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Attualità

Sì alla scissione per il rilancio dell'attività imprenditoriale

Pareri n. 19 e n. 20 deliberati il 21 settembre 2005

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Parere n. 19/2005
Oggetto del parere n. 19, deliberato il 21 settembre scorso, è un'operazione di scissione parziale proporzionale che viene favorevolmente accolta dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.
La delibera espone in termini essenziali il disegno riorganizzativo rappresentato dal contribuente, in adesione al quale l'Organo individua, condividendole in un'ottica di giudizio antielusivo, le motivazioni che pongono in una prospettiva di necessarietà la scelta imprenditoriale in quanto deterrente a un possibile annichilimento della propria potenzialità produttiva.

La soluzione interpretativa viene rappresentata da una società che opera nel settore dell'editoria, la cui compagine sociale è attualmente costituita da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare e con quote di partecipazione al capitale sociale così ripartite:
- socio A, coniuge, con quota pari a al 45% del capitale sociale
- socio B, coniuge, con quota pari al 45% del capitale sociale
- socio C, figlio, con quota pari al 10% del capitale sociale.

L'esposizione dei fatti è significativamente dettagliata nella finalità di argomentare le ragioni economiche in funzione dell'assoluzione del progetto da dubbi sull'elusività anche se, come focalizzato nella delibera, alla chiarezza espositiva non fa riscontro una pari compiutezza nell'esibizione di elementi probatori la cui evanescenza giustifica il lasciare impregiudicata una rilettura del progetto in sede accertativa.

Nell'istanza si dichiara che il patrimonio societario si compone di beni mobili e di due fabbricati (nei quali viene svolta l'attività) la cui gestione è particolarmente onerosa se rapportata al grado di liquidità di cui la società interpellante dispone.
La volontà di ridefinire l'assetto immobiliare effettuando un restyling che possa conferire maggiore appeal e dunque forza attrattiva a nuovi apporti di capitale suggerisce la realizzazione di una scissione parziale che comporterà il passaggio dei due immobili a una società beneficiaria di nuova costituzione, con la fisiologica conseguenza di creare, così, una netta cesura tra le due attività (immobiliare ed editoriale).
Tale scissione avverrà con criterio proporzionale così da attribuire ai soci le medesime quote che essi possedevano nella società scissa.

Le ragioni economiche addotte dai soci a sostegno del prospettato disegno di ristrutturazione sarebbero da ricercare nell'intento di valorizzare il patrimonio immobiliare senza, allo stesso tempo, gravare la società istante di costi esorbitanti e, contestualmente, nella volontà di proseguire e potenziare l'attività editoriale della società scindenda attraverso una riorganizzazione interna dei ruoli e degli assetti proprietari.
Il primo intento verrà realizzato creando una società immobiliare beneficiaria ad hoc, avente medesima compagine sociale della scissa, che potrà concedere in locazione i due immobili di proprietà alla stessa società scissa o, preferibilmente, a terzi e potrà, così, sostenere più agevolmente anche ulteriori spese necessarie alla manutenzione degli immobili stessi.
Il secondo obiettivo verrà raggiunto, invece, inizialmente attraverso una riorganizzazione dei ruoli, all'interno della società scissa, tra gli attuali soci, attribuendo al figlio (socio C) la funzione di direttore (oggi esercitata dal padre) e al padre (socio A) il ruolo di giornalista, per poi culminare, in un momento successivo, con l'ingresso di nuovi soci in seguito alla cessione a questi ultimi delle quote (pari, in totale, al 90 per cento del capitale sociale) possedute dai due coniugi (soci A e B, i quali, a completamento del disegno riorganizzativo, conserverebbero la proprietà delle quote nella società immobiliare beneficiaria di nuova costituzione).

Ad avviso della società istante, la scissione ipotizzata non sarebbe un'operazione priva di valide ragioni economiche in quanto consentirebbe la risoluzione di problematiche economiche-aziendali e non sarebbe finalizzata alla successiva vendita del patrimonio immobiliare conferito.
Le ragioni economiche della suddetta operazione di ristrutturazione aziendale risiedono, a parere dell'istante, nella necessità di garantire una crescita della produttività e redditività non solo dell'attività editoriale (caratteristica), ma anche del patrimonio immobiliare, a oggi, costituente una risorsa non adeguatamente utilizzata.
A seguito della scissione, infatti, la nuova società immobiliare potrebbe locare gli immobili di proprietà non solo alla società istante, ma anche, e soprattutto, a terze imprese al fine di garantirsi maggiori utili e nuove risorse finanziarie.
Tale operazione non graverebbe in termini di maggiori costi sulla società medesima in quanto, l'eventuale canone di locazione dell'immobile richiesto dalla società immobiliare di nuova costituzione sarebbe pari all'ammortamento nonché alle spese di manutenzione dello stesso già gravanti sulla società istante.

La finalità aziendale degli attuali soci, inoltre, è quella di preparare, dal punto di vista societario e organizzativo il passaggio generazionale della sola attività operativa (editoriale), nonché costituire un maggior richiamo per l'eventuale futuro ingresso di nuovi soci collaboratori.
In futuro, una volta assicurato il passaggio generazionale alla guida della società scissa, i due soci (genitori del socio di minoranza) della società istante potranno cedere le proprie quote a terzi favorendo l'ingresso di nuove imprenditorialità utili a potenziare quelle già esistenti, ma conservando la proprietà del patrimonio immobiliare.

Il Comitato consultivo mostra di aderire alla soluzione proposta riconoscendo che la motivazione riveste un sufficiente grado di plausibilità. E' evidente, infatti, che la scissione risponde alla oggettiva finalità di razionalizzare le attività aziendali: la società scissa potenzierebbe l'attività editoriale mentre la società beneficiaria ottimizzerebbe la gestione, il controllo, la manutenzione degli immobili, massimizzando le condizioni di redditività del patrimonio immobiliare, ad oggi, immobilizzato e non redditizio.
Alle valide ragioni economiche evocate si associa l'impegno dichiarato di non ricorrere allo schermo riorganizzativo per la surrettizia intenzione di procacciarsi vantaggi fiscali, aggirando obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.

Alla fattispecie trova applicazione l'articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973.
A norma del comma 1 del detto articolo, sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
Nel comma 2 del medesimo articolo, l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante tali atti, fatti e negozi, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'Amministrazione.
Le citate disposizioni si applicano,tra l'altro, alle operazioni di scissione societaria.

In particolare giova, per meglio comprendere il criterio interpretativo sostenuto dal Comitato nella sostanza adesivo alle posizioni dell'Agenzia delle Entrate, richiamare la risoluzione del 30.1.2002, n. 28/E, nella quale è stato affermato che per le operazioni di scissione parziale proporzionale con conferimento del ramo d'azienda immobiliare a una società di nuova costituzione non si ravvede, in linea di massima, un indebito risparmio d'imposta, a seguito di un aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario, qualora sia stipulato un contratto di locazione, a prezzi di mercato, tra società scissa e società beneficiaria neo-costituita. La risoluzione, tuttavia, evidenzia che - nel caso in cui i soci della società dovessero cedere, a qualsiasi titolo, il controllo della società scissa a terzi, anziché limitarsi alla stipulazione di accordi di joint ventures, e, successivamente, i nuovi soci dovessero per qualsiasi ragione risolvere il contratto di locazione con la società beneficiaria facendo assumere alla stessa natura di mera società "contenitore" - la serie di operazioni poste in essere (scissione parziale e proporzionale, stipulazione di contratto di locazione, cessione del controllo della società scissa, risoluzione del contratto di locazione) sarebbe preordinata a "svuotare" più che "alleggerire" la società istante dei beni immobili, prima della cessione del controllo, usufruendo indebitamente del regime di neutralità d'imposta tipico della scissione.
Tale comportamento, infatti, sarebbe volto contemporaneamente ad aggirare il suddetto principio di neutralità e a ottenere il risparmio d'imposta consistente nella dilazione sine die delle plusvalenze latenti relative ai beni strumentali assegnati a una società "contenitore", senza che possano ravvisarsi valide ragioni economiche nell'intera serie di operazioni.

Tornando alla fattispecie in commento, va detto che, malgrado gli elementi conoscitivi addotti nell'interpello siano davvero minimali e non consentano di delineare, se non con un buon grado di approssimazione, alcuni requisiti che sarebbero utili a una migliore comprensione del disegno, quali il progetto di scissione e una prospettazione sul futuro della società, la carenza non preclude la comprensione del disegno e l'analisi degli indici di liceità idonei a un convincimento nel merito.
Corroborando così l'orientamento consolidato negli anni, il Comitato consultivo conferma il proprio indirizzo interpretativo modulato su taluni pareri che, in materia, hanno, in forza dell'analogia dell'oggetto, un ruolo guida.

In un recente passato, il Comitato consultivo (parere n. 6 del 11.5.2004) ebbe a sostenere che l'operazione mediante la quale viene scorporato un bene da una società di capitali da assegnare a una nuova società che svolgerà attività di gestione immobiliare non presenta aspetti elusivi, a condizione che non costituisca la prima fase di un disegno unitario volto a sottrarre il fabbricato al regime fiscale proprio dei beni d'impresa.
I principi e i criteri espressi nel citato parere n. 6 del 2004 possono valere anche con riferimento alla fattispecie in esame, qualora, al di là delle generiche affermazioni della società istante, non venga a verificarsi, anche in futuro lontano, l'evenienza che, una volta assicurato il passaggio generazionale alla guida della società scissa, i due soci (genitori del socio di minoranza) della società istante possano cedere le proprie quote a terzi.
Sotto questo profilo, l'operazione di scissione assumerebbe certamente la caratteristica di un'operazione elusiva, con effetto ab origine, qualora successivamente alla scissione stessa i nuovi soci, che acquisteranno la maggioranza delle partecipazioni, provvedano a risolvere il contratto di locazione con la società nata dalla scissione.

Parere n. 20/2005
La non ravvisabilità di elementi di fatto idonei a suffragare la presenza di valide ragioni economiche in un'operazione di scissione societaria suggerisce di offrire al contribuente l'opportunità di proseguire nell'esercizio del proprio onere probatorio attivando la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 5 del D.M. n. 194 del 13 giugno 1997.

Le conclusioni cui si è addivenuti nel parere n. 19/2005 non sono estensibili al coevo parere n. 20/2005 reso in risposta a un interpello avente come oggetto una medesima fattispecie di scissione parziale proporzionale.
In tale ultimo caso, la rappresentazione espositiva, pur circostanziata, non è stata ritenuta sufficiente a fugare il sospetto che il meccanismo riorganizzativo possa surrogare un più vasto disegno, nel quale il vantaggio fiscale figura come unico obiettivo della scelta societaria.
Ciò in considerazione del fatto che la possibilità, propria delle operazioni di scissione, di separare i patrimoni in regime di neutralità non vanifica la latenza d'imposta sui relativi plusvalori (che concorrono al reddito secondo le regole ordinarie al momento della loro cessione o assegnazione ai soci della società beneficiaria) ed è, dunque, non elusiva solo se sostenuta da valide ragioni economiche e non finalizzata a una successiva rivendita delle quote societarie.
Nel caso in esame la rappresentazione dei fatti è circoscritta alla narrativa e non è supportata dalla minima documentazione che consenta una penetrabilità nel merito sufficiente ad allontanare i dubbi sulla potenziale elusività.
In casi del genere, è di rigore l'attivazione della procedura di integrazione istruttoria, prevista dal comma 13 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 194/97, accordando al contribuente la facoltà di integrare il proprio onere probatorio entro il termine indicato nel parere interlocutorio.
L'informativa notificata al contribuente produce l'effetto di interrompere il termine per la formazione del silenzio-assenso, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge n. 413/91 introduttiva dell'interpello, ma non preclude, tuttavia, una eventuale successiva pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza continui a difettare dei requisiti indicati nel comma 2 dello stesso articolo 5.

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