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Attualità

In un solo stock, entro il 2 marzo,
gli affitti 2014 dei fondi rustici

Insieme alla denuncia, va presentata la ricevuta che attesta il pagamento dell’imposta. La prossima scadenza non interessa, ovviamente, chi è passato per la via ordinaria

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È lunedì 2 marzo l’ultimo giorno utile per la registrazione e il versamento dell’imposta della denuncia annuale che accorpa i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel corso del 2014. Due giorni in più, quindi, rispetto alla scadenza ordinaria del 28 febbraio, che quest’anno capita di sabato.
 
Un solo elenco e un unico appuntamento in cassa
L’adempimento interessa proprietari o affittuari che hanno scelto di riunire in un unico elenco e di registrare in un sol colpo (nei limiti sopra indicati) i contratti sottoscritti nel corso dell’anno passato.
Unica anche la delega di pagamento per il versamento dell’imposta di registro dovuta per l’intero “pacchetto”. Il tributo è pari allo 0,50% dell’importo complessivo dei corrispettivi indicati nella denuncia cumulativa e, comunque, non può essere inferiore a 67 euro.
Restano escluse, come anticipato, le stipule avvenute con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 
La presentazione, in ufficio o al pc
La denuncia deve essere presentata, da una delle parti, in duplice originale, presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate oppure per via telematica, utilizzando il software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia. L’applicazione informatica consente la creazione e il controllo del file digitale. L’invio non può prescindere dal test informatico di verifica, che evidenzia eventuali errori e incongruenze presenti nel file.
 
La dichiarazione contiene i dati identificativi e le generalità delle parti e dei terreni (compresi i dati catastali), il luogo e la data di stipula del contratto, l’importo pattuito e la durata dell’accordo di ogni singolo contratto. All’elenco segue l’ammontare complessivo dei corrispettivi, somma che costituisce la base imponibile dell’imposta dovuta.
Contestualmente alla denuncia, deve essere presentata anche l’attestazione dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro.
 
Si tratta di una chance e non di un obbligo
La procedura in argomento, prevista dall’articolo 17, comma 3-bis, del Tur, che indubbiamente semplifica e taglia i tempi da dedicare al fisco, non è obbligatoria.
Chi vuole, infatti, può seguire l’iter ordinario, ovvero registrare ogni singolo contratto entro trenta giorni dalla data di stipula o, se anteriore, da quella di decorrenza dell’affitto.
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