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Attualità

Società non operative, regime agevolato a maglie larghe

La partecipazione di ss non ostacola la fruizione dei benefici fiscali nei casi di scioglimento e trasformazione

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Le società non operative che comprendono tra i propri soci non solo persone fisiche ma anche società semplici possono usufruire del regime fiscale agevolato previsto nei casi di scioglimento e trasformazione. Lo stabilisce la risoluzione n. 103/E del 17 maggio, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto all'interpello di una società considerata non operativa, costituita da quattro soci persone fisiche e da una società semplice, che richiedeva, appunto, di poter usufruire di tale imposizione agevolata.

La Finanziaria 2007 ha, infatti, stabilito un regime fiscale agevolato per le società non operative che decidono il loro scioglimento o la trasformazione in società semplice.

Il beneficio, che consente alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 nonché a quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta di uscire dal regime d'impresa, deliberando lo scioglimento (con conseguente cessione a titolo oneroso dei beni o assegnazione degli stessi ai soci) o la trasformazione in società semplice, si sostanzia, essenzialmente, nella previsione di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap dovuta, nella misura del 25 per cento, rispettivamente:

  • sul reddito d'impresa realizzato nel periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di liquidazione (nell'ipotesi in cui sia stato deliberato lo scioglimento anticipato della società)
  • sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il relativo valore fiscale riconosciuto (nell'ipotesi in cui sia stata deliberata la trasformazione della società in società semplice).

Uno dei requisiti fondamentali per usufruire di tale agevolazione è che tutti i soci siano persone fisiche.

L'intento alla base di questa norma, spiega l'Agenzia nella risoluzione, è quello di favorire il passaggio dei beni dalla tassazione del regime d'impresa alla tassazione delle persone fisiche, vigente per i singoli soci.
Dal momento che società semplici e persone fisiche sono soggette allo stesso sistema impositivo, anche nel caso in cui uno dei soci fosse una società semplice è applicabile il regime fiscale agevolato.

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