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Attualità

Il sistema delle garanzie per il Fisco (3)

La prassi amministrativa e le "norme interne"

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La prassi amministrativa e le "norme interne"
Con la circolare n. 15 del 26 gennaio 2000(6), sono state emanate le istruzioni definitive in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo e, in tema di garanzie (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) previste per la concessione della rateazione delle somme di ammontare superiore a 50 milioni di lire (pari a 25.822,84 euro), si è determinato che, se la rateazione viene chiesta per un carico superiore a cinquanta milioni di lire per il quale il concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/1973, lo stesso concessionario, su segnalazione dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, dovrà cancellare l'ipoteca; al contrario, l'ipoteca dovrà essere mantenuta se la rateazione, avendo a oggetto importi inferiori a 50 milioni di lire, non è coperta da garanzia(7).
Inoltre, al fine di non compromettere le esigenze di un rapido e sicuro recupero del credito, vengono impartite le seguenti direttive operative:

  1. se la rateazione viene chiesta per un carico superiore a 25.822,84 euro, per il quale il concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/1973 o iscritto fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, lo stesso concessionario, su segnalazione dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, dovrà cancellare l'ipoteca o il fermo. Viene precisato che l'ipoteca o il fermo potranno essere cancellati soltanto dopo la materiale acquisizione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria, già prevista come indispensabile garanzia di tale tipo di operazione
  2. se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore a 25.822,84 euro, per il quale il concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/1973, l'ufficio dovrà mantenere l'ipoteca in funzione di garanzia della rateazione richiesta. L'ipoteca potrà, tuttavia, essere cancellata dal concessionario previa acquisizione da parte dell'ufficio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'importo di cui viene chiesta la rateazione: in tali casi, l'eventuale fermo iscritto unitamente all'ipoteca verrà cancellato dal concessionario
  3. se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore a 25.822,84 euro, per il quale il concessionario ha iscritto soltanto il fermo ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, occorre distinguere in relazione al rapporto esistente tra il valore attuale del mezzo (per gli autoveicoli a uso privato e commerciale desumibile dalle principali pubblicazioni di settore) e l'entità del carico. Se il valore del mezzo è superiore all'importo del carico, il fermo potrà essere cancellato previa acquisizione da parte dell'ufficio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'importo di cui viene chiesta la rateazione. Se il valore del mezzo è inferiore all'importo del carico, il fermo potrà essere cancellato previa acquisizione da parte dell'ufficio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo equivalente al valore attuale del mezzo(8).

Le garanzie per il Fisco. Fideiussione o contratto autonomo di garanzia?
L'articolo 3 delle condizioni generali di contratto, che regolano il rapporto tra la banca o la società che concede la fideiussione e l'Amministrazione finanziaria, stabilisce che "(...) qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria, con lettera raccomandata a. r., inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società il versamento di tutta la residua somma dovuta e la Società (o la Banca) provvederà, senza eccezioni, al pagamento al competente concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che il Contraente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento".
L'articolo 4, inoltre, in tema di rinuncia alla preventiva escussione, stabilisce che la banca o la società garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del contraente, prevista dall'articolo 1944 del Codice civile.

Orbene, l'orientamento ricorrente della Corte di cassazione è nel senso di individuare la differenza tra fideiussione omnibus e contratto autonomo di garanzia nella relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, a tal fine, anche il contenuto dell'accordo tra debitore principale e garante. L'uso delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, non è decisivo, ma occorre interpretare la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall'articolo 1945 del Codice civile(9).
La società o la banca garante, così, non sarebbe nemmeno ammessa a provare che il debito principale sia inesistente per potersi liberare dall'impegno garantistico accollatosi(10). Questo sarebbe lo schema contrattuale tipico richiamato dal modello di fideiussione approvato per i contratti di garanzia per il Fisco, secondo quanto si evince, in particolare, dal citato articolo 3 delle condizioni generali di contratto, che regolano il rapporto tra la banca o la società che concede la fideiussione e l'Amministrazione finanziaria.

E' pur vero che l'inserzione della clausola di pagamento senza eccezioni non può essere indice, da sola, della presenza di un contratto autonomo di garanzia. Tuttavia, è altresì vero che non può essere parimenti significativa la qualifica di "fideiussione" che le parti hanno dato al contratto. A tal fine, ciò che occorre è interpretare il contratto alla luce del tenore letterale di tutte le clausole in esso contenute, per ricostruire l'effettiva volontà delle parti.
Al riguardo, la giurisprudenza costante della Corte di cassazione ha sottolineato che "(...) la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza del riferimento all'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. La interpretazione della effettiva volontà delle parti, alla luce dei sopra indicati criteri, costituisce compito demandato istituzionalmente al giudice di merito"(11).


3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate venerdì 16 e lunedì 19


NOTE:
6) Con la circolare n. 52/E del 1° ottobre 2003, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo, nell'ipotesi di iscrizione di ipoteca o di fermo di beni mobili registrati, può essere accolta dall'ufficio a condizione che vengano preventivamente rimborsate le spese dovute al concessionario per le attività svolte.
Con circolare n. 184 del 6 settembre 1999 erano state impartite direttive provvisorie in materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo ed era stato sottolineato che, ai sensi del nuovo articolo 19, comma 2, Dpr 602/1973, "la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva". A tal fine, si precisava che il momento di inizio della procedura esecutiva è quello in cui viene effettuato il primo atto esecutivo e che, come tale, non può essere considerato l'avviso di mora, al quale va attribuita, invece, la natura di atto introduttivo dell'esecuzione.

7) Sul tema, è stata emanata la risoluzione n. 20/E dell'8 febbraio 2001, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla concessione della dilazione di pagamento successivamente all'iscrizione dell'ipoteca (articolo 77) o del fermo amministrativo (articolo 86), con particolare riguardo all'equiparabilità, rispetto all'inizio della procedura esecutiva, dell'iscrizione di ipoteca e dell'iscrizione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati.

8) In tutte le ipotesi sopra indicate, il provvedimento di rateazione può essere emesso dall'ufficio a condizione che vengano preventivamente rimborsate le spese dovute al concessionario per le attività svolte. Le spese relative alla cancellazione dell'ipoteca e del fermo sono a carico del contribuente.

9) Cfr. Cass. civile, sez. I, 19 giugno 2001, n. 8324; Cass. civile, sez. III, 21 aprile 1999, n. 3964.

10) Cfr. Cass. civile, 20 luglio 2002, n. 10637.

11) Cfr., ex multis, Cass. 31 luglio 2002, n. 11368; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2742; Cass. 27 settembre 1995, n. 10235.

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