore di attività sono state pubblicate nell'allegato 3 della circolare Inps n. 52 del 6 marzo 2001.

L'agevolazione in commento viene riconosciuta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2004, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2003, ed è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite per l'accesso alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, comprese quelle in materia di retribuzione imponibile e all'obbligo di denuncia dei lavoratori alle Casse edili.

Per quanto concerne le modalità operative, si precisa che i datori di lavoro che nel corso dell'anno 2004 hanno già effettuato la riduzione (cod. "L206") non sono tenuti ad alcun adempimento.
Viceversa, i datori di lavoro che non hanno applicato la riduzione, potranno recuperare quanto versato nel periodo gennaio-dicembre 2004 con la denuncia contributiva che scade "il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della suddetta circolare n. 24/2005", ovvero il 16 maggio 2005.
L'importo della riduzione spettante dovrà essere indicato nel quadro D del modello DM 10/2 utilizzando il codice "L 207" preceduto dalla dicitura "arr. rid. art. 29, c. 2, DL n. 244/95".

Si rammenta che il modello DM 10/2 è il modello da inviare all'Inps, esclusivamente in via telematica, per la denuncia degli importi a debito o a credito del datore di lavoro.
Per i versamenti o compensazione di eventuali crediti deve essere utilizzato esclusivamente il modello F24.
Per la corretta compilazione dei quadri del modello DM 10/2 si rinvia al manuale pubblicato in allegato alla circolare n. 137 del 28 luglio 2003, consultabile sul sito.

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