Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Sisma del 1990 in Sicilia: riaperti i termini per mettersi in regola

Definibili entro il 31 dicembre 2007 le pendenze tributarie dei contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa

_1457.jpg

L’articolo 3-quater, comma 2, del Dl 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2007, n. 17), riapre i termini del condono a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. In particolare, la disposizione consente agli stessi di definire in maniera automatica la propria posizione versando, entro il 31 dicembre 2007, il 30 per cento dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi.

Disposizioni previgenti
A seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990, l’ordinanza n. 2057 del 21 dicembre 1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299, del 24 dicembre 1990, e integrata dall’ordinanza del 29 dicembre 1990, n. 2063) aveva introdotto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, a favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti da tale evento calamitoso.
La sospensione ha operato anche nei confronti dei soggetti che svolgevano, nell’area degli stessi comuni e alla stessa data, un’attività industriale, commerciale, artigiana e agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.
Il sostituto d’imposta doveva comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge (cfr articolo 1 dell’ordinanza n. 2057 del 2001, e risoluzione n. 23/E del 23 febbraio 2005).

Il termine di sospensione, stabilito al 30 giugno 1991, è stato oggetto di successivi provvedimenti di proroga (ordinanze del 27 dicembre 1991, n. 2145, del 4 giugno 1992, n. 2276, del 29 luglio 1992, n. 2301 e del 29 gennaio 1993, n. 2316), così come lo è stato il termine dei versamenti e degli adempimenti sospesi (articolo 25 del Dl 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).
L’articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha concesso, da ultimo, la possibilità di versare, entro il 15 dicembre 2002, l’ammontare delle imposte sospese negli anni 1990, 1991 e 1992, a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, con possibilità di versare l’importo dovuto in un massimo di dodici rate semestrali, senza aggravio di sanzioni e interessi (da ultimo, per i tributi, è stato modificato dall’articolo 1, comma 7-bis, del Dl 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178).

Successivamente, l’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha consentito ai contribuenti interessati di definire la propria posizione mediante il versamento, entro il 16 marzo 2003 (il termine per la regolarizzazione stabilito al 16 marzo 2003 è stato differito, da ultimo, al 16 aprile 2004 dall’articolo 23-decies, comma 5, del Dl 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 47/2004 e dal Dm 8 aprile 2004), del 10 per cento delle imposte dovute e non corrisposte per il triennio 1990-1992, con possibilità di rateizzazione semestrale per importi superiori a 5mila euro.
Tale disposizione è stata in seguito attuata anche con riferimento ai contributi sospesi nel triennio 1990-1992, prevedendo il versamento del 10 per cento degli stessi entro il 30 giugno 2006 (articolo 1, comma 142, della legge n. 311 del 2004; il termine del 30 giugno 2006 è stato differito al 30 settembre 2006 dall’articolo 1, comma 363, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), con possibilità di rateizzazione semestrale.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, con il comunicato stampa del 9 ottobre 2006, ha annunciato di avvalersi dell’istituto dell’autotutela (ai sensi dell’articolo 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dall’articolo 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 28), con l’emissione dei provvedimenti di sospensione degli effetti delle cartelle di pagamento, notificate ai contribuenti interessati dal sisma del 1990, che appaiono illegittime o infondate, nonché con la sospensione dei termini per proporre ricorso, per un periodo limitato di 150 giorni, a decorrere dal 9 ottobre 2006 e con scadenza 7 marzo 2007.
Ciò, al fine di consentire agli uffici locali dell’Amministrazione finanziaria il completamento delle attività di riesame e di riscontro della regolarità delle iscrizioni a ruolo, per l’effettuazione e la convalida degli sgravi nei confronti dei soggetti che risultavano aver regolato la propria posizione con il Fisco.

Disposizioni attuali
Con l’introduzione dell’articolo 3-quater, comma 2, del decreto legge n. 300 del 2006, sono ora differiti al 31 dicembre 2007 i termini previsti dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002.
In tal modo, viene consentito ai soggetti interessati dal sisma del 1990 di accedere all’istituto della definizione automatica per regolarizzare le posizioni individuali relative agli anni 1990, 1991, 1992.
La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento.

Così, ad esempio, a seguito della notifica di una cartella di pagamento per un debito Iva di 20mila euro relativo all’anno 1992, con la maggiorazione di sanzioni, per 6mila euro, e di interessi, per 2mila euro, per un totale di 28mila euro, il contribuente interessato dagli eventi calamitosi del 1990 che non ha ancora regolarizzato la propria posizione, potrà farlo versando, entro il 31 dicembre 2007, il 30 per cento del debito d’imposta senza aggravio di sanzioni e interessi, vale a dire 6mila euro.

Con la disposizione de qua, il legislatore ha inteso consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di chiudere definitivamente le pendenze degli anni 1990, 1991 e 1992, versando il 30 per cento dell’imposta dovuta e non corrisposta, senza la maggiorazione di interessi e sanzioni (anziché il 10 per cento come era previsto originariamente dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002).
La norma è, comunque, anche una possibilità per quanti, pur avendo definito la propria posizione tributaria a suo tempo, non sono oggi più in grado di dimostrarlo. Anche questi contribuenti avranno, in sostanza, la possibilità di scegliere se chiudere con una tassazione ridotta al 30 per cento o percorrere la strada del ricorso.

Da rimarcare, infine, che a seguito della riapertura dei termini del condono e per consentire ai contribuenti interessati dal sisma del 1990 di avvalersi della disposizione agevolativa, l’Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, ha disposto, con il comunicato stampa del 6 marzo 2007, la proroga, fino al 31 dicembre 2007, della sospensione di tutte le partite iscritte a ruolo e non annullate, in quanto ritenute legittime (la sospensione degli effetti delle cartelle di pagamento già operava dal 9 ottobre 2006 al 7 marzo 2007).
Entro la stessa data rimangono sospesi i termini per proporre ricorso innanzi alla Commissione tributaria competente e per le procedure esecutive.


URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sisma-del-1990-sicilia-riaperti-termini-mettersi-regola