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Attualità

Solidarietà fra colleghi

L'appaltatore risponde delle inadempienze del subappaltatore in ordine all'effettuazione e al versamento di ritenute fiscali e contributi previdenziali e assicurativi obbligatori

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L'articolo 35, comma 28, del Dl n. 223 del 2006 stabilisce che "L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore".

Campo di applicazione e termini
Al successivo comma 34, del medesimo articolo 35, il legislatore ha subordinato l'applicazione della disposizione appena illustrate all'adozione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione (legge n. 248/2006) del decreto legge, avvenuta lo scorso 11 agosto, di un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, che stabilisca quale debba essere la documentazione comprovante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28.

La responsabilità solidale non è estesa ai committenti che non esercitino attività commerciale, nonché agli enti e alle società di cui agli articoli 73 e 74 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Resta ferma la responsabilità in solido del committente imprenditore o del datore di lavoro con l'appaltatore, entro un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (articolo 29, comma 2, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276), che viene estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente (articolo 35, comma 34, Dl 223/2006).
Attraverso il provvedimento, alla responsabilità solidale dell'appaltatore per i trattamenti retributivi e i versamenti contributivi del subappaltatore, va ad aggiungersi, quindi, quella del medesimo soggetto per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore, per i dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori concordati nel contratto di subappalto.

Motivi del provvedimento
La misura legislativa, come si evince dalla relazione governativa al decreto legge n. 223 del 2006, ha tratto origine dalla constatazione che, nell'affidamento di appalti, accadeva spesso che gli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali fossero disattesi dagli appaltatori e dai subappaltatori (senza, peraltro, che tali soggetti disponessero di un patrimonio che offrisse garanzie di adempimento agli enti impositori e previdenziali), con ricadute distorsive anche sul regime della concorrenza.

Limiti della responsabilità in solido
Il comma 29 dell'articolo 35 del Dl 223/2006 sancisce il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore qualora questi acquisisca, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante il corretto adempimento, da parte del subappaltatore, degli obblighi previsti dal comma 28.
Il documento che attesta la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi effettuati dalle imprese appaltatrici di lavori è il "documento unico di regolarità contributiva".
Il pagamento del corrispettivo può, comunque, essere sospeso dall'appaltatore, fino all'esibizione, da parte del subappaltatore, della documentazione predetta.
Tutti gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore vanno notificati, nel medesimo termine, anche al responsabile in solido (comma 31, articolo 35).

Il comma 30 dello stesso articolo 35 dispone che la responsabilità solidale dell'appaltatore non può eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Il successivo comma 32 stabilisce che il committente principale provvede a corrispondere quanto dovuto all'appaltatore "previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore".

Sanzioni
L'inosservanza delle disposizioni del comma 32 comporta, a carico del committente principale, qualora gli obblighi di cui al comma 28 non siano stati correttamente adempiuti da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 5mila euro a 200mila euro.
La sanzione sarà irrogata dall'ufficio competente nella sede dell'appaltatore.
 

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