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Attualità

Società sportive dilettantistiche Proventi ai soci con confini ben tracciati

Le remunerazioni che superano determinati limiti si configurano come distribuzione indiretta degli utili, vietata dalla legge 289/2002

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I proventi percepiti dai soci di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata per l’attività di amministratore, di sportivo dilettante, nonché la percezione dei canoni di locazione, se superano determinati limiti quantitativi sono da considerare una forma di distribuzione indiretta dei proventi dell’attività sociale, vietata ai sensi dell’articolo 90, comma 18, lettera d), della legge n. 289 del 2002.
A questa conclusione è giunta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007, come risposta a una istanza di interpello presentata da un centro sportivo avente a oggetto la gestione di un centro polivalente, la cui amministrazione è affidata ai tre soci fondatori, che "oltre all’attività di gestione in senso stretto ... partecipano in maniera diretta allo svolgimento dell’attività sportiva, nella qualità di Istruttori...”.

La parte istante, nel ritenere opportuno ricompensare i soci fondatori per l’attività da ciascuno svolta nell’ambito della gestione del centro polivalente, ha posto all’Amministrazione finanziaria tre quesiti:

  1. se l’amministratore della società sportiva, nonché socio della stessa, possa percepire compensi per l’ufficio ricoperto, senza che ciò configuri una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività
  2. se l’amministratore, nonché socio, che partecipi in via diretta all’attività sportiva in qualità di istruttore, atleta, allenatore, possa percepire compensi di cui all’articolo 67 del Tuir, senza che ciò configuri una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività
  3. se il canone percepito dal socio amministratore per la concessione in locazione dell’impianto sportivo a favore della società costituisca "una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell’attività sociale".

In merito al primo quesito, la soluzione prospettata dalla parte interpellante si basava sulla considerazione che nel caso in cui le somme corrisposte al socio amministratore, quale compenso per l’ufficio ricoperto, siano commisurate al lavoro svolto nell’esercizio del mandato sociale, le stesse conservano la natura di compenso.
In relazione al secondo quesito, l’ente riteneva che le somme corrisposte al socio amministratore, che partecipa direttamente all’attività sportiva dilettantistica, non violassero il divieto di cui all’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, in quanto dirette a remunerare l’attività di sportivo dilettante.
Riguardo al terzo quesito, per la parte, qualora il canone di affitto corrisposto al socio amministratore sia congruo alla natura e qualità del bene locato, l’importo non è da considerarsi distribuzione indiretta degli utili sociali.

Il parere espresso dall’Agenzia delle entrate ha preso a riferimento innanzitutto il comma 18 dell’articolo 90, legge n. 289 del 2002, il quale stabilisce che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto in cui sia espressamente contemplata "l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette".
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria era già intervenuta con la circolare n. 124/E del 1998, chiarendo che le clausole da inserire per legge nello statuto di tali società e associazioni tendono ad assicurare “il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.

Il decreto legislativo n. 460 del 1997, in tema di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, all’articolo 10, lettera b), stabilisce espressamente che si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale. Alla successiva lettera c) si legge che si considera “in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (...) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni”.

Il citato decreto legislativo, inoltre, alla lettera d), specifica che costituisce distribuzione indiretta di utili anche “la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”.
Di fatto, come peraltro chiarito con la circolare n. 168/E del 1998, il mancato rispetto dei limiti posti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 configura un’indiretta distribuzione fra i soci dei proventi dell’attività, salvo la possibilità concessa ai contribuenti di chiedere, nel caso in cui ci fossero i presupposti, la disapplicazione della norma antielusiva sostanziale, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr n. 600 del 1973.

Nel caso di specie, alla luce della richiamata normativa e della prassi consolidata, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 9 del 2007, ha precisato che “i compensi percepiti dal socio amministratore per lo svolgimento della carica sociale costituiscono distribuzione indiretta di proventi se superano il limite previsto dal DPR n. 645 del 1994 per la carica di presidente del collegio sindacale delle società per azioni”, ritenendo, altresì, in relazione al secondo quesito posto dalla parte interpellante, che i compensi percepiti dallo stesso socio per l’attività di istruttore e allenatore sono da ritenersi distribuzione indiretta di proventi, nel caso in cui superino del 20 per cento i salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. E’, infine, forma indiretta di divisione dei proventi dell’attività sociale il pagamento di un canone di locazione, percepito dal socio, superiore a quello praticato sul mercato in situazioni normali e similari.

In definitiva, nel caso concreto, a parere dell’Amministrazione finanziaria, va accertato se, attraverso il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi come sopra specificati, relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, determinando in tal modo una distribuzione indiretta di utili ai soci.

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