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Attualità

Società non operative: divieto di compensazione "novello"

La restrizione sull'utilizzo del credito Iva opera relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal periodo di imposta 2006

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Il divieto per le società non operative di utilizzare in compensazione con altri tributi l'eccedenza di credito risultante dalle dichiarazioni Iva, opera relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal periodo d'imposta 2006 (Unico 2007). Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 225/E.

Nell'ambito della tassazione del reddito di impresa, il legislatore fiscale ha previsto un regime particolare di determinazione della base imponibile per i contribuenti (società ed enti di ogni tipo residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia) che si considerano "non operativi" in relazione al mancato superamento del relativo "test di operatività".
Tale regime, nell'intento di contrastare il fenomeno delle società che svolgono attività di mera gestione del patrimonio immobiliare dei soci ("società di comodo"), individua ai fini della tassazione un reddito minimo imponibile sulla base di criteri forfetari. La disciplina di riferimento è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche normative, a opera di diversi provvedimenti tra i quali il Dl n. 223 del 2006 (decreto "Visco-Bersani")(1).

L'intervento dell'Amministrazione fa seguito a una istanza di interpello presentata da una società risultata "non operativa" nei periodi di imposta 2005 e 2006, che ha utilizzato in compensazione dei propri debiti tributari un credito Iva nella dichiarazione dei redditi relativa al 2005.
All'indomani dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni che impediscono alle società non operative la possibilità di compensare l'eccedenza(2) Iva con gli altri tributi risultanti dalla dichiarazione, il contribuente nutriva dubbi sulla correttezza del comportamento seguito nella dichiarazione presentata per l'anno 2005 (Unico 2006)(3).

L'Amministrazione ha dapprima ricordato che la norma originaria, nell'introdurre delle penalizzazioni a carico dei contribuenti "non operativi", escludeva la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza del credito risultante nella dichiarazione presentata ai fini Iva relativa all'anno in cui il soggetto risultava non operativo.
Tale disposizione (attualmente in vigore) è stata implicitamente abrogata(4), in quanto trasfusa nel comma 4 dell'articolo 30(5), legge n. 724/1994, a opera dell'articolo 35, comma 15, del Dl n. 223/2006.

Nella risposta al contribuente, l'Amministrazione ha fatto proprio il parere della Cassazione (cfr sentenza 17 giugno 2005, n. 13079(6)), in base al quale l'espressione "eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione", da considerasi "a prescindere dall'anno di maturazione dei crediti che la compongono", si riferisce all'eccedenza risultatane dalla stessa dichiarazione in cui avviene la compensazione.
In pratica, il divieto di compensazione del credito Iva nell'unico 2007 può riguardare solo l'eccedenza Iva relativa all'anno 2006 quale risulta, appunto, dal modello 2007.

A questo punto occorre capire se le nuove norme contenute nel decreto n. 223 si applicano alle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno 2006, anche se relative ai redditi prodotti nel 2005.
Sul punto, l'agenzia delle Entrate ha sottolineato che le nuove disposizioni hanno efficacia a partire dal periodo di imposta in corso "alla data di entrata in vigore"(7) del predetto decreto legge, cioè il 4 luglio 2006.
Secondo le precisazioni fornite nella risoluzione, in particolare, il divieto alla compensazione, in dichiarazione, dell'eccedenza Iva con gli altri tributi interessa

  • i contribuenti che nella medesima annualità d'imposta risultino "non operativi"
  • le dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi al 2005.

Le modifiche introdotte dal Visco-Bersani, quindi, non riguardano i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta precedenti quello di entrata in vigore delle nuove norme (cioè, il 2006). A livello pratico, in particolare, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 e, quindi, a partire:

  • dal 1° gennaio 2006, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare
  • dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, per i soggetti con periodo di imposta a cavallo.

Sintetizzando, per i contribuenti sottoposti alla disciplina delle società di comodo, in base alle disposizioni attualmente in vigore l'eccedenza Iva risultante dalla dichiarazione annuale:

  • non può essere chiesta a rimborso
  • non può essere utilizza in compensazione(8) (cfr articolo 17, Dlgs 9/7/1997, n. 241)
  • non può essere ceduta (cfr articolo. 5, comma 4-ter, Dl 14/3/1988, n. 70)
  • non può essere riportata ulteriormente in avanti nei periodi di imposta successivi, se il contribuente risulta non operativo per tre periodi di imposta consecutivi e non abbia effettuato nel medesimo periodo operazioni rilevanti ai fini Iva, per un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle percentuali forfetarie richieste dalla disciplina in esame.

NOTE
(1)Da ultimo, anche a opera dell'articolo 1, commi 109 e seguenti della legge finanziaria 2007.

(2)L'articolo 35, comma 15, in particolare, impedisce ai soggetti sottoposti alla disciplina in esame la compensazione "orizzontale".

(3)In caso di parere sfavorevole, il contribuente vorrebbe sanare l'indebito utilizzo in compensazione del credito Iva effettuato nella dichiarazione per l'anno 2005 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

(4)In base al principio "lex posterior derogat anteriori".

(5)Tale ultima disposizione, in particolare, stabilisce che per i soggetti non operativi l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso, né può costituire oggetto di compensazione o di cessione.

(6)Di commento alla disposizione contenuta al comma 45, dell'articolo 3, della legge n. 662 del 1996.

(7)Cfr articolo 35, comma 16, Dl n. 223 del 2006.

(8)Il contribuente può ottenere, invece, fermo restando il possesso dei requisiti previsti nell'articolo 38-bis del Dpr 26/10/1972, n. 633, il rimborso dell'eccedenza Iva previsto dal medesimo articolo per periodi inferiori all'anno (cfr circolare n. 25/E del 2007, paragrafo 7).

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